Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Il requisito per l’applicabilità del disposto di cui all’art 2236 c.c.

 

IL REQUISITO PER L’APPLICABILITA’ DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 2236 C.C.

Omissis”…In via di principio va osservato che la responsabilità del professionista per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale e la relativa disciplina deve rinvenirsi nelle norme che regolano la responsabilità in esecuzione di un contratto di opera professionale (art. 2236 c.c.).

A tal riguardo, va considerato che la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. 4152/95), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (da ultimo, Cass. 10297/04; 12273/04; cfr. Cass. 5945/2000; 8045/95; 4152/95).

Non può, dunque, ravvisarsi tale limitazione nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, dovendosi così ritenere che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione si procuri un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica (cfr. Cass. 11440/97; 6464/94)…”omissis.

Tribunale di Roma, Sez XIII, sentenza n. 10019 del 4/5/2005, Giudice Dr.ssa S. Larocca, inedita.

(Inserita il 10/4/2006)

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