REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Avv. Rossana Sarro sez. I civile
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 44465/19
TRA
I. D., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, 357 presso I’avv. Alessandro Ansclmi che la rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazionc.
ATTRICE
E
Roma Capitale in persona del legate rapp.te, p.t., elett.te dom.ta in Roma, Viale Regina Margherita, 270 presso l’avv Roberto Maria Bagnardi che la rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Carlo Sportelli per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSION’: come da verbalc di causa del 9.10.19.
Sentenza emessa ai scnsi dellart. 132, II comma, n. 4 c.p.c cosi come modificato dall’art. 52 c. 5 della Legge n. 69 del 18/6/09
FATTO E DI RI TTO
La domanda dell’attrice è volta ad ottenere it risarcimento dei danni subiti dalla propria aurtovettura Lancia Y tg. DN819FN, a causa del sinistro del 6.5.13 in Roma su via Casale Lurnbroso, altezza civico 95, dove a causa di una buca ricoperta di acqua, subiva dei danni alla ruota anteriorc destra. Danni quantificati in curo 987,00
Si è costituita Roma Capitals contestando la domanda nell’an e nel quantum.
All’udienza del 9.10.2020, esaurita l’istruttoria, le part; prccisano lc conclusioni c la causa vicne trattenuta in decsionc.
In via preliminarc, va qualificata la domanda attorea come azione volta al risarcimento del danno ex art. 2043 cc. in quanto, secondo orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di aderire, net caso di demanio stradalc si vcrte in ipotesi di responsabilita ex art. 2051 cc per it danno cagionato dalle cosc the si hanno in custodia solo qualora l’estensiiine dello stesso sia talc da conscntire l’esercizio di tin continuo ed efficace controllo, chc valga ad impcdire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Nella fattispecie la natura, le camtteristiche c le dimensioni del bone oggetto del controllo da parte del proprictario, qualc risultante dal contratto di manutenzione ordinaria, sorveglianza c pronto intervento stipu’ lato con la tcrza chiamata e versato in atti, escludono la ricorrenza del presupposto di cui sopra. Cosi configurato it caso in esamc quale responsabilita aquiliana ex art. 2043 cc, it prccetto del -neminem lacdere” impone alla pubblica amministrazione di tenere la strada in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quail fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilita di cssa, tin pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obiettivo della non sia per qucllo soggettivo della non prevedibilita.
Cosi inquadrato it caso in esame come responsabilita aquiliana ex art. 2043 cc, la domanda attorea , sulfa base dcll’csito dcll’istruttoria non puo trovarc accoglimento.
Parte attricc, infatti non ha pienamente assolto all’onere della prova chc, ai sensi &Wart. 2697 cc., grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda. In terra di responsabilita contmttuale come extraconrattuale spetta a colui che agisce per ottcnere it risarcimento del danno provare it nesso di causality tra questo c it comportamento che assume averlo cagionato, costitucndo if rapporto di causality. it fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
Nella fattispecie, l’attrice non ha offerto dimostrazione sufficiente ed esaustiva della contemporanca sussistcnza degli indispensabili elementi costituenti l'”insidia o traboccItetto-stmdalc, vale a dire dellelemento oggcttivo della non, o scarsa visibility e di quell° soggcttivo della non prevedibilita del pericolo. Dalle risultanzc istruttoric (verbale dell’Autorita intervenuta dopo l’incidente), invero, emerge come lo stato dei luoghi costituisse, di per so, una situazionc di onettiva pericolosita (-Constatavamo la presenza di una buca presents al margine destro della carreggiata dells dimensioni di I xl mt altezza 20 cm , ricoperta d’acqua , ..chiedevamo l’intervento della ditta chc interveniva c provvydeva a coprire la buca…con quattro sacchi di asfalto a freddo”). Non ha dato tuttavia prova della non visibility e della non prevedibilita della grossa buca. Infatti dalle dichiarazione dci verbalizzanti la strada era illuminta, essendo picno giomo, c non c’era traffico. Inoltre la strada percorsa si trova non distante della sua residenza.
La domanda attorca, pertanto non puo trovarc accoglimento non susssitendo tutti gli elementi necessari per ravvisarc la responsabilita aquiliana.
Spese poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo sulfa base del valore della causa.
P.Q.M.
II Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, ecco zione c dcduzione disattesa, cosi decide:
rigetta la domanda proposta dallattrice,
– condanna I. D. alla rcfusione alle spcsc del giudizio the vengono liquidate
in complessivi euro 330,00, oltrc Iva Cpa c spcse gencrali.
Cosi deciso in Roma, 30.11.2020
IL GIUDICE DI PACE