Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Criteri di liquidazione del danno da perdita parentale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Roma

Quinta Sezione Civile

Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D’ Avino                     Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella                Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta                 Consigliera

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4491/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017 trattenuta in decisione all’udienza in trattazione scritta del 19/10/2024

TRA

E. H. S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Alberico II n 4 presso lo studio dell’Avv. Edoardo Errico;

– appellante –

D. G., G. D. N., G. D. N., E. D. N., elettivamente domiciliati in primo grado in Roma alla Via Valadier n. 36 presso lo studio degli Avv. ti Maurizio Poloni e Gianfranco Zurlo;

– appellati –

E

M. d. F. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Cefaloni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Luigi Capuana n. 10;

– appellata –

E

Dott. G. M., elettivamente domiciliato in primo grado in Roma alla Via Panama n.88 presso lo studio dell’Avv. Giorgio Spadafora;

– appellato –

E

Dott. M. G., elettivamente domiciliato in primo grado in Roma alla Via Crescenzio n.17/A presso lo studio dell’Avv. Michele Clemente;

– appellato –

E

Dott. A. C. elettivamente domiciliato in primo grado in Roma alla Via Carlo Mirabello n.6 presso lo studio dell’Avv. Virginio Manfredi Frattarelli;

– appellato –

E

Dott. S. S., elettivamente domiciliato in primo grado in Roma alla Via Ignazio Guidi n. 46 presso lo studio dell’Avv. Alberto Giovanniello;

– appellato –

E

Dott. P. M., elettivamente domiciliato in primo grado in Roma alla Via Cola Di Rienzo n. 212 presso lo studio degli Avv. ti Giorgio Barbolini Tiziano Mariani;

– appellato –

E

ASL ROMA 2, elettivamente domiciliata in primo grado in Roma alla Via Augusto Riboty n. 3 presso lo studio dell’Avv. Angela Giuseppa Savina Furneri;

– appellata –

E

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., UGF ASSICURAZIONI S.P.A (oggi UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.) MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (oggi UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.), ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., (oggi GENERALI ITALIA S.P.A.) elettivamente domiciliate in Roma alla Via Otranto n. 36 presso lo studio dell’Avv. Mario Massano;

– appellata –

E

ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliata in primo grado in Roma alla Via Panama n. 88 presso lo studio dell’Avv. Giorgio Spadafora;

– appellata – 

E

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (oggi UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.) elettivamente domiciliata in primo grado in Roma alla Viale Regina
Margherita n. 270 presso lo studio degli Avv.ti Roberto Maria Bagnardi e Paolo Bagnardi;

– appellata –

E

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, elettivamente domiciliata in primo grado in Roma alla Via Dardanelli n.13 presso lo studio degli Avv.ti Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi;

– appellata –

E

ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in primo grado in Roma, presso lo studio dell’avv. Raoul Rudel

– appellata –

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 6595/2017 emessa dal Tribunale di Roma all’ udienza del 3 aprile 2017.

CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell’ udienza del 2/5/2024 ex art. 127 ter c.p.c. .

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato G. D., D. N. G., D. N. G. e D. N. E. S. evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Casa di Cura “M. d. F. ” e European Hospitalpa per ivi sentir condannare le convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (quantificato in euro 300.000,00 per G.D. ed in euro 250.000,00 ciascuno per gli altri attori quanto al danno non patrimoniale; in euro 445.334,31 per G. D. e D. N. G. quanto al danno patrimoniale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, subito per la morte del marito e padre, D.N. F. C., avvenuta in data 17 maggio del 2008 presso lo “European Hospital”, a seguito di intervento chirurgico subito in data 2 aprile 2008 presso la Casa di Cura “M. d. F. ” e poi, in data 20 aprile 2008, presso lo “European Hospital”, a causa della condotta colposa omissiva dei medici che ebbero in cura il paziente durante i ricoveri presso i nosocomi convenuti.

 

A fondamento della propria domanda risarcitoria gli attori avevano esposto che il D. N.F. C. in data 1° aprile 2008 veniva ricoverato presso la Casa di Cura “ M. d. F. S.r.l.” per ivi essere sottoposto ad un intervento chirurgico di nefrectomia destra. Durante il decorso post-operatorio insorgevano delle complicazioni, fra cui: dispnea, brachicardia, tanto che i sanitari si vedevano costretti a dover somministrare al paziente dei farmaci anticoagulanti. Successivamente, in data 8 aprile 2008, il paziente veniva trasferito presso la Casa di Cura “European Hospital”, ove accedeva con diagnosi di: “embolia polmonare dopo nefrectomia” e per tale ragione il paziente veniva ricoverato presso il reparto di cardiologia, ove proseguiva il trattamento con anticoagulanti.

In data 14 aprile 2008 i medici comunicavano ai familiari del de cuius il miglioramento dello stato di salute di quest’ultimo e la possibile dimissione dello stesso, che sarebbe avvenuta tra il 17 ed il 21 aprile 2008. Tuttavia ciò non accadeva e nei giorni a seguire le condizioni di salute del paziente peggioravano, tanto che in data 20 aprile 2008 i sanitari sottoponevano il sig. D. N.ad un altro intervento chirurgico di revisione per emorragia. Dopo il secondo intervento si verificava un progressivo scadimento delle condizioni generali e neurologiche del paziente, tali da determinarne il decesso, avvenuto in data 17 maggio del 2008.

Ciò esposto gli attori avevano dedotto che la morte del rispettivo marito e padre fosse da imputare esclusivamente alla condotta colposa omissiva dei medici e delle Strutture Sanitarie convenute, censurabile in quanto, per un verso, i sanitari della Casa di Cura “M. d. F. S.r.l.” non avevano adottato tutte le misure idonee ad impedire l’insorgere della complicanza tromboembolitica, manifestatasi dopo il primo intervento e, per altro verso, i sanitari dello European Hospital non avevano gestito e trattato correttamente le complicanze insorte fino al determinarsi dell’aggravamento dello stato di salute del paziente e della di lui morte.

Si costituiva in giudizio M. d. F. S.r.l. . provvedendo nei termini assegnati alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi a scopo di manleva e, segnatamente, l’Axa Assicurazioni S.p.A. e le coassicuratrici Assicurazioni Generali S.p.A. (oggi Generali Italia S.p.A.) UGF Assicurazioni S.p.A. (oggi Unipol Assicurazioni S.p.A.) e Milano Assicurazioni S.p.A. (oggi Unipol Assicurazioni S.p.A.), quali compagnie assicurative a primo rischio di M. d. F. S.r.l., nonché la Zurich Insurance PLC e la Axa S.p.A., quali compagnie assicuratrici di M. d. F. S.r.l. a secondo rischio. Preliminarmente, M. d. F. S.r.l. eccepiva nella propria comparsa la nullità dell’atto di citazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 164 c.p.c. stante l’assoluta indeterminatezza della domanda e, al contempo, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva o, comunque, l’assenza di qualsivoglia responsabilità, dal momento che i medici che avevano avuto in cura il D. N. presso la propria struttura non erano propri dipendenti e neppure collaboratori, rilevando, inoltre, l’assenza di negligenza in capo ai suddetti, nonché l’assenza di nesso causale tra la loro condotta e l’evento infausto. Per tali ragioni, quindi, chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, che venisse dichiarata la nullità dell’atto di citazione e/o, quanto meno, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.

Al contempo, spiegava domanda di regresso nei confronti dello “European Hospital” e nei confronti dei componenti dell’equipe medica che aveva avuto in cura il paziente presso di essa (M. d. F. S.r.l. ) e la cui responsabilità era stata evocata dall’attore, essendo stata convenuta M. d. F. S.r.l. in giudizio per il fatto del personale sanitario del quale l’attore assumeva dovesse rispondere: segnatamente, i Dott.ri G. M., S. S., A. C., M. G., P. M.; il tutto previo accertamento della quota di responsabilità gravante su ciascuno dei condebitori solidali, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.

Si costituiva altresì la Società “European Hospital” che deduceva come la condotta posta in essere dai propri sanitari fosse esente da ogni tipo di censura, in quanto, a fronte della diagnosticata embolia polmonare, era stata posta in essere la necessaria e corretta terapia farmacologica con anticoagulanti, dalla quale poi era derivata, quale complicanza, l’emorragia addominale e le ulteriori complicazioni a carico dell’apparato epatico e renale, sottolineando come la massiccia terapia con anticoagulanti fosse necessaria per salvare la vita del paziente.

Per tali ragioni la Società “European Hospital” chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata e, in subordine, chiedeva il riconoscimento della responsabilità esclusiva di M. d. F. S.r.l. e, in ulteriore subordine, la ripartizione della responsabilità fra le Strutture sanitarie convenute ed il contenimento del risarcimento accordato nella misura ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa.

Si costituiva altresì, chiamato da M. d. F. S.r.l., il Dott. M. G., che deduceva l’assenza di una propria negligenza professionale nella fase di assistenza del paziente ed, al contempo, eccepiva l’assenza di nesso causale tra la prestazione professionale eseguita ed il successivo esito, concludendo, per tali causali per il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti.

Analogamente si costituivano, gli altri sanitari evocati in giudizio da M. d. F. S.r.l. , ovvero il dott. G.M., il Dott. M. P., il Dott. S. S., il Dott. C. A., i quali, preliminarmente aderivano all’eccezione di nullità dell’atto di citazione svolta dalla Casa di Cura “M. d. F. S.r.l.” e deducevano l’assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità nel loro operato professionale.

Si costituivano, altresì, in giudizio le compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi di M. d. F. S.r.l.: Axa Assicurazioni S.p.A., UGF Assicurazioni S.p.A., – oggi Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Milano Assicurazioni S.p.A.- oggi Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Generali Assicurazioni S.p.A.- oggi Generali Italia S.p.A.- che, riconoscendo la sussistenza della garanzia assicurativa, nei limiti del massimale previsto, esercitavano, per l’ipotesi in cui fosse emersa la responsabilità o la corresponsabilità dei medici chiamati in causa da M. d. F. S.r.l., azione di regresso nei confronti di questi ultimi, per le tutte somme che M. d. F. S.r.l. fosse tenuta a versare in forza della propria garanzia assicurativa.

Si costituivano, inoltre, le compagnie assicurative evocate in giudizio a secondo rischio da M. d. F. S.r.l.:  Zurich e, di nuovo, Axa Ass.ni S.p.A, riconoscendo la sussistenza della garanzia assicurativa a secondo rischio da loro prestata.

Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria documentale riguardante la produzione e successiva acquisizione di nutrita documentazione sanitaria ed assicurativa ed effettuate due Consulenze Tecniche D’Ufficio, di natura medico legale.

All’udienza del 19 luglio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e rispettive memorie di replica, ed all’esito il Tribunale così statuiva:

  • “1) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna la Società European Hosital S.p.A., in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di Euro 98.644,8 in favore di G. D., al pagamento di una somma pari ad euro 235.850,00 in favore di D. N. G., al pagamento di una somma pari ad euro 235.850,00 in favore di D. N.G. e al pagamento di una somma pari ad euro 235.850,00 in favore di D. N. E. S., oltre interessi moratori ed interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
  • 2) condanna inoltre la Società Europen Hospital S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di G. D.dell’ulteriore somma di euro 57.420,00 e al pagamento in favore di D. N. G. dell’ulteriore somma di euro 57.420,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
  • 3) respinge la domanda attorea proposta nei confronti della Società M. d. F. S.r.l.:
  • 4) dichiara l’assorbimento delle domande di regresso e di manleva proposte dalla M. d. F. S.r.l.e dai terzi chiamati;
  • 5) condanna la Società European Hospital S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 23.000,00 per compenso, euro 1.118,00 per spese, oltre rimborso per spese forfettarie ed altri accessori di legge, oltre che al rimborso delle spese delle due CTU”;
  • 6) compensa integralmente le spese di lite in ordine alla posizione di tutte le restanti parti .

 

Avverso la detta sentenza ha interposto gravame la Società “European Hospital” formulando i seguenti cinque motivi di censura :

  • 1) erroneo accoglimento della domanda nei confronti dello European Hospital S.p.A.;
  • 2)erroneo rigetto della domanda nei confronti di M. d. F. S.r.l.;
  • 3) erronea quantificazione del danno non patrimoniale;
    3.1 )erronea liquidazione del danno parentale per previsione del “fondo scala”;
    3.2)mancata armonizzazione della tabella del Tribunale di Roma con il D.lgs 209/05 ;
    3.3) erroneità della tabella per mancata valutazione della prognosi quoad vitam;
  • 4) erroneità della liquidazione del danno patrimoniale;
  • 5) erronea pronuncia sulle spese.

European Hospital, pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza, previa sospensione della provvisoria esecuzione, e previo rinnovo della CTU medico legale, con rigetto della domanda attorea e in subordine accertare la corresponsabilità di M. d. F. S.r.l. in relazione al decesso del Sig. F. C. D. N., condannare la stessa in via solidale al risarcimento dei danni liquidati in favore degli attori, determinandone la quota di responsabilità ai fini del regresso, con riduzione del risarcimento del danno extrapatrimoniale e rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale, con riforma del regime delle spese in relazione all’accoglimento delle conclusioni principali o subordinate formulate.

Si sono costituiti o tempestivamente gli eredi del de cuius , D. G., G., E. e G. D.N., chiedendo il rigetto dell’appello in quanto inammissibile e comunque infondato e in subordine chiedendo con appello incidentale condizionato in caso di dichiarata responsabilità, esclusiva o concorrente della M. d. F. S.r.l., condannarla in via esclusiva o in solido con la European Hospital Spa, al pagamento della somma già liquidata Dl Tribunale, oltre spese.

Si è costituita altresì laM. d. F. S.r.l., chiedendo l’inammissibilità dell’appello e nel merito il rigetto dello stesso, previo respingimento della richiesta di rinnovazione della CTU ; nel merito, in caso di accoglimento delle domande di accertamento e condanna nei propri confronti, condannare

l’AXA ASSICURAZIONI S.p.A, la UGF
ASSICURAZIONI S.p.A. – oggi UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. –
(divisione AURORA), le ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – oggi
GENERALI ITALIA S.P.A.- e la MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. oggi
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei rispettivi legali rapp.ti
p.t., a garantire, manlevare e/o tenere indenne la comparente M. d. F. S.r.l., nonché, per l’eventuale eccedenza rispetto a quanto assicurato con polizza “Convenzione A.I.O.P.” n. 127100, condannare la ZURICH INSURANCE COMPANY e, di nuovo, l’AXA ASSICURAZIONI S.p.A, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a garantire, manlevare e/o tenere indenne la comparente M. d. F. S.r.l., insistendo in caso di propria condanna anche per la domanda di regresso nei confronti dei medici Dott. G. M., del Dott. S. S., del Dott. C. A., del Dott. G.M., del Dott. M. P..

Infine M. d. F. S.r.l.ha spiegato appello incidentale sul capo della motivazione della sentenza del Tribunale che compensava integralmente fra le parti in causa le spese di lite, con esclusione degli originari attori e della European Hospital Spa, chiedendo di condannare le compagne assicurative chiamate in giudizio in manleva:
Axa S.p.A., UGF Assicurazioni S.p.A. oggi Unipol Assicurazioni S.P.A., Milano Assicurazioni S.p.A. oggi Unipol Assicurazioni S.P.A., Generali S.p.A. oggi Generali Italia S.P.A. a rifondere a M. d. F. S.r.l. le spese sostenute in primo grado.

Si sono costituiti altresì separatamente con i propri rispettivi difensori i Dott.ri A. C., M. G. e G. M.,
chiedendo :1) il C. il rigetto dell’appello principale e di quelli incidentali; 2) il G. il rigetto dell’appello principale e in subordine, ove accolto l’ appello principale nei confronti della M. d. F. S.r.l.  con accoglimento della domanda di regresso avanzata da quest’ ultima nei confronti dei medici –appellati , accertare le relative quote di responsabilità dei medici, non in solido fra loro e con condanna della propria compagnia Unipol Ass.ni Spa a tenerlo indenne; 3) infine il M. ha chiesto il rigetto dell’appello e di qualsiasi domanda nei propri confronti.

Si è costituita la Asl Roma 2 chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine ove accertata una responsabilità della M. d. F. S.r.l., respingere la domanda di manleva nei propri confronti del Dott. C., ed in ulteriore subordine, chiedendo di essere manlevata dalla compagnia Lloyd’s. L’ Axa Assiicurazioni Spa ha chiesto il rigetto dell’appello e in subordine che la garanzia fosse dichiarata nei limiti del massimale e pro quota e senza solidarietà fra le coassicuratrici.

Si sono costituiti gli Assicuratori dei Lloyd’s, chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine il rigetto della domanda di manleva formulata dalla Asl Roma C, ed in ulteriore subordine accertare le distinte quote di responsabilità delle diverse strutture, limitare la propria responsabilità i manleva della Asl Roma C alla sola parte di responsabilità del Dott. C. A..

Si è costituiva la Allianz Spa, chiedendo il rigetto dell’appello e di qualsiasi domanda formulata nei propri confronti.

Infine si è costituita la Zurich Insurance PLC, chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine in caso di accoglimento anche parziale dello stesso, respingere la domanda incidentale condizionata di manleva della M. d. F. S.r.l. nei propri confronti.

Espletata la trattazione e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni senza che venisse disposta la rinnovazione della CTU, in seguito alla sostituzione dei relatori è stata fissata udienza in trattazione scritta e all’ esito del deposito delle note telematiche la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione delle comparse conclusionali e repliche.

Rimessa la causa sul ruolo per la produzione telematica della ctu del primo grado non leggibile , con rinvio all’ udienza in trattazione scritta del 2/5/2024 anche per la nuova precisazione delle conclusioni, depositato il documento mancante e richiamate nuovamente le conclusioni da parte dei difensori, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di ulteriori termini.

***

L’appello principale risulta solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni in prosieguo precisate.

La European Hospital Spa con il primo motivo ritiene sostanzialmente ingiusta la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale avrebbe acriticamente fatto proprie le considerazioni in punto di responsabilità emergenti dalla relazione dei CTU circa la causazione dell’evento morte del Sig. D. N. F. C. deceduto in data 17.5.2008. Deduce la società appellante che il CTU aveva individuato, quale causa esclusiva del decesso, i comportamenti errati del personale medico agente presso la European Hospital, che avrebbe dovuto sospendere tempestivamente la terapia anticoagulante già dal 14.4.2008, in presenza di criticità degli indici INR, stante l’esistenza di insufficienza renale e di trattamento con FANS, avendo poi continuato illogicamente la somministrazione di terapia anticoagulante sino al 19.4.2008, evidenziando altresì la tardività dell’intervento chirurgico del 20.4.2008 quando già era manifesta da tempo una emorragia interna.

Ritiene per contro l’appellante che tale trattamento terapeutico fosse necessario al paziente anche successivamente al 14.4.2008, in quanto ancora presenti i rischi derivanti dalla tromboembolia insorta presso la clinica M. d. F. S.r.l., e per la cura della quale il D.N.era stato trasferito presso l’European Hospital in data 8.4.2008.

Ad avviso della Corte la CTU appare invece connotata da coerente obiettività medico scientifica e priva di vizi logici o contraddittorietà, nonché rispettosa del diritto di difesa tecnica, avendo il perito incaricato risposto argomentando puntualmente alle avverse osservazioni dei CTP. Sono in particolare da condividerne le conclusioni che riconducono la causalità efficiente esclusiva dell’evento morte ai danni derivati dal grave shock emorragico cui non pose alcun rimedio l’intervento chirurgico d’urgenza effettuato il 20.4.2017, poiché i danni multiorganici e tissutali si erano già realizzati ed erano irreversibili in termini di alterazione del metabolismo, ipossigenazione ed emocoagulazione, con correlati danni su fegato, reni e polmoni. A sua volta correttamente il CTU ritiene che il prolungamento della terapia anticoagulante sino a tutto il 19.4.2008, pur in presenza di indici INR oltre i limiti già dal 14.4.2008, ed in presenza in pari data di un referto di TC che già evidenziava sanguinamento interno, dovesse essere ritenuta la causa del grave shock emorragico con connesso grave stato ipotensivo, tale da indurre i sanitari a sottoporlo a intervento di urgenza che rileverà la condizione di notevole emiperitoneo.

Pari considerazioni di ineccepibilità delle considerazioni medico scientifiche della CTU va fatta quanto alle doglianze del secondo motivo di appello. Infatti nella propria relazione il perito ha correttamente escluso la presenza di un nesso causale fra l’embolia polmonare verificatasi presso la clinica M. d. S.ed il successivo decesso del paziente, e ciò in quanto la rilevanza degli errori terapeutici commessi dai sanitari dell’European Hospital hanno avuto causalità esclusiva, efficiente ed autonoma nella determinazione dell’aggravamento delle condizioni del D. N. sino alla morte, ponendosi come interruttive della efficienza causale dei fatti precedenti ed in particolare della embolia polmonare.

Peraltro vi è evidenza documentale- e la relativa circostanza non è oggetto di contestazione o doglianza- che il trasferimento dalla M. d. S. avvenne a causa di problemi di versamento pericardico e che l’European Hospital era dotato di reparto di terapia intensiva e rinomato per le cure cardiologiche. Parimenti non possono rappresentare elementi di esonero dalla responsabilità per errato trattamento terapeutico i maggiori fattori di rischio presenti nello specifico paziente, come anche descritti nella CTU, attesocchè proprio tali condizioni personali, ovvero l’essere soggetto già sopposto a nefrectomia e in cura con fans ed iperteso, avrebbero dovuto consigliare una maggiore attenzione nel dosaggio e nella durata della terapia anticoagulante in presenza di indici INR già ai limiti e di un esame obiettivo di TC indicante sanguinamento interno già in data 14.4.2008, come peraltro espressamente riconosciuto anche nell’atto di appello (fine pag. 17) ove si ammette la presenza di emoperitoneo diagnosticato con la TC del 14.4.2008. E ciò a riprova e conferma della correttezza delle conclusioni peritali, in termini della gravità della scelta terapeutica di continuare il trattamento con anticoagulanti per ulteriori cinque giorni, sino agli esiti devastanti dello shock emorragico.

Il terzo motivo di appello appare invece parzialmente fondato per le ragioni che si espliciteranno.

Con tale motivo si censura il capo specifico della sentenza non tanto per essersi discostata immotivatamente dalla applicazione dei criteri liquidatori del danno da perdita parentale, quanto piuttosto per la pretesa erroneità degli stessi criteri ed in specie delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. Sul punto tuttavia le considerazioni svolte circa l’inesistenza di un cd. fondo scale nelle tabelle liquidatorie adottate sia dal Tribunale di Roma che da quello di Milano non trovano suffragio normativo attesocchè la adozione di criteri unici nazionali non è stata ancora varata dal legislatore, se non per le cd. micropermanenti, né possono ritenersi integrare tali criteri le previsioni citate di cui alla l. n. 23/2017, o da l. 189/2012 peraltro non applicabili ai fatti specifici avvenuti prima nel 2008.

Diversamente appare parzialmente fondata la censura alla sentenza laddove la stessa applica le previsioni per punti della Tabella del Tribunale di Roma per il danno da perdita parentale nella misura massima, senza applicare alcun abbattimento in relazione alla concreta aspettativa quoad vitam del D.N. F. C.. Emerge infatti dalla stessa relazione peritale che tale aspettativa per individui, come in specie, operati per un tumore al rene non metastasico, fossero di almeno il 70% a cinque anni. Ciò ovviamente è da intendersi come criterio previsionale epidemiologico, e come tale non riguardante la residua aspettativa di vita per i soggetti che non abbiano avuto recidive entro i cinque anni. Al riguardo è noto l’insegnamento orami pacifico della giurisprudenza di legittimità che ritiene legittimo operare una riduzione del valore risarcitorio per il danno iure proprio derivante della perdita del rapporto parentale per altrui lesioni dalle quali sia derivata la morte, quante volte l’aspettativa di vita residua del de cuius non fosse piena, in ragione di preesistenti malattie. In tal senso da ultimo Cass. 35998/2023 “ In ragione dell’inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa”.

In termini anche Cass. 26851/2023 “In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall’errore medico, qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l’autore del fatto illecito risponde “in toto” dell’evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l’eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all’autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato”.

Pertanto applicando tali principi al caso di specie definibile come ipotesi di morte anticipata, sarà invocabile esclusivamente il danno iure proprio dagli eredi per la perdita relazionale rispetto al periodo di presunta ulteriore vita del familiare. Tale periodo, ferma rimanendo la riconducibilità esclusiva della responsabilità al soggetto agente per l’impossibilità di concorso fra causalità materiale e causalità naturale, non essendo concepibile né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.) .

Il Tribunale erra quindi ove, nella determinazione del quantum risarcitorio, non applica alcun criterio correttivo per determinare equitativamente una riduzione del valore complessivo derivato dalla applicazione delle concorrenti ipotesi e punti della tabella del Tribunale di Roma del 2017. Pertanto la concorrenza della precedente malattia oncologica dispiegava i suoi effetti quoad vitam nella misura delle percentuali epidemiologiche di sopravvivenza a cinque anni, pari in casi simili, come valorizzato in CTU al 70%. Di talchè il relativo risarcimento andrà decurtato nella misura statistica di possibile recrudescenza della malattia pari al 30%. Dovranno pertanto rideterminarsi, le relative poste risarcitorie per il danno da perdita del familiare, così sostituendole a quelle previste nella sentenza appellata, in misura di € 198.114,00 a favore di G. D. e di € 165.095,00 ciascuno a favore di D. N.G., D. N. G. e D. N. E.
S., cui applicare interessi e rivalutazione secondo i medesimi criteri indicati dal Tribunale, con diritto della European Hospital Spa alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto in eccedenza, oltre interessi al tasso legale dal pagamento all’effettiva restituzione.

Quanto al quarto motivo di appello lo stesso non appare meritevole di accoglimento.

Costituisce infatti ormai ius receptum la non alternatività fra risarcimento da perdita del rapporto parentale e percezione della pensione di reversibilità o altre misure equiparabili a reddito Così Cass. 20548/2014 “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all’invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall’atto illecito e non hanno finalità risarcitorie”. Tale orientamento è stato poi consolidato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 22 maggio 2018 n. 12564: “Dal risarcimento del danno patrimoniale, patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità, accordata
dall’INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto. L’attribuzione pensionistica, infatti, non rappresenta un lucro, ossia un gratuito vantaggio patrimoniale, ma dipende da un sacrificio economico del lavoratore. Tale “beneficio collaterale”, in quanto espressione di una scelta di sistema, conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, non può ritenersi soggetto alla compensatio lucri cum damno”. Conforme Cass. N. 11657/2022.

Con riferimento all’appello incidentale condizionato spiegato dagli appellati D. G., D. N. G., D. N. G. e D.N. E. S., lo stesso resta assorbito dal rigetto dei motivi primo e secondo dell’appello principale con i quali si chiedeva di riformare la sentenza quanto alla responsabilità della European Hospital in ordine al decesso di D. N. F. C., attribuendo la stessa in via esclusiva o quantomeno in corresponsabilità alla M. d. F. S.r.l..

Parimenti restano assorbiti anche gli altri appelli incidentali condizionati, che avevano a loro presupposto una riforma della sentenza quanto alla responsabilità esclusiva o concorrente della European Hospital Spa nel decesso e come conseguenza una diversa possibile graduazione pro quota anche dei medici intervenuti presso le diverse strutture e delle compagnie chiamate in manleva, come ogni domanda di regresso.

Per contro deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’ art. 345 c.p.c. l’appello incidentale non condizionato svolto dalla M. d. F. S.r.l. nei confronti di Axa S.p.A., UGF Assicurazioni S.p.A. oggi Unipol Assicurazioni S.P.A., Milano Assicurazioni Spa Generali S.p.A. oggi Generali Italia S.P.A., al diritto a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese . Infatti in primo grado la M. d. F. S.r.l. si era costituita chiedendo esclusivamente con la chiamata in garanzia delle proprie assicuratrici e coassicuratrici di essere manlevata dalle stesse in caso di riconosciuta propria responsabilità esclusiva o concorrente, nulla istando in tale grado per l’applicazione dell’art. 1917 c.c. quanto al diritto al rimborso delle spese di difesa in giudizio.

L’accoglimento parziale dell’appello comporta una revisione anche delle spese liquidate nel precedente grado e poste a carico della European Hospital Spa, che si ritiene corretto compensare in ragione di un quarto e quindi determinare per la quota di spettanza in misura di € 17.250,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, in ragione della riduzione delle complessive somme dovute a titolo di risarcimento per perdita del rapporto parentale, mentre le spese del presente grado stante la prevalente soccombenza dell’appellante principale debbono essere poste a carico dello stesso in misura di € 13.885,00 già ridotte in misura di un quarto, oltre accessori tenuto conto anche per il presente grado dei compensi previsti dai parametri indicati nelle tabelle applicabili ratione temporis con espunzione della fase di trattazione, in quanto consistita in meri rinvii e della fase istruttoria in quanto non espletata affatto .

Parimenti nei rapporti appellante incidentale M. d.F. e compagnie assicuratrici le spese seguono la soccombenza mentre si compensano nei rapporti con le altre parti costituite in considerazione della mancanza di domande svolte nei loro confronti e comunque dell’ assorbimento degli appelli incidentali condizionati.

Attesa la inferiorità della somma spettante spettante a quella volontariamente pagata dall’ appellante in forza della sentenza impugnata (v. ordinanza di rigetto inibitoria e documentazione prodotta all’ udienza del 29/3/2018 dall’ appellante) gli eredi G./D. N. sono condannati a restituire alla Europian le somme ai medesimi corrisposte dall’ appellante in misura superiore a quella accerta dalla Corte .

PQM

La Corte d’Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull’ appello proposto da European Hospital Spa e sull’ appello incidentale proposto da M. d. F. S.r.l., avverso la sentenza n. 64595/2017 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XIII all’ udienza del 3.4.2017 nella causa iscritta al RG 54990/2009, in parziale accoglimento dell’ appello principale e riforma dell’ impugnata sentenza così provvede :

– accoglie parzialmente l’appello principale e per l’effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna la European Hospital Spa a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al pagamento a favore di G. D. della minor somma di € 198.114,00 ed in favore di D. N. G., D. N. G. e D. N. E. S. della minor somma di € 165.095,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione calcolati secondo i criteri indicati nella sentenza di primo grado, dalla data del fatto alla presente pronuncia, mentre sino all’effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale;

– rigetta nel resto l’appello principale e dichiara assorbiti gli appelli incidentali condizionati proposti da G.D., D. N.G., D. N.G. e D.N. E.S.e quello proposto da M. d. F. S.r.l.;

– dichiara inammissibile l’appello incidentale non condizionato proposto da M. d. F. S.r.l.che condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Axa Assicurazioni Spa e UnipolSai Assicurazioni Spa in misura di € 3.000,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;

– compensa in ragione di ¼ le spese di lite del doppio grado e condanna European Hospital Spa a pagare a G. D., D. N.G., D. N. G. e D. N. E. S. la residua parte che per la quota di spettanza liquida per il primo grado nella misura di € 17.250,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa , e per il secondo grado in € 13.885,00 oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa;

-condanna European Hospital Spa al pagamento delle spese di lite in favore di M. d. F. S.r.l. che liquida in misura di € 18.511,00 oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa;

– compensa integralmente le spese nei rapporti con le altre parti del giudizio;

-condanna D. G., G. D. N. , E. S.D. N. e G. D. N. a restituire alla Europian Hospital Spa le somme corrisposte all’ appellante nel corso del giudizio di secondo grado eccedenti quelle dovute .

Così deciso nella Camera di consiglio del 10/05/2024
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella

La Presidente
Dott.ssa Marianna D’ Avino

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