REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ. II
Nella persona dell’Avv. Anna Condo’
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al no 21760, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021 – vertente
TRA
E.C. nata a Roma il 23.08.1952, C.F.XXX, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Diamante Capolongo Sito in Roma Via dei Fabi. 109. CF N. CPLDNT72T66F839M, la quale la rappresenta e difende giusto man dato a margine dell’atto di citazione.
Attrice
CONTRO
ROMA CAPITALE (CR 02438750586), in persona della Sindaca pro tempore, Avvocato Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 270, nello Studio dell’Avv. Roberto Maria Bagnardi (BGNRRT42SO4H5O1S) che la rappresenta e difende,ia congiuntamente che disgiuntamente all’Avv. Angela Raimondo (RMNNGL56S53D969R), giusta procura allegata alla comparsa di risposta. Convenuta
LE ASS.NI DI ROMA Mutua Assicuratrice Romana con sede legale in Viale delle Mura Portuensi n.33 — 00 I 53 Roma in persona del suo 1.r.p.t..
Le ss.ne Generli Italia S.p.A. con sede legale in Modigliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Convenuti contumaci
XXX S.r.l., con sede in Roma, Via XXX, C.F. XXX, in persona del legale rappresentante pro-tempore Elisa Talone, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Marino,, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Alessandro Poerio n. 88, in Terza Chiamata in causa virtù di mandato in calca alla comaparsa di costituzione e risposta.
e nei confronti di
Lloyd’s Tnsurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato di polizza n. A2LIAO1806J, in persona di Nicoletta Andreotti nella sua qualità di procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia della stessa (C.F. 07585850584 P.IVA 10655700150) domiciliato per la carica in Milano al Corso Garibaldi n. 86, elettivamente domiciliato per il presente giudizio in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47. presso lo studio dell’Avv. Alfredo Flajani (c.f. FLJLRD53AOIF839C) dal quale é rapp.to e difeso giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e che si versa in atti unitamente alla presente memoria difensiva.
– chiamata in garanzia –
TELECOM ITALIA S.P.A. – TIM s.p.a. in persona del legale rappresnetante pro-tempore con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1 . terza chiamata in causa contumace.
Oggetto: domanda di risarcimento danni da insidia stradale-
Conclusioni
All’udienza di precisazione della conclusioni del 24/05/2022 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All’udienza di precisazione della conclusioni del 24/05/2022 le parti concludevano come da verbale in atti.
La sentenza viene redatta ai sensi dell’art. 132 c.p.c. per come modificato della 1. 4 luglio 2009 n. 69 .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato E.C. conveniva in giudizio davanti all’intestato Giudice di Pace Roma Capitale le Ass.ni di Roma Mutua Assicuratrice Romana e Generali Italia Assni s.p.a. per sentir: ” condannare in solida il Comune di Roma e l’Ass.ne Generali Italia (ass.ne della ditta Appaltatrice), al risarcimento dei danni subito da E.C. nella misura di € 5.000,00 per danno alla persona o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa casicome risulterà dall’istruttoria esperita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori “.
Esponeva che il giorno 15/10/2018 alle ore 19:00 circa, in Corso di Francia nei pressi del civico 175, l’attrice Enza Cristofani camminava sul marciapiede, allorquando si è imbattuta su un tombino non ben posizionato nel suo alloggio, infatti a causa di una sporgenza la sigra E.C. è caduta rovinosamente al suolo a faccia in avanti.Rilevava che a seguito della caduta, la signora oltre che forti E.c. riportava varie contusioni sia al labbro superiore che inferiore oltre che forti escoriazioni e al ginocchio sinistro che hanno generato ematomi e rigonfiamento. cosi come riportato nella cartella clinica n.20 18095258 e così come si può evincere dalle foto che si allegano. Deduceva che tali danni creavano difficoltà motorie per il forte dolore al ginocchio e difficoltà sia a mangiare che a bere, per molti giorni. Rilevava che sul luogo dell’incidente è intervenuta l’ambulanza, erano la figlia ed altre persone.
Eccepiva la responsabilità in solido della ditta appaltatrice e del Comune di Roma.
Si costtituiva Roma capitale e chiedeva di chiamare in causa la TELECOM ITALIA Otim S.P.A. e la XXX S.RL., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ateso che la proprietà del tombino come la piastra di chiusura è di proprietà della TIM s.p.a. ed affidato alla custodia della medesima. Rilevava ancora che per quanto riguarda l’esecuzione ed il ripristino degli scavi è accollata dall’art. 16 del regolamento all’ente proprietario e cio’ sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria. Rilevava che in ogni caso la custodia del marciapiede teatro del sinistro era affidata alla ditta appaltatrice del servizio di sorveglianza, manuenzione e pronto intervento XXX s.r.l. della quale chiedeva l’autorizzazione per la chiamata in causa unitamente alla TIM s.p.a..
Veniva autorizzata la chiamata in causa della XXX. s.r.l. e della TIM s.p.a…
Nessuno si costituiva per i convenuti Generali Italia s.p.a. e le Assicurazioni di Roma – Muua Assicuratrice Romana, ritualmente evocati e non comparsi, veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva la XXX s.r.l. ed in via principale chiedeva il rigetto della domanda, chiedeva l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Lloyd’s Tnsurance Company S.A con il quale aveva stipulato un contratto di assicurazioni.
Nessuno si costituiva per la terza chiamata TIM S.P.A. ritualmente evocata e non comparsa, veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva la Lloyd’s Tnsurance Company S.A ed eccepiva il rigetto della domanda perchè infondata e non provata.
Ammessa ed espletata la prova per testi diretta e contraria capitolata dalle parti, acquisita la documentazione prodotta, dichiarata chiusa l’istruttoria sulle contrapposte conclusioni delle pari costituite come in atti riportate il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e per quanto di ragione deve essere accolta. Dall’istruttoria condotta è TIM emerso che l’attrice è caduta a causa del tombino sporgente di proprietà dell telecom – S.P.A..
Deve, in primo luogo, escludersi l’applicabilità al caso concreto del criterio d’imputazione di cui all’art. 2051 c.c., non potendosi configurare un rapporto di custodia con riferimento all’ente proprietario della strada: L’estensione del bene sul quale dovrebbe esercitarsi l’obbligo di custodia è tale che l’applicazione della citata disciplina costituirebbe una forma di oggettiva imputazione all’Ente proprietario della responsabilità per qualsivoglia evento dannoso si sia verificato nell’ambito del territorio di sua pertinenza.
Dovendosi, dunque, applicare alla fattispecie” de qua” il generale criterio d’imputazione della responsabilità extracontrattuale previsto dall’art. 2043 c.c., occorre verificare se ricorra l’ipotesi dell’ascrivibilità dell’evento dannoso lamentato al comportamento colposo della convenuta Roma Capitale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il soggetto al quale spetta la manutenzione è responsabile dei danni causati agli utenti della strada delle situazioni di c.d. pericolo occulto, caratterizzate dalla oggettiva non visibilità e dalla soggettiva non prevedibilità dell’ostacolo. Presupposto essenziale per la formazione di un giudizio positivo di responsabilità è, chiaramente, la preesistenza dell’insidia rispetto all’evento, di modo che quest’ultimo possa ricondursi al comportamento negligente dell’Ente gestore, consistente nell’omessa eliminazione del pericolo. Nella fattispecie sottoposta all’esame di questo giudice si tratta di insidia concretatosi nella deformazione del manto stradale, la prova della preesistenza del pericolo occulto è nella natura stessa della cosa.
Roma Capitale ha provato di aver stipulato il contratto per la manutenzione e la sorveglianza ed il pronto intervento con la XXX s.r.l.. la quale ai sensi dell’art. 4 lettera F, era obbligata ad iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza ed il pronto intervento sul territorio soggetto alla sua sorveglianza. L’assunzione di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice avveniva con il verbale di consegna in data 09/07/2018, da tale momento avrebbe dovuto vigilare e custodire sia la strada che il marciapiede oggetto del contratto, né consegue che la responsabilità dell’accaduto è ascrivibile alla XXX s.r.l., per l’omessa sorveglianza.
L’art. 25 del capitolato di appalto l’impresa ” è obbligata con la consegna dell’appalto a iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza e pronto intervento su tutte le superfici stradali scopo preciso di individuare ed eliminare qualsiasi inconveniente o danno eventualmente rappresentare pericolo al corretto funzionamento di tutti i manufatti in manutenzione per il pubblico transito ed essere causa di sinistri a persone e cose, anche in caso di scarsità o inesistenza o di fortuita cessazione e di soppressione del servizio di pubblica illuminazione “.
Parte attrice ha allegato e provato la sussistenza di tale elemento. Tale situazione era prevenibile ed evitabile con un comportamento di normale manutenzione del suolo dei marciapiedi a cui è preordinato l’obbligo di sorveglianza finalizzato ad evitare che il deterioramento di un bene di uso generalizzato come la strada possa creare pericolo per gli utenti.
Quanto all’entità dei danni subiti, in atti risulta depositato il referto dle P.S. che riconosce gg. 7 d’invalidità totale.Le parti non hanno chiesto l’ammisisone di una CTU medica, ne consgue che il giudice di pace dovra’ decidere quaesto giudizio quale perito dei periti.
Pertanto all’attrice è dovuta la somma di € 334,6 per l’invalidtà temporanea totale di gg. 7 (€ 47,80*7) = € 334,06. Il giudice ritiene di dover riconoscere un periodo d’inabilità parziale al 50% pari a gg. 14, pertanto è dovuta a tale titolo la somma di € 334,06; all’attrice viene riconosciuto l’1% d’invalidità, pertanto per il danno bioogico è dovuta la somma di € 1.000,00.
Il danno complessivamente riconosciuto all’attrica ammonta ad € 1.668,12, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Su detta somma va calcolato il danno marale pari ad 1/3 del danno complessivamente riconosciuto, pertanto € 1.668,12/3= € 556,04
La somma complessivamente riconosciuta all’attore a titolo di risarcimento ammonta ad €2.168,12.
L’attore ha anche chiesto il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto.
Quanto alla liquidazione degli “interessi”, la sentenza n. 1712/95 della S.C., a Sezioni Unite, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., per un verso ha riconosciuto, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell’equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) ‘per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione’, danno liquidabile anche con l’attribuzione di interessi, e, dall’altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
Per il combinato disposto degli artt.2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l’art. 1224 I comma c.c.), ma dev’essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all’art. 2056 II comma c.c.
Pur non avendo fornito il danneggiato alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovutegli, appare quindi corretto riconoscere, sul valore del credito nell’arco di tempo intercorso dal di del fatto e la data della presente decisione – pari ad € 2.168,12 un saggio equivalente al rendimento medio delle forme di investimento più diffuse tra i piccoli risparmiatori, nell’arco di tempo considerato, da ritenersi pari alla misura del 3% annuo.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell’effettivo pagamento, sul totale del credito spettante per sorte capitale ed interessi dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al ‘quantum’ dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell’art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale e comunque contenuti entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace avendo l’attrice espressamente rinunciato alla differenza.
La terza chiamata XXX s.r.l. ha dato la prova della sussistenza di un contratto assicurativo con la Lloyd’s Tnsurance Company S.A., quest’ultima è tenuta a manlevare la XXX s.r.l. di quanto andra’ a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo distrae a favore dell’Avv. Diamante Capolongo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio no 21760/2021 contrariis reiectis, così provvede:
A) dichiara tenuta e condanna la terza chiamata la XXX s.r.l., al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore dell’attore della somma di € 2.168,12, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;
B) condanna la terza chiamata XXX S.R.L. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 43,00 per esborsi, in € 700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% su diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, che distrae a favore dell’Avv. Diamante Capolongo dichiaratosi antistatario;
C) condanna la Lloyd’s Tnsurance Company S.A a manlevare la XXX s.r.l. quest’ultima andra’ a pagare in esecuzione della presnete sentenza.
D) dichiara compensate le spese del giudizio tra ROMA CAPITALE e la XXX s.r.l. . Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Roma, il 24/05/2022