Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Interruzione del nesso causale per fatto colposo del danneggiato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 30032/2021

All’udienza tenutasi il giorno 17 gennaio 2023, innanzi al Giudice Istruttore dott.ssa Maria Letizia Vallo, sono comparsi per:

G. V.e D. B., l’avv. FRANCESCO PAPA oggi sostituito dall’avv. Maria Elia Del Conte che discute la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo e nelle note conclusive da ultimo depositate;

ROMA CAPITALE, l’avv. BAGNARDI PAOLO oggi sostituito dall’avv. Claudia Di Pasquali, che si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta anche in via preliminare e alle note conclusive depositate;

N. S. C. ARL, l’avv. GIGLIOLA WELBY la quale discute la causa riportandosi ai pregressi scritti difensivi;

D. I. SPA l’avv. ANTONIO LONGO, oggi sostituito dall’avv. Valerio Penna il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate.

Dopo avere discusso la causa, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott.ssa M. L. V., udita la discussione della causa, all’esito della camera di consiglio, alle ore 15,30, pronuncia, dandone lettura, la seguente

Sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.

TRA

G. V. e D. B.  elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n.12 presso lo studio dell’avv. Francesco Papa che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

ATTORI

E

ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 270, presso lo Studio dell’Avv. Paolo Bagnardi che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all’Avv. Angela Raimondo (RMNNGL56S53D969R), giusta procura speciale in atti;

CONVENUTA 

E

N. S. C. A R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 101, presso lo studio degli Avv.ti Luigina Capezzuto e Gigliola Welby, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

E

D. I. S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 56, presso lo studio dell’avv. Antonio Longo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: risarcimento danni da insidia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.

FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato, G. V. e D. B. convenivano in giudizio Roma Capitale, per ottenerne, previa affermazione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., la condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il 25 aprile 2013, verso le ore 14.30 circa, in Roma.

A fondamento della domanda, parte attrice assumeva che: D. B. percorreva Viale dei Romanisti alla guida del motoveicolo Aprilia Scarabeo di proprietà di G. V., allorché, giunto all’altezza dell’impianto semaforico di Via Pietro Romano, perdeva il controllo del mezzo, a causa del dislivello del manto stradale in corrispondenza di un tombino, e andava collidere contro la barriera spartitraffico, riportando lesioni personali e danneggiando il veicolo.

Parte attrice chiedeva quindi che la convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’incidente causato dalla presenza di un pericolo occulto nel manto stradale, addebitabile alla negligente manutenzione dell’ente proprietario della strada, complessivamente quantificati in €. 25.826,24.

Si costituiva ritualmente Roma Capitale, eccependo la prescrizione del diritto dell’attrice e deducendo l’infondatezza della domanda, nonché chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della ditta appaltatrice N. S. C. a r. l. a cui era affidata – all’epoca del sinistro – la manutenzione, il pronto intervento e la sorveglianza dell’area in cui era avvenuto l’incidente. La terza chiamata si costituiva chiedendo, a sua volta, ed ottenendo, l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, D. I. S.p.A. che costituiva aderendo alle difese dell’assicurata.

Concessi i termini ex art 183, 6° co. c.p.c. ritenuto che l’eccezione di prescrizione sollevata da Roma Capitale e da D. I. S.p.a. fosse astrattamente idonea a definire il giudizio, il giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni sulla pregiudiziale e discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c., all’udienza odierna, dove sulla

precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c..

Assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c., il Giudice, ritenuta l’eccezione di prescrizione sollevata da Roma Capitale e da D. I. S.p.a. astrattamente idonea a definire il giudizio, fissava, per la precisazione delle conclusioni sulla pregiudiziale e discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima, l’odierna udienza nella quale la causa veniva trattenuta in decisione

DIRITTO – La domanda proposta nei confronti di Roma Capitale, va senz’altro respinta per essersiprescritto il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito azionato dagli attori.

L’evento dannoso si è verificato il 25 aprile 2013 e la prima lettera di messa in mora del 16.10.2013 (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo), non costituisce un idoneo atto interruttivo, essendo stata indirizzata alla N. s. c. a r. l. e solo “per conoscenza” a Assicurazioni di Roma, e al Sesto Municipio di Roma Capitale.

Giova, al riguardo, ricordare quanto evidenziato dalla difesa dell’ente capitolino, ovvero che, sebbene lo Statuto di Roma Capitale abbia riprodotto per i Municipi il sistema degli organi (art. 27) e, tra questi, lo schema di ripartizione dei poteri in tendenziale analogia con il modello utilizzato dalla legge per i Comuni, ciò nondimeno, essendo articolazioni organizzative istituite nell’ambito dell’unità dell’Ente di cui fanno parte, i Municipi di Roma Capitale non costituiscono entità da esso distinte, né possono assurgere a centri di imputazione di autonome posizioni giuridiche, per cui restano enti privi di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dall’Ente a cui appartengono, solo al quale è riconosciuta legittimazione sostanziale e processuale.

Non è possibile pertanto individuare in capo ai Municipi una autonoma capacità sostanziale e processuale, ulteriore o concorrente rispetto a quella di Roma Capitale, motivo per cui alla missiva inviata il 16.10.2013 dagli attori non può ricollegarsi alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale nei confronti della convenuta.

Quanto poi alla richiesta di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, di cui alla raccomandata del 27.5.2015 (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo), appare dubbio, atteso il tempo trascorso (8 mesi rispetto alla data della comunicazione) che l’avviso di ricevimento datato 2 gennaio 2016 possa riferirsi a quello stesso invito, tanto più che sull’allegata fotocopia della ricevuta il timbro dell’ufficio corrispondenza del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale addetto alla ricezione riporta la data “Gennaio 2015”, ovvero, data non solo precedente di un anno, ma persino antecedente rispetto all’invio della lettera del 27.5.2015.

Conseguentemente, in difetto di prova di validi atti interruttivi entro i 5 anni dalla verificazione dell’evento dannoso, del tutto irrilevante risulta l’ulteriore invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, comunicato con raccomandata A. R. del 17.12.2020, così come la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio.

Non essendo infatti intervenuti, medio tempore, idonei atti interruttivi, al momento in cui è stata intrapresa l’azione nei confronti del Comune di Roma, il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente decorso con conseguente estinzione del diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti.

Attesa l’intervenuta prescrizione del diritto, la domanda non può essere esaminata nel merito. Ricorrono nel caso in esame i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della obiettiva circostanza che la condizione della strada nella quale è accaduto l’incidente poteva costituire una effettiva situazione di pericolo, e di un danno alla salute.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G. V. e D. B., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– dichiara la prescrizione del diritto attoreo;

– compensa tra le parti le spese di lite

Cosi deciso in Roma, il 17 gennaio 2023

Depositata in cancelleria, il 17 gennaio 2023

IL

GIUDICE

MONOCRATICO

dott.ssa

Maria Letizia

Vallo

Bro138 | Bos88