Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 64504/2020

All’udienza del 10 maggio 2022, il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott.ssa Maria Letizia Vallo, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dal d.l. n. 34/2010, convertito dalla legge n. 77/2020, e delle successive proroghe del termine di efficacia della diposizione, all’esito del deposito telematico nel termine assegnato delle memorie autorizzate ai fini di garantire il contraddittorio tra le parti, alle ore 18,00, pronuncia, dandone lettura, la seguente,

Sentenza a verbale ex art. 281 sexies

T R A

B. S. (C.F.BLDSFN56T47G657D), rappresentata e difesa dall’avv. Federica Caroni, con studio in Roma in Piazzale Clodio n.13, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Clodio n. 13, giusta delega in calce all’atto di citazione;

ATTRICE

E

ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 270 presso lo Studio dell’avv. Paolo Bagnardi che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all’Avv. Angela Raimondo, giusta procura alle liti in atti;

CONVENUTA

E

L. F. SRL (C.F./P.IVA 14387151005), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in Roma, Via Alessandro Poerio 88 presso lo studio dell’avv. Marcello Marino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

E

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (C.F./P.IVA 09513440967), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’avv. Marco Annecchino, rappresentata e difesa dall’avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: controversia per risarcimento danni ex art. 2051 c.c..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.

FATTO – Con atto di citazione regolarmente notificato, S. B. conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, Roma Capitale per sentirne accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2051 e/o 2043 c.c., la responsabilità in relazione al sinistro occorsogli in data 30.09.2019, verso le ore 18.00 circa, allorché, mentre percorreva a piedi in Roma, Via Angelo Emo, cadeva a causa di un avvallamento della pavimentazione del marciapiede non segnalato, riportando gravi lesioni personali; chiedeva quindi che la convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti a seguito dell’incidente cagionato dalla presenza di un pericolo occulto sul manto stradale addebitabile alla negligente manutenzione dell’Ente proprietario della strada, complessivamente quantificati nella somma di € 9.150,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Roma Capitale si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore delle Società A. S.p.A. e l.F. S.r.l., imprese che, alla data dei fatti, avevano in appalto manutentivo il luogo del sinistro ed erano da ritenersi quindi le uniche responsabili del pregiudizio lamentato dalla parte danneggiata e tenute al suo risarcimento. L’ente convenuto chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamarle in causa, per essere da queste manlevata in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande; nel merito, contestava la pretesa di parte attrice chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.

A seguito della chiamata in causa, si costituivano in giudizio, sia l’impresa A. S.p.A., sia L. F. S.r.l. rigettando ogni addebito e contestando la fondatezza della domanda attrice, e l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Roma Capitale, essendo quest’ultima tenuta a rispondere dei danni cagionati ai terzi quale proprietaria.

La società L. F. chiedeva, a propria volta, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria Compagnia Assicurativa Liberty Mutual Insurance Europe SE con la quale aveva stipulato specifica polizza assicurativa R.C.T. in relazione alle prescrizioni del relativo capitolato d’appalto per essere da questa manlevata, in caso di accoglimento della domanda attorea.

Liberty Mutual Insurance Europe SE si costituiva in giudizio, contestando sia la domanda di garanzia, sia la domanda di parte attrice.

Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettate le richieste di prove orali dedotte nelle istanze istruttorie delle parti, nonché l’ ammissione di una CTU medico legale, volta all’accertamento dei postumi residuati all’attrice dalle lesioni subite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni.

DIRITTO – Ritiene questo giudice che la fattispecie prospettata da parte attrice rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., e che la verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria debba essere effettuata alla stregua della relativa disciplina, vertendosi in un’ipotesi di responsabilità derivante dalla custodia del bene, con ciò che ne consegue in termini di ripartizione dell’onere della prova.

Al riguardo, va poi precisato che un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da chi scrive, individua nella norma richiamata un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è cioè sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo (cfr. Ordinanza 25 settembre – 4 ottobre 2013, n. 22684), con il solo limite del caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (compreso lo stesso comportamento del danneggiato o di un terzo), recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità (si veda Cass. n. 15383/2006; Cass., n. 5910/2011, Cass., n. 15389/2011).

Se la prova del caso fortuito che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria incombe al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa stessa (Cass. ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1896).

La dimostrazione del nesso causale è poi particolarmente rilevante e delicata proprio nei casi, come quello in esame, in cui il danno non costituisce l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. n. 25243/2006). Nel caso di cose statiche, a chi agisce in giudizio è richiesta pertanto la prova che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la loro abituale utilizzazione (Cass., n. 25214/2014), in quanto il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti va “formulato in relazione alla loro normale interazione con la realtà circostante” (Cass., n. 25772/2009; conformi Cass., n.16527/2003, n. 584/2000 e n. 6767/2001).

E’ infatti del tutto erroneo ritenere che l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a considerare assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un’anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell’insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell’intrinseca pericolosità in essa connaturata. A tale specifico riguardo ritiene questo giudice che le risultanze istruttorie siano insufficienti a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretta fra le lesioni lamentate dall’attrice e le condizioni della strada da cui sarebbe derivato l’evento lesivo.

Le allegazioni di parte attrice e la documentazione prodotta a sostegno di esse non consentono infatti di ritenere sufficientemente dimostrati gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, il nesso causale fra il danno subito e le specifiche modalità di verificazione dell’evento, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice, sia nelle ipotesi riconducibili all’art. 2051 c.c., sia in quelle di cui all’art. 2043 c.c..

Parte danneggiata attribuisce apoditticamente la responsabilità della caduta e delle conseguenti lesioni personali patite alla mera presenza, alla “fessura che interrompeva il piano dell’agglomerato”, rilevata dagli agenti di Roma Capitale intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. Verbale di incidente redatto dalla Polizia Municipale sub doc. n. 2 fascicolo parte attrice).

Tale circostanza, peraltro, non configura di per sé il pericolo occulto collegato a un difetto manutentivo che consenta da una parte di affermare che la caduta sia avvenuta a causa di un fatto attribuibile al Comune (ed eventualmente alle imprese chiamate in giudizio), e, dall’altra, di escludere ogni diversa possibile ragione, collegabile ad una disattenzione e/o condotta imprudente della medesima parte danneggiata e riferibile pertanto a un’ipotesi di caso fortuito.

La documentazione fotografica versata in atti da parte attrice in cui viene riprodotto il dissesto che avrebbe causato la caduta, raffigura una crepa di cui non si sa quale sia l’esatta collocazione, ovvero se fosse presente sul marciapiede di via Cipro, di via Emo, ovvero di viale degli Ammiragli in prossimità dell’impianto semaforico, come dedotto da parte attrice. Anche nella fotografia che rappresenta viale degli Ammiragli non è localizzato il punto dove si trovava l’insidia lamentata. Né, a supplire all’inadeguatezza dei riscontri fotografici, poteva ovviare la prova orale richiesta dall’attrice, in quanto l’assoluta genericità dei fatti dedotti non avrebbe consentito di ritenere dimostrato l’evento pregiudizievole oggetto di causa.

Ebbene, per come descritta dall’attrice e rappresentata dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice, a parere di questo giudice, l’anomalia denunciata non integrava neppure una situazione di vero e proprio pericolo, tanto meno occulto, visto il tempo sereno e la piena visibilità dei luoghi, data l’ora pomeridiana di un giorno estivo.

La disconnessione raffigurata dalle fotografie in atti non presenta infatti gli elementi della non visibilità e, quindi, della insidiosità, e pertanto non poteva non essere percepita mediante l’impiego dell’ordinaria diligenza e dell’avvedutezza esigibili, di norma, da ogni utente della strada, al quale è richiesta una particolare accortezza e cautela nel proprio incedere; se tali precauzioni fossero state adottate, esse avrebbero certamente consentito alla Bodrini di evitare il prodursi di avvenimenti quale appunto quello nella specie malauguratamente verificatosi.

Ed è appena il caso di ricordare che, in coerenza con il principio di auto responsabilità, gli utenti della strada sono gravati da un onere di attenzione nell’uso ordinario dei beni demaniali, al fine di salvaguardare la propria incolumità.

Peraltro, la necessità di bilanciamento tra l’obbligo di custodia e l’obbligo di prudenza – comunque esistente in capo al fruitore – è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11024/2018 e n. 11526/2017), la quale ha posto in evidenza due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa; ciò significa che quest’ultimo, ove abbia in concreto avuto la possibilità di cogliere o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo e quest’ultima sia stata visibile, deve porre un grado maggiore di attenzione nell’affrontarla, proprio perché nella condizione di poterla percepire (v. anche le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).

Nel caso di specie, trattandosi dunque di un evento dannoso astrattamente riconducibili ad una pluralità di ipotetici fattori eziologici (disattenzione, andatura incerta, altra autonoma condotta della vittima dell’infortunio), tutti ascrivibili alla sola condotta mantenuta dalla danneggiata, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno deve considerarsi interrotto, con conseguente liberazione del custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (Cass. n. 22898/2012; Cass. n. 23584/2013).

In considerazione dell’integrale rigetto della domanda proposta dall’attrice nei confronti di Roma Capitale, va ritenuta assorbita non solo la domanda di garanzia da quest’ultima svolta nei confronti delle ditte appaltatrice, ma anche di quest’ultime nei confronti della Compagnia Assicuratrice.

In ordine alle spese di lite, questo giudice ritiene che possano essere ravvisate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione fra le parti, sia nella obiettiva difficoltà istruttoria della controversia, sia nella altrettanto obiettiva circostanza che la condizione della strada nella quale è accaduto l’incidente, pur non configurando il concetto di insidia formatosi dalla giurisprudenza nel corso di questi ultimi anni, fosse corrispondente a quanto un cittadino debba aspettarsi all’interno di un contesto urbano civile.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

– rigetta la domanda;

– compensa fra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022
Depositata in Cancelleria, il 10 maggio 2022

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Maria Letizia Vallo

Bro138 | Bos88