Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Fatto colposo del danneggiato ed esclusione di responsabilità della p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di TIVOLI

nella persona del giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4188/2017 R.G., promossa da
XXX rappresentata e difesa dall’Avv. TECCE DEBORA

ATTORE                             

contro
ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. BAGNARDI ROBERTO MARIA

CONVENUTA                            

nonché

XXX

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: appello – responsabilità per cose in custodia.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.04.2021, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell’art. 221 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata XXX conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Palestrina il Comune di Gallicano nel Lazio al fine di dichiarare lo stesso responsabile del sinistro occorso in data 11.06.2012 ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c. e per l’effetto condannarlo all’integrale risarcimento del danno patrimoniale pari a 1.858,46 euro IVA esclusa per riparazione del veicolo Smart tg. XXX appartenente all’attrice, oltre a 200,00 euro per deprezzamento subìto dal veicolo per un totale pari a 2.058,46 euro IVA esclusa, oltre al danno da fermo tecnico da liquidarsi equitativamente, oltre interessi.

 

Allegava che l’11.06.2012 alle 23,45 all’altezza di Via Acqua Traversa n. 39 Gallicano nel Lazio, l’attrice, alla guida del veicolo Smart tg. XXX, ad ella appartenente, onde evitare una profonda buca nel manto stradale, rovinava in altra buca ivi adiacente della misura di 1,13 m di lunghezza e 60 cm di larghezza e 10 cm di profondità; che il veicolo riportava danni pari a 1.858,46 euro IVA esclusa come da preventivo in atti, oltre a un deprezzamento pari a 200,00 euro; che occorreva risarcire anche il danno da fermo tecnico; che la strada predetta, in quanto strada consortile a uso pubblico, era nella custodia del Comune di Gallicano nel Lazio; che pertanto sussisteva la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell’art. 2043 c.c.

 

Si costituiva il Comune di Gallicano nel Lazio chiedendo la chiamata in causa della Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e nel merito il rigetto della domanda attorea o in subordine condannare il terzo chiamato a manlevare il Comune dalle somme dovute all’attrice. Allegava che il carattere evidente della buca che aveva provocato il sinistro importava che l’evento dannoso era ascrivibile esclusivamente al comportamento negligente dell’attrice; che l’assenza di insidia o trabocchetto precludeva di ritenere responsabile il Comune per l’evento dannoso lamentato; che l’esistenza e l’entità del danno non erano sufficientemente provati; che il preventivo di spesa non era sufficiente a dimostrare il danno; che il danno da fermo tecnico doveva essere dimostrato.

 

Previa autorizzazione del Giudice, il convenuto citava in giudizio il terzo Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. chiedendo la condanna della stessa a manlevare il Comune per ogni somma eventualmente da esso dovuta all’attrice.

 

Si costituiva la Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. chiedendo accertarsi il difetto di legittimazione passiva del Comune convenuto e comunque il rigetto della domanda attorea o in subordine ridurre il risarcimento in ragione del concorso di colpa dell’attrice e in via ulteriormente gradata ridurre l’indennizzo risarcitorio alla luce della franchigia contrattuale pari a 1.500,00 euro.

 

Allegava che il custode di Via Acquatraversa civico 39 era il Consorzio Stradale di Gallicano nel Lazio quale ente proprietario della stessa e responsabile della manutenzione; che la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c. non era applicabile alla P.A. per danni da insidia stradale; che non vi era responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c. perché non sussisteva insidia, alla luce delle notevoli dimensioni della buca presente sul luogo del sinistro, la quale non poteva dunque costituire fattore imprevedibile di rischio; che la condotta dell’attrice era stata colposa e come tale era causa esclusiva del danno ovvero fattore concorrente di causazione dello stesso ai sensi dell’art. 1227 c.c.; che il preventivo di spesa non era prova sufficiente del danno; che il danno da fermo tecnico andava dimostrato non potendo essere in re ipsa; che parimenti era da dimostrare il danno da deprezzamento del veicolo; che la copertura assicurativa del Comune convenuto prevedeva una franchigia pari a 1.500,00 euro; che le spese di lite del Comune erano da porre a carico dello stesso, non essendo coperte dall’assicurazione.

 

Assunte le prove ammesse, il Giudice di Pace di Tivoli (ex Giudice di Pace di Palestrina) con sentenza n. 20/2017 del 30.05.2017 e pubblicata in pari data accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento della somma di 1,.500,00 euro in favore dell’attrice e rigettando la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato.

 

Con citazione ritualmente notificata il Comune di Gallicano nel Lazio conveniva in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale XXX al fine di proporre appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo la sospensione provvisoria della efficacia della stessa e la riforma della stessa.

Allegava che il Giudice di primo grado aveva erroneamente escluso che la condotta dell’appellata costituisse causa esclusiva o almeno concorrente del sinistro; che ai fini dell’art. 2043 c.c. l’attrice non aveva dimostrato l’insidia o trabocchetto; che il giudice di primo grado non aveva qualificato la condotta colposa dell’appellata come fortuito con conseguente esclusione della responsabilità del Comune.

Non si costituiva l’appellata.

All’udienza di comparizione veniva dichiarata la contumacia dell’appellata XXX. Dopo diversi rinvii per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, mutato il magistrato titolare del fascicolo, con ordinanza riservata veniva rigettata l’istanza di sospensione avanzata dall’appellante. Successivamente, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Si costituiva la ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. chiedendo accertarsi il passaggio in giudicato del capo relativo alla domanda di manleva svolta dal Comune in primo grado o in subordine confermare il rigetto di tale domanda e nel merito rimettendosi al giudicante in ordine ai motivi di appello proposti dall’appellante.

Allegava che il Comune non aveva impugnato il capo della sentenza che rigettava la domanda di manleva sicché lo stesso era passato in giudicato; che si riproponevano tutte le censure mosse in primo grado.

In corso di causa veniva disposta altresì la rinnovazione della notificazione della citazione in favore della convenuta XXX che con ordinanza del 09.01.2021 veniva dichiarata contumace.

All’udienza del 16.04.2021, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell’art. 221 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. con riduzione a giorni venti del termine per il deposito di comparse conclusionali.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare occorre confermare la dichiarazione di contumacia di Jessica Bonorva in quanto, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Ancora in via preliminare, occorre rilevare che l’odierno appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso il capo della sentenza gravata che ha rigettato la domanda di manleva proposta dal Comune di Gallicano nel Lazio nei confronti della Ariscom Assicurazioni S.p.A., ora ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. odierna appellata, né in relazione al capo della sentenza che lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti della predetta società assicurativa. Dunque, il capo della sentenza suddetto e quello relativo alle spese liquidate in favore della società assicurativa suddetta, in quanto non specificamente impugnati, devono ritenersi passati in giudicato.

Ciò posto, l’appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di Pace non avrebbe correttamente valutato il carattere colposo della condotta della danneggiata, la quale integrerebbe il caso fortuito che ai sensi dell’art. 2051 c.c. giustificherebbe l’esclusione della responsabilità del Comune.

Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Si tratta di disposizione che pone un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.

I presupposti per l’affermazione della responsabilità sono plurimi. Innanzi tutto, occorre la sussistenza di poteri custodiali in capo al soggetto convenuto e consistenti nella titolarità effettiva di poteri di vigilanza sulla cosa, di poteri di intervento sulla stessa e di esclusione dei terzi fruitori potenziali della cosa, idonei a rimuovere la situazione di rischio ad essa connessa. Sul punto, deve rilevarsi come sia consolidato ormai l’orientamento giurisprudenziale che ammette l’applicabilità nei confronti della P.A. della fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. attesa l’ordinaria soggezione di questa alle regole dell’agire privato laddove non eserciti poteri prettamente pubblicistici (cfr. Cass. Civ. n. 6651/2020).

Il custode può esonerarsi da responsabilità laddove dimostri che l’evento dannoso sia dovuto al caso fortuito. Questo va inteso come quell’evento oggettivamente imprevedibile che si è posto come fattore causale determinante dell’evento dannoso. Esso può consistere tanto nel fatto naturale quanto nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In questo senso, si è affermato che la condotta negligente del danneggiato può integrare il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., nel caso in cui la negligenza sia talmente elevata da rendere la condotta l’autentica causa esclusiva dell’evento dannoso (cfr. Cass. Civ. n. 23727/2016). Più precisamente, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ. n. 4279/2008).

Costituisce onere del custode allegare e dimostrare la sussistenza del caso fortuito nella dinamica del fatto dannoso.

Con specifico riferimento ai danni da sconnessione del manto stradale, è stato osservato che il caso fortuito può essere costituito altresì dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, il quale, nell’interagire con la cosa, non ha adottato le cautele ragionevolmente esigibili alla luce dello stato dei luoghi e delle ulteriori circostanze del caso. In particolare, si è affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. n. 2480/2018). Dunque, è necessario valutare la concreta possibilità per il danneggiato di rappresentarsi con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo connessa al manto stradale, tenuto conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di questo incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.

Ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi fondata l’eccezione del Comune appellante secondo cui la condotta della danneggiata al tempo del sinistro è stata così gravemente colposa da integrare gli estremi del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Dagli elementi di prova assunti nel corso del procedimento di primo grado, risulta pacifico che in data 11.06.2012 alle ore 23,45 in Gallicano nel Lazio Via Acqua Traversa n. 39 XXX, odierna appellata, alla guida del proprio veicolo Smart tg. XXX, mentre percorreva la strada, si è imbattuta in una buca presente nel manto stradale, subendo dei pregiudizi al proprio veicolo. Risulta dalle stesse allegazioni di parte attrice, non specificamente contestate dalle controparti, che le dimensioni di tale buca erano di 1,13 metri di lunghezza, 60 cm di larghezza e 10 cm di profondità. Tale fatto è stato confermato dal teste ammesso in favore di parte attrice XXX, conducente del veicolo che si trovava al tempo del sinistro immediatamente dietro quello della parte danneggiata. Il teste all’udienza del 27.01.2015 dinanzi al Giudice di Pace ha confermato le suddette dimensioni della buca stradale e ha dichiarato, confermando i capitoli dedotti da parte attrice, che l’intera carreggiata in cui si è verificato il sinistro era caratterizzata da profonde buche tutte adiacenti l’una all’altra e di notevoli dimensioni come quella in cui è caduto il veicolo della parte danneggiata. Inoltre, il teste ha confermato che la strada percorsa da XXX era poco illuminata dai lampioni pubblici. Le dimensioni della buca stradale che ha provocato l’evento dannoso sono state confermate anche dal teste di parte convenuta Vito Algozzino, agente del Comando dei Carabinieri di Palestrina, il quale ha confermato le dimensioni della buca allegate dalla parte danneggiata, evidenziando come la stessa fosse ben visibile sul manto stradale. Inoltre, il predetto teste ha confermato che l’intera carreggiata presentava al tempo del sinistro irregolarità ed anomalie del manto stradale e che la strada non era in buone condizioni. Infine, il teste ha confermato che la strada al tempo del sinistro era poco illuminata.

La concordanza delle dichiarazioni rese dai testi assunti consente dunque di ritenere accertato che la strada Via di Acqua Traversa all’altezza del civico 30, dove è avvenuto il sinistro per cui è causa, era poco illuminata al tempo dello stesso e presentava gravi sconnessioni del manto stradale, a causa di buche di notevoli dimensioni presenti sulla carreggiata, la quale si presentava quindi in pessime condizioni di viabilità.

Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni, è possibile sostenere che la buca sul manto stradale in cui si è imbattuta XXX era da questa prevedibile mediante l’uso delle ordinarie cautele connesse all’utilizzo di veicoli su strada. Invero, le notevoli dimensioni della buca presente sulla strada, la presenza di ulteriori numerose buche di dimensioni analoghe presenti sulla strada consentivano senz’altro alla parte danneggiata di rappresentarsi il carattere altamente pericoloso della carreggiata e dunque la necessità di guidare mediante l’adozione di cautele atte a prevenire la verificazione di eventi dannosi ricollegati alla sconnessione del manto stradale. Peraltro, deve osservarsi che la necessità di una maggiore cautela alla guida era imposta altresì dalla scarsa illuminazione del manto stradale, fatto che imponeva alla danneggiata una estrema cautela nella conduzione del veicolo. Dunque, la prevedibilità dei rischi connessi alla strada percorsa, dovuta altresì al carattere evidente degli stessi, derivante dalla presenza di plurime buche di notevoli dimensioni sulla strada, imponevano l’adozione di cautele ordinarie, quali la riduzione gradata della velocità, che avrebbero consentito la prevenzione della caduta del veicolo nella buca presente sulla strada.

Quanto osservato consente di sostenere il carattere altamente prevedibile del rischio connesso alla sconnessione del manto della strada percorsa dalla danneggiata e dunque il carattere evitabile dell’evento dannoso per cui è causa, con la conseguente qualificazione della condotta di guida della danneggiata come caso fortuito idoneo a elidere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso ai sensi dell’art. 2051 c.c. Ciò esclude la responsabilità del Comune appellante ai sensi della citata disposizione.

In questo senso la sentenza appellata, laddove afferma la responsabilità del Comune di Gallicano nel Lazio evidenziando la mancata dimostrazione del caso fortuito da parte di questo, appare viziata da erronea valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio e come tale va riformata.

L’appellante censura la sentenza di primo grado altresì nella parte in cui afferma che la responsabilità del Comune è da affermarsi altresì ai sensi dell’art. 2043 c.c., non avendo motivato adeguatamente il Giudice di Pace circa la sussistenza dell’insidia costituente presupposto di responsabilità dell’ente proprietario ai sensi del citato articolo.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

La sentenza di primo grado afferma che la responsabilità del Comune di Gallicano nel Lazio possa affermarsi anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo il Comune l’obbligo di tenere la strada in condizioni da non costituire fonte di pericoli per gli utenti.

Tuttavia, tale statuizione non appare coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità dell’ente proprietario di strade pubbliche per danni da sconnessione del manto stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Sul punto, è consolidato il principio per cui l’utente che agisca ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per il ristoro di un danno da insidia stradale ha l’onere di provare la colpa della prima costituita dall’esistenza dell’insidia, la quale è integrata da ogni situazione di rischio oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile (cfr. Cass. Civ. n. 11250/2006; Cass. Civ. n. 11250/2002).

Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni svolte, non appare integrata la prova da parte della danneggiata della presenza sulla strada, al tempo del sinistro, di una situazione di insidia da intendersi nel significato sopra richiamato. Invero, si è già illustrato come la presenza di buche di ampie dimensioni sulla strada e le generali condizioni di non ottima viabilità della strada rendevano prevedibile da parte della parte danneggiata la buca che ha cagionato l’evento dannoso, sicché la stessa non può configurare alcuna insidia idonea a fondare la responsabilità del Comune appellante per il danno lamentato. Anche in ordine a tale profilo la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso dell’esclusione della responsabilità del Comune di Gallicano nel Lazio ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il sinistro per cui è causa.

In conclusione, i motivi di appello proposti dal Comune di Gallicano nel Lazio sono fondati, sicché la sentenza impugnata va riformata nel senso che non sussiste alcuna responsabilità di questo ai sensi dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2043 c.c. per il sinistro verificatosi ai danni di XXX in data 12.06.2012 con conseguente rigetto delle domande proposte dalla parte danneggiata.

In virtù del principio di soccombenza, la parte appellata XXX è tenuta a rimborsare alla parte appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività effettivamente eseguite dalle parti.

Inoltre, sempre per il principio di soccombenza, la parte appellata XXX è tenuta a rimborsare alla ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. le spese processuali del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività effettivamente eseguite dalle parti.

Restano fermi, in quanto passati in giudicato, i capi della sentenza impugnata che rigettano la domanda di manleva proposta dal Comune di Gallicano nel Lazio nei confronti della Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e il capo che regola le spese tra queste due parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 4188/2017 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Gallicano nel Lazio, riforma parzialmente la sentenza n. 20/2017 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli (ex Giudice di Pace di Palestrina) in data 30.05.2017 e depositata in pari data e per l’effetto rigetta le domande proposte da XXX nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio;
2) condanna la parte convenuta XXX alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore del Comune di Gallicano nel Lazio che si liquidano nell’importo di 671,00 euro oltre accessori di legge;
3) condanna la parte convenuta XXX alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Gallicano nel Lazio che si liquidano nell’importo di 811,00 euro oltre accessori di legge;
4) condanna la parte convenuta XXX alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. che si liquidano nell’importo di 811,00 euro oltre accessori di legge.
Tivoli, 01.06.2021

IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia

Bro138 | Bos88