REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 50-ter e 281-quater c.p.c., nella persona del dott. Mario MONTANARO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75/2014 del r.g.a.c.
tra
B. S., elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), via dei Bastioni n. 9, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Serra, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta AQUILANTI del Foro di Viterbo per procura a margine dell’atto di citazione;
-attore-
e
A. D. S.R.L. (GIÀ C. U. S.R.L.), cod. fisc. 06737441003, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, E. C. e F. L., elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), via Calisse n. 103, presso lo studio dell’avv. Emilia Riposati, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio ALTIERI e Marco MONACO SORGE del Foro di Roma per procura a margine della comparsa di costituzione dei nuovi difensori depositata in data 23.12.2016;
-convenuta
nonché
A. A. S.P.A. (GIÀ A. C. Di A. S.P.A.) , cod. fisc. 09549901008, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Francesco D’Addario, domiciliata presso l’avv. Roberto M. BAGNARDI del Foro di Roma (p.e.c.: robertomariabagnardi@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende per procura a margine della copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo;
-terza chiamata
F. C.S.R.L., cod. fisc. 05074371005, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Francesco Lionetti e Mirella Simeone, domiciliata presso l’avv. Gianandrea DE MATTEIS del Foro di Roma (p.e.c.: gianandreadematteis@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.12.2018;
-terza chiamata
nonché
K. S.P.A., cod. fisc. 05069070158, in persona del legale rappresentante pro tempore, Angelo Bosoni, elettivamente domiciliata presso l’ avv. Giovanni PIERI-NERLI del Foro di Roma (p.e.c.: giovannipierinerli@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Adriana MORELLI e Guido MORELLI del Foro di Milano per procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa di terzo;
-terza chiamata
e
R. S.R.L.
-terza chiamata contumace-
nonché
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Rappresentanza Generale per l’Italia, cod. fisc. 06385250961, in persona del legale rappresentante pro tempore, Massimiliano Gianelli, domiciliata presso l’avv. Stefano CAPPA del Foro di Milano (p.e.c.: avvstefanocappa@puntopec.it), che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata-
decisa all’udienza del 22.06.2021
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
FATTO E DIRITTO
- Con l’atto introduttivo del presente giudizio S. B. ha convenuto innanzi a questo Tribunale la C. U. S.r.l., allegando:
– che in data 16.10.2011, alle ore 14,00, giunse all’ingresso del centro commerciale “Parco Commerciale Leonardo” in Fiumicino (RM) e salì
sul tappeto mobile che dal parcheggio conduce all’ingresso del centro commerciale;
– che era preceduto dal figlio e da una signora che spingeva una carrozzina su cui si trovava una bambina;
– che la signora cadde, la carrozzina si capovolse (e cadde anche la bambina) “mentre il tappeto continuava a scorrere senza che nessuno addetto alla vigilanza del centro commerciale tentasse di bloccarlo“;
– che, giunto alla fine del nastro, perse l’equilibrio a causa delle persone che iniziarono ad ammassarsi e cadde nel varco aperto tra i due tappeti da una altezza di 3/4 metri;
– di essere stato soccorso dal figlio M., trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “G.B. Grassi” di Roma, dove gli vennero riscontrate alcune fratture;
– di avere riportato a causa della caduta, oltre all’invalidità temporanea, un danno permanente quantificato dal perito di parte in misura del 36-38%, con compromissione della capacità lavorativa specifica (era operaio specializzato presso l’E. S.p.A., che lo ha adibito ad altre mansioni dopo il sinistro), e che gli impedisce di poter curare un appezzamento di terreno, in precedenza coltivato a uliveto, vigna e orto, “con riflessi negativi per il bilancio familiare”; con modifica delle sue abitudini di vita, dovendo ora dormire supino, non potendo più farlo sul fianco, come prima della caduta era sua abitudine, dovendosi avvalere dell’aiuto della moglie per lavarsi e vestirsi, e non potendo viaggiare poiché non riesce a stare seduto per troppo tempo; e che lo ha costretto a rinunciare “ad iscriversi ad una scuola di ballo, attività che voleva intraprendere poco prima dell’evento occorso”;
– di aver dovuto sostenere spese mediche documentate per € 1.265,75;
– di avere chiesto il risarcimento alla A. Assicurazioni S.p.A., compagnia con cui era assicurata la C. U. S.r.l., la quale, eseguiti gli accertamenti sui luoghi e sulla persona, non ha proceduto alla liquidazione dei danni non ritenendo sussistere alcuna responsabilità della concludente.Parte attrice ha dunque dedotto la “responsabilità oggettiva” della società convenuta quale “proprietaria e custode del Parco Commerciale Leonardo, la quale ha omesso completamente la vigilanza all’ingresso del tappeto mobile ad un mezzo vietato quale la carrozzina“, e quindi ai sensi dell’art. 2051 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 173.250,95.Si è costituita la C. U. S.r.l., che ha prodotto un filmato delle telecamere di sicurezza del centro commerciale, nonché le foto tratte dai fotogrammi dello stesso, che mostrano come S. B., a seguito del ribaltamento della carrozzina, invece di attendere la rimozione dell’ostacolo, scavalcò “volutamente e imprudentemente” il parapetto alto 103 cm. e cadde di sotto; e da cui emerge che l’attore avrebbe potuto arretrare sul tappeto mobile, evitando ogni collisione, posto che non vi era alcuno alle sue spalle; rilevando altresì come la carrozzina venne sollevata dopo pochi secondi e il tappeto mobile fu così di nuovo libero. La convenuta ha chiesto il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa della Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A., da cui ha chiesto di essere tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’attore; ma anche della F. C. S.r.l., società a cui era stata affidata la gestione del centro commerciale “Parco Leonardo” con contratto in data 14.09.2005 (prorogato fino al 31.12.2011 con accordo intervenuto in data 11.12.2017 ai sensi dell’art. 8 di detto contratto), deducendo come entrambe siano “tenute a garantire la concludente rivalendola da tutte le conseguenze dannose che, anche a titolo di spese, essa dovesse subire dall’eventuale accoglimento della domanda proposta dal Sig. B.”. E ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande attrici.Si è costituita in giudizio la Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che ha rilevato come la ricostruzione dell’accaduto effettuata dall’attore sia “fantasiosa” stando al video delle telecamere a circuito chiuso del centro commerciale “Parco Leonardo”, le quali hanno ripreso quanto accaduto, deducendo come non sussista alcun nesso di causalità tra la custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla C. U. S.r.l. – an zi, in capo alla F. C. S.r.l., in base al contratto tra le stesse – e la responsabilità per l’incidente, “che è invece riconducibile, in via esclusiva all’irresponsabile comportamento del Sig. S. B.”. E ha concluso per il rigetto delle domande attoree.Si costituiva in giudizio anche la F. C. S.r.l., che ha espresso “concreti dubbi” sulla ricostruzione di quanto accaduto il 16.10.2010 per come effettuata dall’attore, anche in ragione della prova fornita dalla convenuta C.U. S.r.l.; e che, pur non contestando la sussistenza del contratto di gestione allegato dalla convenuta, ha allegato di avere affidato alla K. S.p.A. la manutenzione della scale e dei tappeti mobili del centro commerciale “Parco Leonardo” con contratto triennale con decorrenza dal 1°.08.2010 e alla R. S.r.l. il servizio di vigilanza all’interno del centro commerciale con contratto con decorrenza dal 1°.05.2011, il quale prevedeva “le verifiche periodiche giornaliere delle strutture tecnologiche e delle aree interne ed esterne
(toilette, scale e corridoi di sicurezza, scale ed aree esterne) al fine di accertare che tutto proceda secondo le procedure e nel rispetto del vigente Regolamento interno per garantire l’assistenza dei clienti”, nonché “la prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza”, indicando dunque le stesse quali responsabili, rispettivamente, la prima nel caso in cui sia provato che “l’incidente occorso al sig. B. sia stato causato dal cattivo funzionamento del tappeto mobile” e la seconda nel caso in cui sia provato che consegua alla “omessa vigilanza, diretta a far rispettare il regolamento e/o la mancata assistenza per le situazioni di emergenza creatasi all’interno del Centro Commerciale”, chiedendo il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa le stesse. E ha concluso, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, perché sia accertata la responsabilità delle terze chiamate in giudizio e la condanna delle stesse a risarcire i danni a S. B..La K. S.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la decadenza dalla domanda proposta dalla F. C. S.r.l. nei suoi confronti e la prescrizione della garanzia per i vizi, ai sensi dell ’art. 1667 c.c., in quanto gli stessi non sono “mai denunciati”, essendo stata messa a conoscenza dell’infortunio avvenuto il 16.10.2011 solo quattro anni dopo; e, nel merito, ha dedotto come “alcuna manchevolezza o lacuna manutentiva dell’impianto” possa essere attribuita, peraltro emergendo “inconfutabilmente” come l’evento si sia verificato “ per fatto e colpa esclusivi dello stesso attore”, e dunque come non sussista il fondamento della domanda proposta dall’attore; e ha contestato comunque la quantificazione del danno effettuata dall’attore,
concludendo per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, preliminarmente chiedendo il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la Allianz Global Corporate & Specialty AG Rappresentanza Generale per l’Italia, compagnia con cui è assicurata, chiedendo di essere tenuta indenne dalla stessa in caso di condanna a risarcire i danni.Si è costituita in giudizio la Allianz Global Corporate & Specialty SE, che ha rilevato come sia provato dal filmato delle telecamere che S. B. “ha volutamente saltato la balaustra del tappeto mobile buttandosi di sotto”, e dunque come l’incidente sia da imputare esclusivamente allo stesso; e che, come ha dedotto la propria assicurata K. S.p.A., non sia ravvisabile alcuna responsabilità, tanto ai sensi dell’ art. 2051 c.c. poiché non è custode del tappeto mobile, quanto contrattuale, non essendo stato dedotto alcun inadempimento, in capo all’ assicurata, poiché “la F. srl non ha lamentato alcun difetto del tappeto mobile né alcuna lacuna manutentiva”. La Compagnia suddetta ha concluso, dunque, per il rigetto delle domande attoree (o. in subordine, il riconoscimento di un prevalente concorso causale del danneggiato nella causazione dell’evento) e, in ogni caso, per il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.Non si è costituita in giudizio la R. S.r.l. e all’udienza del 20.01.2017 ne è stata dichiarata la contumacia. - Come si è detto sopra, l’attore ha dedotto la responsabilità per cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c. in capo alla proprietaria del centro commerciale “Parco Leonardo”.L’art. 2051 c.c. prevede un peculiare criterio di imputazione della responsabilità, ossia la relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne. Il danneggiato, nel domandare il risarcimento, non deve provare la colpa del convenuto, ma – come generalmente si afferma – si può limitare a provare la qualità di custode di quest’ultimo e l’esistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno.Presupposti della responsabilità in capo al custode sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell’escludere che la cosa debba avere un’intrinseca pericolosità: anche le cose normalmente innocue o inerti (cfr. Cass. 28.10.1995, n. 11264) possono essere fonte di danno in forza di altri fattori causali (cfr. Cass. 15.11.1996, n. 10015; Cass. 23.10.1990, n. 10277). Come è stato acutamente osservato da uno studioso, la stessa forza di gravità rende le cose potenzialmente idonee a recare danno. L’art. 2051 c.c., quindi, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo allorquando agenti interni alle stesse ovvero l’effetto dell’uomo
possano prevedibilmente intervenire, come concausa, nel processoobiettivo di produzione dell’evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che possa conferire alla cosa la c.d. “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796).L’operatività dell’art. 2051 c.c., quindi, è condizionata non all’ accertamento di determinate caratteristiche della cosa o della pericolosità intrinseca della stessa (la legge, infatti, allorché richiede detto estremo, come nel caso dell’art. 2050 c.c., lo menziona specificamente: cfr. Pret. Chieti, 19.12.1994, in Foro it., 1995, I, c. 1684; App. Milano, 19.6.1981, in Riv. dir. comm., 1982, 121), bensì di una situazione di pericolo che ha modo di concretizzarsi in danno solo mediante la cosa stessa (cfr., chiaramente in detti termini, Cass. 21.10.1976, n. 3722; in seguito, Cass. 06.04.1982, n. 2134, in termini di “pericolosità per i terzi”, da intendere nel senso suddetto; in giurisprudenza, per esprimere lo stesso concetto è frequente l’uso dell’espressione “intrinseco dinamismo della cosa”, che, però, si presta all’equivoco di un restringimento sotto il profilo oggettuale dell’ambito di applicazione della tutela accordata dall’art. 2051 c.c., che parrebbe lasciare fuori dall’ambito di applicazione le cose c.d. inerti: cfr., per l’uso di detta espressione, Cass. 23.10.1990, n. 10277; Cass. 27.03.1972, n. 987). E’ quella, appunto, che la giurisprudenza chiama la “idoneità al nocumento” ( cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796, sopra riportata, proprio in questi termini; Cass. 23.10.1990, n. 10277; Cass. 09.06.1983, n. 3971): espressione che si può accogliere solo se alla stessa si dà l’accezione di cui si è detto, ossia che l’art. 2051 c.c. sarà applicabile solo ove la cosa, nel caso concreto, risulti – a seguito dell’accertamento condotto in corso di causa – aver esposto i terzi a un rischio specifico di danno.In verità, ad avviso di chi scrive, la ratio dell’art. 2051 c.c. è quella di sanzionare il custode proprio perché – come reso evidente dagli eventi – non ha correttamente esercitato il potere di controllo sulla cosa ove la stessa produca danno a terzi per l’intervento di un fattore riconducibile o al dinamismo intrinseco della stessa o a un terzo o allo stesso danneggiato. Correttamente, pertanto, parte della dottrina ha parlato di “responsabilità aggravata”, proprio perché la legge, più che sancire una forma di responsabilità oggettiva, pone una presunzione di responsabilità del custode, che però è comunque iuris tantum, potendo questi provare il caso fortuito. E detto aggravamento di responsabilità è giustificabile – tanto tra i codificatori del 1942 quanto (e soprattutto) oggi, alla luce della Carta del 1948 – solo nei termini sopra delineati, e non laddove si voglia vedere un’ipotesi di responsabilità che presupponga un rapporto causale di mera occasionalità tra cosa e danno.Non a caso, infatti, la giurisprudenza tende a far coincidere la prova della sussistenza del nesso di causalità – che il danneggiato ha l’ onere di dare (cfr. Cass. 20.05.1998, n. 5031) – con la prova che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione dell’evento dannoso. E in tale senso si può condividere l’affermazione della riferibilità dell’ elemento della pericolosità al nesso eziologico. - E’ necessario individuare preliminarmente il soggetto a cui spetta la custodia del tappeto mobile da cui – secondo la prospettazione di parte attrice – è derivato il danno per cui ha agito in giudizio S. B..La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è a carico del soggetto che ha la custodia sulla cosa da cui è derivato il danno, e quindi chi ha un’effettiva e non occasionale disponibilità non solo materiale, ma anche giuridica della cosa ed è in grado di controllare i rischi ad essa inerenti (cfr. Cass., ord. 1°.02.2018, n. 2482 e Cass. 29.09.2017, n. 22832, la quale ha statuito che la custodia deve consistere in una “situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale”). La custodia del bene implica, dunque, il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare e il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa (cfr., da ultima, Cass., ord. 21,.01.2021, n.1108).Nel caso all’esame di questo giudicante, la A. D. S.r.l. (già C. U. S.r.l.), pur essendo proprietaria del complesso immobiliare in questione, ha affidato la gestione del centro commerciale “Parco Leonardo” alla F. C.S.r.l. con contratto in data 14.09.2005 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte convenuta). E il contratto in questione era in vigore quando si è verificato l’evento dannoso per cui è causa (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta).In particolare, alla F. C. S.r.l. è stata demandata, secondo quanto prescritto all’art. 2.2 (iii) del suddetto contratto, la gestone tecnica, la gestione commerciale, la gestione finanziaria e amministrativa e il reporting. All’allegato B, punto b, si precisa che “La gestione tecnica consiste nella programmazione degli interventi di manutenzione per la conservazione di un livello ottimale di funzionalità degli immobili e degli impianti”. E, infatti, alla F. C. S.r.l. spetta anche la nomina e assunzione del “Direttore del Centro”, oltre che dei dipendenti da assumere in qualità di addetti ai vari servizi di gestione (art. 2.3).Inoltre, all’art. 6.1 si statuisce che “Flora si obbliga a garantire e curare costantemente la manutenzione ordinaria, la funzionalità, la pu lizia, il decoro, l’immagine di qualità di tutti gli impianti di tutti i locali e le aree comuni ricompresi nel CCM”. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Interno del Centro Commerciale Leonardo, i tappeti mobili sono considerate parti di uso comune (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice – all. D).Nel costituirsi in giudizio la F. C. S.r.l. ha peraltro ammesso di avere la gestione del centro commerciale “Parco Leonardo” sulla base di un rapporto contrattuale con la C. U. S.r.l. (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), e dunque il rapporto di custodia rilevante ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. invocata da parte attrice. E’ pacifico, dunque, che il rapporto contrattuale tra le parti fosse in essere quando si è verificato l’incidente in cui è rimasto vittima S. B.La C. U. S.r.l., dunque, non era il soggetto che aveva il potere di controllo e vigilanza del fabbricato e delle sue pertinenze, in particolare del tappeto mobile posto all’ingresso del centro commerciale da cui è caduto l’attore, e quindi non è il soggetto che ne aveva la custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., che era stata contrattualmente affidata alla F. C. S.r.l. Conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta da S. B. nei confronti della C. U. S.r.l. (ora A. D. S.r.l.) deve essere rigettata.Resta così assorbita la domanda di manleva ex art. 1917 c.c. proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, la A.A.S.p.A.
- Tutto ciò preliminarmente chiarito, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere rigettata. E’ provato che l’evento dannoso si è verificato secondo una dinamica diversa da quella allegata da S. B. nell’introdurre il presente giudizio, ma invero anche nella fase stragiudiziale. Questo giudicante non può non rilevare, infatti, come l’attore abbia fornito versioni diverse, e tra loro del tutto incompatibili, di quanto verificatosi il 16.10.2010 presso il centro commerciale “Parco Leonardo”. In particolare, la causa della caduta di S. B.è stata ascritta da parte attrice nel tempo alle seguenti cause:
– a un “lieve malore”, per cui S. B. oltrepassò il corrimano laterale precipitando nel vuoto nella richiesta risarcitoria inviata dall’avv. Franco Di Sante in data 11.11.2011 (v. doc. n. 4 del fascicolo della A. A. S.p.A.); – a un arresto improvviso del tappeto mobile, che provocò la caduta di S.B. dal parapetto, nella lettera 22.12.2012 a firma dell’avv. Roberta Aquilanti (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice);
– alla “perdita di equilibrio e della caduta tra i due tappeti mobili perché il tappeto continuava a scorrere” nell’atto di citazione. Dunque, con l’atto introduttivo del presene giudizio non viene più allegato il blocco improvviso del tappeto mobile, sostenuto in precedenza, e la causa della caduta dell’attore da un parapetto dell’altezza di cm. 103 (v. documentazione fotografica prodotta dalla convenuta unitamente al deposito della propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) viene posta in relazione con la perdita di equilibrio determinata dall’ammassarsi di più persone (v. atto di citazione – pag. 2). Anzi, con l’atto citazione parte attrice deduce la responsabilità della convenuta anche in quanto alcun addetto alla sicurezza avrebbe prontamente bloccato il tappeto mobile quando cadde la signora e si ribaltò la carrozzina, in evidente contraddizione con l’improvviso blocco pure riferito in precedenza. Anche l’ultima versione dei fatti, quella di cui all’atto di citazione, è però smentita dal filmato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso poste all’interno del centro commerciale. Da questo emerge come S. B., mentre si trovava sul tappeto mobile per salire al piano superiore preceduto da altre persone, tra le quali una signora che trasportava una carrozzina con una bambina, al blocco di quest’ultima sul pianerottolo (che provocava la caduta della minore), senza che fosse pressato da alcuno e senza avere perso l’equilibrio, ma – con tutta evidenza – esclusivamente per non attendere la ripresa della salita, si spostò dal corrimano posto alla sua destra scavalcando improvvisamente il parapetto di sinistra e cadendo nel vuoto (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice, nonché docc. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte A. A. S.p.A.).Dunque, la caduta dell’attore non è stata causata dall’ammassarsi di altri clienti su di lui, poiché dietro di lui non vi erano altre persone, e dalla conseguente perdita di equilibrio. Le immagini del filmato e le fotografie tratte dallo stesso evidenziano come S. B. si sia spostato dalla parte destra del tappeto mobile verso sinistra proprio per scavalcare nella parte tra i due tappeti mobili (quello che sale e quello che scende). Piuttosto, la caduta nel vuoto di S.B. fu causata esclusivamente dalla volontà di questi di superare l‘impasse che si era creato per arrivare subito al pianerottolo.Alla prima udienza di trattazione del 20.01.2017 e, quindi, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. parte attrice ha disconosciuto “totalmente” il video prodotto dalla C. U. S.r.l. e ha dedotto come “Dall’esame del medesimo, il sig. S. B. non si riconosce nell’ uomo che corre velocemente e si arrampica sullo scorrimano stile ‘ uomo ragno’” (pag. 2). In particolare, ha dedotto come la registrazione video in questione sia stata effettuata in violazione della disciplina sulla privacy, e quindi sia illegittima, e inoltre che “è sicuramente stato manomesso e quindi del tutto inutilizzabile come strumento probatorio nel presente giudizio” (v. pag. 3).Il filmato prodotto dalla società convenuta è senz’altro utilizzabile ai fini della presente decisione.Il video in questione riproduce un luogo aperto al pubblico, e non un domicilio privato, ed è stato prodotto per la tutela dei propri diritti di difesa in causa (cfr. Cass. S.U. 08.02.2011, n. 3034). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene la piena ammissibilità delle prove video e delle foto dallo stesso estrapolate rientranti fra le “riproduzioni meccaniche” di cui all’art. 2712 c.c., e dunque “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”.
Nel caso in esame parte attrice ha disconosciuto tale riproduzione, affermando che il soggetto che si vede nel video e nelle foto tratte dallo stesso non è S. B.. Tale disconoscimento non è però idoneo a spiegare efficacia, e quindi a escludere valore di prova alla riproduzione meccanica in questione. Infatti, pur essendo il disconoscimento operato da parte attrice chiaro ed esplicito, non è però circo stanziato (cfr. Cass. 17.02.2015 n. 3122), dovendosi concretizzare per essere tale nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., sez. lav., 28.01.2011, n. 2117 e Cass. 22.04.2010, n. 9526).
In altri termini, una volta che il video prodotto in giudizio (e le foto tratte dai fotogrammi dello stesso) riproduca una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella rappresentata dallo stesso attore, vale a dire il ribaltamento alla fine del nastro trasportatore di una carrozzina con una bambina, nonché un uomo che “salta giù” dalla balaustra, non è sufficiente perché il disconoscimento sia efficace che l’attore si limiti ad affermare che non riproducono lo stesso. In altri termini, il disconoscimento operato da parte attrice non è idoneo, alla stregua dell’ art. 2712 c.c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale (cfr., seppure con riferimento al disconoscimento di data e ora, Cass. Sez. Lav. 21.09.2016, n. 18507).
Inoltre, parte attrice ha dedotto come il filmato sarebbe stato “ sicuramente” manipolato, ma non allega in quale parte ciò sarebbe avvenuto e quanto di quello riprodotto non corrisponderebbe a quello che effettivamente accadde presso il centro commerciale “Parco Leonardo” quel 16.10.2011.
A parte quanto rilevato dalle altre parti in ordine alla palese corrispondenza tra l’uomo riprodotto nel filmato e l’odierno attore, tale circostanza è stata accertata anche da questo giudicante in ragione della presenza all’udienza di discussione di S. B. personalmente. Pertanto, oltre a doversi affermare – come si è detto – l’utilizzabilità del filmato quale prova nel presente giudizio, si deve anche ritenere che il filmato in questione senz’altro riproduca S.B. e faccia riferimento a quanto parte attrice ha allegato essere accaduto il giorno in cui cadde dal tappeto mobile del centro commerciale gestito dalla F. C. S.r.l.
A ogni buon conto, che l’uomo che è stato ripreso dalle videocamere a circuito chiuso sia proprio S. B. è provato dalla testimonianza resa da Roberto Bellettati, dipendente della società convenuta. Questi ha riferito di essere stato avvisato dalla vigilanza dell’ accaduto dopo circa due o tre ore e, appena appresa tale notizia, ha “ visto il filmato della sorveglianza in cui si vedono un gruppo di persone sopra il tappeto mobile e alla fine del tappeto, all’apice della salita, ho visto una persona che è inciampata e un’altra che è saltata giù dal tappeto mobile (…)” (v. verbale dell’udienza dell’11.10.2019). La relazione temporale tra l’incidente in cui è rimasto vittima S. B. e la visione del filmato da parte del suddetto testimone esclude che ad essere ripreso non sia stato S. B., ma un altro uomo, tanto più considerata la singolarità del gesto sconsiderato posto in essere da questi, pure rilevata dalle parti nel corso del giudizio.
Ed è appena il caso di rilevare come affermare che l’uomo del video non sia S. B. e, al contempo, opporsi a che il video venga utilizzato nel presente giudizio invocando la violazione della privacy, è palesemente contraddittorio. Infatti, delle due l’una: o il video non riproduce l’attore, e allora non può violare il diritto dello stesso alla tutela della sua sfera privata; o, invece, l’uomo che si vede scavalcare il parapetto del tappeto mobile è S. B., il quale allora può invocare – seppure senza successo, come si è detto sopra – che la ripresa è stata effettuata in violazione della disciplina in materia di privacy.
Alla luce di tutte le risultanze probatorie analizzate finora si deve ritenere senz’altro non attendibile M. B., figlio dell’attore, presente al momento della caduta del padre dal parapetto del tappeto mobile, e sentito come testimone all’udienza del 20.12.2018. Questi ha dichiarato che S. B. perse l’equilibrio e cadde dal parapetto perché altre persone che si trovavano dietro sarebbero cadute su di lui. Tuttavia, come si è detto, il filmato e le foto mostrano come non vi era nessuno subito dopo l’odierno attore, e per qualche metro.
- Ricostruita la dinamica dell’evento dannoso come riportato sopra, si deve ritenere che si sia in presenza di una condotta sconsiderata, più che meramente imprudente, posta in essere dallo stesso danneggiato. S. B. ha oltrepassato la balaustra che delimitava il tappeto mobile, peraltro nella parte dello stesso al temine della salita, in una zona del centro commerciale interdetta all’accesso da parte degli utenti e a un’altezza da terra elevata.Tale condotta del danneggiato integra il c.d. “fattore esterno”, idoneo a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed a condurre all’esonero da qualsiasi responsabilità del custode, nel caso in esame della F. C. S.r.l. Infatti, in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’ evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali e ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento.Né può assumere rilevanza la circostanza per cui non fosse espressamente segnalato il divieto di oltrepassare la balaustra che delimitava il tappeto mobile, balaustra che – come si è detto sopra – è alta cm. 103. Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, l’ obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 08.10.2008, n. 24804; Cass. 15.10.2004, n. 20334; Cass. 06.10.2000, n. 13337).Nel caso in esame, l’evidente (e immediatamente apprezzabile da chiunque) pericolosità dell’uso della cosa da parte di S. B. è insita nella circostanza che – come è stato provato nel corso del presente giudizio – questi scavalcò il muretto di recinzione, peraltro niente affatto basso, in un punto prossimo al termine della salita, dove l’ altezza era appunto quella tra due piani del centro commerciale.In conclusione, nel presente giudizio è stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, consistito nel caso in esame nella condotta incauta della vittima (cfr., tra le ultime, Cass. 15.04.2021, n. 9872).
- Per mera completezza di motivazione questo giudicante deve evidenziare come neanche sia ravvisabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. in capo al gestore del centro commerciale, la F. C. S.r.l., peraltro neanche dedotta da S. B. nell’ introdurre il presente giudizio e con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c.In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non) (nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – a una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, che non viene in rilievo nel caso in esame). Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, si deve riconoscere a ognuna di esse efficienza
causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 c.p., in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr., per tutte, Cass. 10.10.2008, n. 25028).E’ questo il caso della condotta posta in essere dal danneggiato e integrante – come si è detto – gli estremi del fortuito.In ogni caso, nella specie non è ravvisabile una responsabilità in capo alla F. C. S.r.l. o in capo al soggetto incaricato della vigilanza del centro commerciale, la R. S.r.l., per non avere prontamente stoppato il tappeto mobile, come pure adombrato da parte attrice nell’introdurre il presente giudizio, seppure ponendo questo in relazione alla responsabilità del custode.Come ha puntualmente osservato la K. S.p.A. nel costituirsi in giudizio, dalle fotografie prodotte da parte attrice risulta come, alla base del tappeto mobile da cui è caduto S. B., fossero affissi cartelli e pittogrammi che indicavano il divieto di trasportare carrozzine. Ne consegue che, anche qualora fosse stata provata la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni provocati a terzi (nella specie, all’attore) dalla violazione di tale divieto risponderebbero i trasgressori. E ciò in quanto la condotta tenuta dalla donna con il passeggino costituisce comunque un evento dotato di autonomia causale tale da costituire un fortuito, che esclude dunque la responsabilità del custode.Quanto poi all’obbligo di vigilare perché tale divieto venisse rispettato, la Flora Costruzioni S.r.l. abbia dedotto che spettasse alla River S.r.l. in base al contratto in essere con la stessa stipulato il 1° .05.2011 (v. doc. n. 2 del fascicolo della Flora Costruzioni S.r.l.). Ma il contenuto del contratto in essere, come peraltro riportato nella comparsa di costituzione dalla custode chiamata in giudizio (e sopra riportato), esclude che tale società fosse tenuta a una vigilanza costante dell ’accesso da parte degli utenti alle scale mobili.Più in generale, i divieti indicati all’accesso al tappeto mobile, documentati da parte attrice (v. docc. da n. 1 a n. 5 del fascicolo di parte attrice) si devono ritenere posti a tutela degli stessi utenti oggetto di divieto. Del resto, nel caso in esame è stata la signora che precedeva S. B. e la bambina trasportata nella carrozzina a cadere per l’ utilizzo del tappeto mobile, mentre la caduta nel vuoto dell’attore non in relazione con tale divieto alla luce di quanto si è detto sopra in ordine al nesso di causalità della responsabilità ex art. 2043 c.c. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.In particolare, S. B. deve essere condannato a rifondere le spese di lite alla A. D. S.r.l. (già C. U. S.r.l.), proprietaria del centro commerciale in cui si trova l’impianto da cui – secondo la prospettazione di parte attrice – gli sarebbe derivato il danno, ma non anche custode del bene, in quanto – come si è ampiamente detto sopra – la gestione del centro commerciale è affidata a un altro soggetto, la F. C. S.r.l. E l’attore deve rimborsare le spese di lite anche alla A. A. S.p.A. (già A. C.di A. S.p.A.), chiamata in causa dall’attrice per essere tenuta indenne ex art. 1917 c.c. in caso di condanna: infatti, la chiamata in causa di questa è in relazione con la domanda proposta da S.
B. erroneamente nei confronti della proprietaria non custode del centro commerciale.La F. C. S.r.l. deve essere condannata a pagare le spese di lite alla K. S.p.A., che è stata chiamata in causa sulla scorta del contratto di manutenzione del tappeto mobile che avrebbe arrecato il danno per cui ha agito S. B..Tale chiamata in causa non trovava però fondamento nelle allegazioni di parte attrice (e della A. D. S.r.l.) in ordine al sinistro. Infatti, non è stato allegato un malfunzionamento del tappeto mobile, che avrebbe determinato la caduta dal parapetto dell’attore. Ne consegue che non sussiste il presupposto della domanda risarcitoria proposta, in via subordinata all’accoglimento della domanda attorea, da parte della F. C.S.r.l, vale a dire l’inadempimento da parte della K. S.p.A. al contratto di manutenzione stipulato con il gestore del centro commerciale.Peraltro, e come ha osservato la K. S.p.A. nel costituirsi in giudizio, il contratto triennale di manutenzione con decorrenza dal 1° .08.2010 ha ad oggetto la manutenzione dell’impianto, ma non anche un’attività di controllo o vigilanza sullo stesso (v. doc. n. 1 del fascicolo della F. C. S.r.l.), e segnatamente sull’utilizzo da parte degli utenti del centro commerciale, e quindi senz’altro un rapporto di custodia con il tappeto mobile.Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite tra la F. C. S.r.l. e la R. S.r.l.Quest’ultima società è stata chiamata in causa dalla F. C. S.r.l. in quanto era incaricata del servizio di vigilanza all’interno del Centro Commerciale, vigilanza che – secondo quanto dedotto da parte attrice nell’introdurre il presente giudizio – sarebbe difettata e avrebbe provocato l’evento dannoso, non avendo alcun addetto bloccato la scala e provocato l’affollarsi di persone dietro a S. B.. In ordine all’ambito della vigilanza appaltata a tale società si è detto sopra. A ogni buon, la R. S.r.l. non si è costituita nel presente e, quindi, non ha svolto alcuna attività difensiva, per cui non deve essere assunta alcuna statuizione in ordine alle spese di lite.Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto in data 21.03.2021, devono essere poste definitivamente a carico di S. B..La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell’ udienza del 22.06.2021, nel corso di cui ne viene data lettura, ed è depositata telematicamente in Cancelleria, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna S. B. a rimborsare alla A. D. S.r.l. (già C. U. S.r.l.) le spese di lite, che liquida in € 17,90 per spese esenti ed € 13.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- condanna S. B.a rimborsare alla A. A. S.p.A. (già ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- condanna S. B. a rimborsare alla F. C.S.r.l. le spese di lite, che liquida in € 55,59 per spese esenti ed €13.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- condanna la F.C. S.r.l. a rimborsare alla K. S.r.l. le spese di lite, che liquida in € 10,98 per spese esenti ed € 13.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- condanna la F. C. S.r.l. a rimborsare alla A. G. C. & S. S. le spese di lite, che liquida in €10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- nulla per le spese di lite tra la F. C. S.r.l. e la R.
S.r.l.; - pone definitivamente a carico di S. B. le spese di c.t.u. liquidate con decreto in data 21.03.2021.Civitavecchia, 22.06.2021
IL GIUDICE
Mario Montanaro