REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 68301/2021, posta in decisione all’udienza del 9.7.2024, vertente
TRA
– L.A., elettivamente domiciliata in Frascati (RM), via Ajani 17, presso lo studio degli Avv. Roberto Canestri e Valentina Rocchetti, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in calce all’atto di citazione;
– attrice
E
– COMUNE DI FRASCATI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, con sede in Frascati, Piazza Marconi n. 3, in persona del Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Sara Tassoni ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via C. Colombo 440, come da procura alle liti allegata alla comparsa depositata nel precedente giudizio, qui riassunto, proposto davanti al Giudice di Pace – convenuta
E CONTRO
– CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Dott. Roberto Gualtieri, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Regina Margherita 270, nello studio dell’Avv. Paolo Bagnardi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza in presenza del 9.7.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, L.A. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Frascati e la città Metropolitana di Roma Capitale.
Esponeva l’attrice che:
– con atto di citazione notificato in data 28/01/2021, aveva convenuto in giudizio il Comune di Frascati e la Città Metropolitana di Roma Capitale innanzi al Giudice di Pace di Roma, rappresentando che in data 6.2.2019, verso le ore 10,25, mentre si trovava a percorrere la Via Frascati Colonna alla guida della autovettura Fiat 500 tg. XXX di sua proprietà, tra il Comune di Roma ed il Comune di Frascati, provenendo da Via Pietra Porzia, a causa di un malore improvviso, aveva perso il controllo del mezzo all’altezza del palo di illuminazione pubblica n. 10 uscendo dalla sede stradale e andandosi a ribaltare nella parte sottostante in corrispondenza di Via Romita, dove erano presenti delle vetture in sosta e in transito;
– all’altezza del punto ove si verificava l’evento, come rilevato dal Rapporto Tecnico Descrittivo della Polizia Locale di Frascati intervenuta sul posto, non era presente alcun guard-rail né altra protezione idonea, così come alla fine della scarpata sottostante, non era presente alcuna protezione se non delle semplici staccionate di legno;
– dopo la chiamata al 118 da parte di un passante, era intervenuta la Polizia Locale del Comune di Frascati, che aveva proceduto ad effettuare i rilievi;
– qualora fosse stata presente una regolare ed idonea protezione laterale, il suo mezzo non sarebbe caduto nella via sottostante, ribaltandosi e andando a causare danni più gravi, anche agli altri autoveicoli parcheggiati;
– a seguito del suddetto sinistro, era stata ricoverata, con invio tramite ambulanza del 118, presso il P.S. dell’Ospedale San Sebastiano di Frascati, per le cure necessarie, mentre la sua vettura aveva riportato danni, come elencati nel rapporto dell’autorità, per la cui riparazione era stato necessario un esborso di €11.850,01 e di €150,00, come da fatture depositate, oltre alla spesa di € 275,72 per il deposito giudiziario;
– a nulla essendo valse le richieste di risarcimento danni, malgrado la responsabilità delle convenute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c., in via esclusiva o concorrente, così aveva concluso l’attrice innanzi al Giudice di Pace:
“Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:
nel merito
α – accertare e dichiarare che tutti i danni subiti e subendi occorsi alla Sig.ra L.A. a seguito del sinistro del 06/02/2019 sono ascrivibili ad esclusiva responsabilità della Città Metropolitana del Comune di Roma ed del Comune di Frascati, ciascuno per quanto attiene al tratto di strada di propria competenza, per tutti i motivi come sopra esposti;
β – condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, attuali e futuri, oltre rivalutazione ed interessi, subiti dalla Sig.ra L.A. in relazione al sinistro del 06/02/2019.
Con condanna alle spese, competenze, onorari di giudizio a carico delle parti convenute.
Con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
– si erano costituite, con comparsa di costituzione e risposta, le parti convenute, eccependo, fra l’altro, l’incompetenza dell’adito Giudice di Pace il quale, con ordinanza del 9.9.2021, aveva dichiarato la propria incompetenza;
– riassumeva pertanto il giudizio innanzi all’adito Tribunale, così concludendo:
“Voglia l’Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis
nel merito
α – accertare e dichiarare che tutti i danni subiti e subendi occorsi alla Sig.ra L.A. a seguito del sinistro del 06/02/2019 sono ascrivibili ad esclusiva responsabilità della Città.
Metropolitana del Comune di Roma ed del Comune di Frascati, ciascuno per quanto attiene al tratto di strada di propria competenza, per tutti i motivi come sopra esposti;
β – condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, attuali e futuri, oltre rivalutazione ed interessi, subiti dalla Sig.ra L.A. in relazione al sinistro del 06/02/2019.
Con condanna alle spese, competenze, onorari di giudizio a carico delle parti convenute.
Con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva il Comune di Frascati Città Metropolitana di Roma Capitale, eccependo la nullità dell’atto introduttivo per la mancanza di uno dei requisiti essenziali, vale a dire la determinazione della cosa oggetto della domanda, mancando la determinazione del quantum debeatur nonchè il difetto di legittimazione passiva del Comune di Frascati nel giudizio in oggetto, essendo il tratto in questione, via di Colonna, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale,
contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, stante l’esclusiva responsabilità della stessa attrice nell’occorso, per aver tenuto una guida disattenta e imprudente e per aver adottato una velocità di marcia eccessiva ed inadeguata allo stato dei luoghi, tanto da venire sanzionata ex art. 141, comma 2 C.d.S. (che recita: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione
di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”), rilevando l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 2043 c.c. e non già dell’art. 2051 c.c., così concludendo:
“Voglia l’On. Tribunale dichiarare la nullità dell’atto di citazione, con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite; gradatamente, sempre in via preliminare e pregiudiziale, Voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Frascati; in via ancor più gradata, nel merito, Voglia dichiarare che l’incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per colpa esclusiva della sig.ra L.A.; Voglia in ogni caso rigettare la domanda attrice per quanto rivolta contro il Comune di Frascati perché infondata in fatto e diritto e non provata; Voglia dunque condannare l’attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari
tutti del presente processo oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cap”.
Si costituiva la Città Metropolitana di Roma Capitale, impugnando e contestando gli assunti attorei, infondati in fatto e diritto, eccependo la genericità delle conclusioni e la nullità della citazione, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, stante la responsabilità della stessa attrice nell’occorso, assumendo l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2051 c.c. e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., rilevando l’eventuale concorso colposo della danneggiata ai sensi dell’art. 1227 c.c., rilevando la mancata indicazione del quantum nelle conclusioni, con conseguente carenza di prova del relativo danno, così concludendo:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione in giudizio per mancata indicazione del quantum;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Roma Capitale, per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, con conseguente rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dalla Sig.ra L.A. e declaratoria di estromissione dal giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
c) in via principale, respingere in toto le richieste avanzate dalla Sig.ra L.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto, stante l’assenza di qualsiasi responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale nell’evento dannoso per cui è causa, per i motivi e le causali esposte in dettaglio nella superiore narrativa;
d)in via subordinata, accertare la responsabilità esclusiva o concorrente dell’attrice nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto, annullare o ridurre proporzionalmente l’indennizzo risarcitorio ai sensi del disposto di cui all’art. 1227 c.c.;
e) in ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”. Nel corso dell’istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpello e la prova per testi.
All’esito la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza in presenza del 9.7.2024 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Frascati, intervenuti sul luogo del fatto a breve distanza dalla chiamata, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che il giorno 6.2.2019, verso le ore 10,25, l’attrice, alla guida della vettura Fiat 500 X tg. XXX, proveniente da via Pietra Orzia e diretta a largo S. Maria Claret, percorreva la via Frascati Colonna quando, giunta in prossimità del palo della luce n. 10, perdeva il controllo del proprio mezzo finendo per fuoriuscire dalla sede stradale, per salire sul marciapiede e per scivolare lungo un pendio.
Hanno accertato i vigili che, dopo aver abbattuto una staccionata in legno, l’attrice finiva per ribaltarsi nella sottostante via Romita e collidere con due vetture lasciate in sosta sul margine destro della carreggiata evidenziato dalla striscia continua.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, giova rilevare che parte attrice ha invocato, quale titolo di responsabilità delle amministrazioni convenute, per l’evento occorsole, la previsione di cui all’art. 2051 c.c..
A norma di tale disposto, il custode risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito.
E’ oramai pacifico orientamento della Corte di Cassazione quello secondo cui, in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
E’ altresì pacifico che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, e via dicendo), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
La responsabilità per le cose in custodia prescinde inoltre dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; essa inoltre prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
Il fattore del caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità; ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Vi sono elementi, come chiarito pacificamente dalla giurisprudenza, idonei a spezzare il nesso causale, quali ad esempio la condotta dello stesso danneggiato o di un terzo, che assumano valenza causale in tutto o in parte determinante ai fini del verificarsi dell’evento dannoso.
La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso e ciò viene fatto in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., “richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., Ordinanza 03/04/2019, n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; cfr. anche Cass. 22.03.2011 n. 6529).
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere idoneo tale comportamento ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Orbene, fatte tali doverose premesse, occorre altresì rilevare che, a norma dell’art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade e i loro concessionari hanno il compito di mantenerle in condizioni di “sicurezza della circolazione” e di provvedere regolarmente alla loro manutenzione, gestione e pulizia. Questo obbligo si estende anche alle strutture esterne alla carreggiata, e dunque comprende le attrezzature, gli impianti ed i servizi e ogni tipo di “pertinenze e arredo” della sede stradale, come le banchine laterali.
I guard rail rientrano in tale indicazione, ma il Codice della strada demanda alla normativa tecnica la determinazione delle loro caratteristiche e delle modalità di impiego sulle strade. In particolare, il D.M. n. 223 del 18.2.1992 stabilisce che l’installazione dei guard rail, definiti come “dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale”, è necessaria su tutte le strade pubbliche, sia extraurbane sia urbane, dove la velocità consentita è di almeno 70 km/h.
Inoltre, le barriere devono proteggere in modo specifico i conducenti dei veicoli che percorrono i ponti, viadotti e sottopassi, i bordi laterali con altezza del ciglio maggiore di 2,5 metri e pendenza della scarpata superiore ad 1/3, gli ostacoli fissi presenti entro una fascia di 5 metri dal margine esterno della carreggiata.
Quando il guard rail è assente (o anche quando è presente, ma è fuori norma o talmente danneggiato da non poter svolgere la sua funzione) l’ente proprietario o gestore della strada risponde dei danni derivati da un incidente stradale in base al principio della di cui all’art. 2051 c.c., sempre che il sinistro sia stato causato, in tutto o in parte, dall’assenza delle barriere laterali e non da cause esterne che sfuggono al controllo del custode.
Alla luce della citata normativa, l’ente preposto alla manutenzione di una strada extraurbana con limite di velocità basso (come nel caso che ci occupa, avendo la stessa attrice dichiarato in sede di interpello che “ … non è vero che procedevo alla velocità di 80 Km orari, procedevo ad una velocità molto più ridotta rispettando i limiti di velocità presenti che conoscevo perché percorrevo abitualmente la strada per andare in palestra …”) non è tenuto, né per disposizioni di legge né per ragioni di buon senso ed opportunità, ad installare barriere di protezione laterale lungo la via, avendo a più riprese la
giurisprudenza chiarito che le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, l’apposizione di un guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
Ciò posto, se da un lato deve ritenersi che nel caso di specie non gravasse sull’amministrazione alcun obbligo di predisporre, nel tratto di strada ove ebbe a verificarsi l’evento, una barriera di protezione, non rivestendo, quel tratto, alcun carattere di pericolosità, dall’altro deve assumersi la responsabilità della stessa attrice nell’evento, atteso che, in un tratto rettilineo caratterizzato dalla presenza di marciapiede, con visibilità buona e traffico normale, la stessa ebbe a tenere una condotta di guida tale da non consentirle di controllare il suo mezzo, tanto da essere contravvenzionata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 141 c. 2 C.d.S., (secondo il quale “ Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e tale altresì da determinare in via esclusiva l’evento lamentato.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettata. Le ulteriori questioni (in particolare, la legittimazione passiva delle
convenute) restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da L.A. nei confronti del Comune di Frascati e della città Metropolitana di Roma Capitale e condanna parte attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi per ciascuna parte, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2024
IL GIUDICE
Tribunale di Roma, Sentenza n. 16683/2024, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, inedita