Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Responsabilità oggettiva da custodia 2051 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Sezione II civile

Il Giudice di Pace di Roma – Dott.ssa Claudia Scalia – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 68300 Ruolo Generale Contenzioso dell’anno 2018

TRA

XXX rappresentato e difeso, per procura in atti, congiuntamente, dall’avvocato XXX e dall’avvocato XXX presso il cui studio sito a Roma in via Appia Nuova n. 59 elegge domicilio

attrice         

E

XXX in persona della sindaca p.t. rappresentata e difesa, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avvocato XXX e dall’avvocato XXX presso il cui studio sito a Roma in viale Regina Margherita n. 270 elegge domicilio

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale d’udienza del 12 gennaio 2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio Roma Capitale perchè, accertata la responsabilità della stessa, fosse condannata al risarcimento del danno materiale subito nella misura di euro 2967,76.
Chiedeva la condanna al pagamento del fermo tecnico.
L’attore esponeva che:
il 15.05.17, alle ore 06.45 a Roma, presso la strada comunale sita in Dragona/Bagnoletto, precisamente in via Carlo Albizzati, tra via Merati e via Bedizzole, mentre si trovava alla guida del veicolo Mercedes E220, targato xxx, finiva con entrambi gli pneumatici, lato guida, in una buca presente sul manto stradale, non segnalata e che occupava oltre la metà della larghezza della corsia di marcia;
in seguito all’evento il veicolo riportava danni;
depositava fattura;
veniva inviata lettera di messa in mora.
La convenuta XXX si costituiva chiedendo il rigetto eccependo la condotta imprudente dell’attore.
Nel corso dell’istruzione, non raggiunta la conciliazione, veniva deferito interrogatorio formale ed escussi i testi ammessi.
Esaurita l’istruttoria, precisate le conclusioni e depositate note all’udienza del 12 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e, per quanto di ragione, può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Per quanto riguarda la fattispecie dedotta in giudizio dall’attore essa va ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 2051 cod. civ. trovando applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

Con riguardo al demanio stradale la necessità della possibilità, in concreto, della custodia deve essere ricercata non solo con riguardo alla notevole estensione del bene ed all’uso generale e diretto da parte dei terzi ma anche alle sue caratteristiche rilevando, quanto alle strade comunali, come figura del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato (v. tra le ultime Cass. Civ. Sez. III, 8 maggio 2012 n. 6903) perdurando, in ogni caso, l’obbligo di vigilanza e controllo. Il compito istituzionale proprio dell’ente territoriale, infatti, è quello di provvedere alla manutenzione delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 codice della strada vigente.

Essendo, tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.

Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente nella presenza di una buca, è da ritenersi causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., ove abbia in concreto provocato un danno all’utente della strada.

La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dalla norma citata, poi, si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.

Responsabile, quindi, del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa e, quindi, non rileva la violazione di detto obbligo.

A tale ultimo riguardo va detto che il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno e, quindi, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito riguarda il profilo causale in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono dunque costituiti -sul piano causale- dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e -sul versante soggettivo dell’imputazione della responsabilità, dall’esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le situazioni di pericolo.

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (come quella in esame), quindi, si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso fortuito. A tale ultimo riguardo va detto che è configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedervi.

La responsabilità per i danni causati da cose in custodia ex art. 2051, quindi, viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del “potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla.

Essa, pertanto, ha carattere oggettivo ed è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione, da parte dell’attore, del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Nel caso di specie, l’espletata istruttoria, in particolare la deposizione resa dai testi escussi apparsa pienamente attendibile, chiara, priva di incertezze o altre contaminazioni imputabili al tempo o al giudizio personale del teste, non smentita da alcunché, in sé certamente logica e coerente, della quale non v’è ragione di dubitare, ha consentito di appurare quanto asserito nel libello introduttivo. Può considerarsi provata, pertanto, la circostanza che il sinistro dedotto in giudizio e le conseguenze che ne sono derivate siano stati causati dalla buca, presente, appunto, sul manto stradale.

In relazione a tale accertamento la convenuta, cui incombeva l’onere, avrebbe dovuto fornire la prova certa ed inequivocabile dell’impossibilità d’intervenire in tempo utile per eliminare la situazione di pericolo a causa dell’immediatezza del sinistro come non è avvenuto nel caso di specie.

Può poi escludersi un qualche concorso colposo dell’attore nella determinazione del sinistro, essendo peraltro rimasta enunciata ma non provata la circostanza della condotta imprudente del medesimo. Spetta, pertanto, all’attore il risarcimento dei danni patiti.

Per quanto riguarda, poi, la quantificazione del danno materiale, potendosi ritenere sussistente il nesso di causalità tra il sinistro ed i danni riportati, alla luce della comune esperienza, tenuto conto sia della documentazione versata in atti, sia dei prezzi di mercato praticati per le riparazioni come quella di che trattasi, sia delle modalità di verificazione del sinistro, sia dell’entità dei danni accertati può riconoscersi l’importo ritenuto equo e congruo pari alla complessiva somma di euro 1200,00.

Quanto alla fattura prodotta, infatti, va precisato che la stessa non costituisce prova del danno, tanto più, poi, che nel caso di specie non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832).

La convenuta, pertanto, va condannata al pagamento della suddetta somma.

Trattandosi di debito di natura risarcitoria e, dunque, di valore, l’importo totale dovuto deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma non rivalutata dal fatto al saldo.

Nulla, invece, può essere riconosciuto per il c.d. fermo tecnico mancando l’indispensabile supporto probatorio, incombente sul danneggiato, sia in ordine all’effettivo periodo di totale indisponibilità del mezzo danneggiato sia in ordine all’obiettiva entità del danno provocato dall’inutilizzabilità del mezzo sia in ordine alla necessità del proprietario di servirsene poiché “l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo” (v. tra le ultime Cass. Civ. Sez. III, 14 ottobre 2015 n. 20620).

In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio come da dispositivo nella misura del 50% atteso l’esito della pronuncia, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché delle questioni trattate ed alla luce della Tabella 1 D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e richiesta disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di Roma Capitale in persona del sindaco p.t. cosi provvede:

in accoglimento della prima domanda condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 1200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma non rivalutata dal fatto al saldo;

rigetta la seconda domanda:
condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 602,50 oltre spese ed accessori di legge da distrarre ex art. 93 cpc.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022

Il Giudice di Pace

Bro138 | Bos88