Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Condotta non diligente del preteso danneggiato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

-SEZIONE XII^ CIVILE-

In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46052 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del giorno 19/07/2023, vertente

TRA

A.P., con l’avv. Petrillo Genoroso e l’avv. Guerra Floriano;

ATTORE

E

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. Paolo Bagnardi e l’avv. Raimondo Angela;

CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DI

XXX SPA, in persona del legale rappresentante p.t., Marino Luigi;

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A.P. citava in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Roma – Capitale, affinché – previa affermazione di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. – fossa condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il giorno 16 febbraio 2019, alle ore 8.30 circa, in Roma.

Specificava parte attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate: 1) sta percorrendo il tragitto dall’abitazione ubicata in Roma, Via Giacinto De Vecchi Pieralice, n. 20, per recarsi presso la vicina stazione “Valle Aurelia” della linea A della metropolitana; 2) si era immesso sulla via Baldo degli Ubaldi (che percorreva nel verso in discesa), all’altezza dell’attraversamento pedonale, ubicato in corrispondenza del tratto di strada compreso tra i numeri civici 344 e 348 (e trovandosi sul lato della strada ove si trovano ubicati i locali contraddistinti da tali numeri civici); 3) nel lasciare il marciapiede e apprestarsi a servirsi dell’attraversamento pedonale (essendo per altro, come per completezza si espone il primo della fila di persone che pure si accingevano a servirsi dell’attraversamento pedonale in parola) per raggiungere il lato opposto della strada ed accedere quindi alla suddetta stazione della metropolitana ivi situata, cadeva rovinosamente a terra inciampando su materiale presente sul manto stradale e della cui presenza, era stato impossibilitato di rendersi conto; 4) il suddetto materiale era fra l’altro consistente in fili di materiale metallico, sottili ma assai robusti e ripiegati in forma circolare a mo’ di anelli (ciascuno del diametro di circa trenta centimetri, mentre lo spessore dei fili era di circa tre millimetri) che provocavano la caduta all’istante, impedendogli, in sostanza, il movimento delle gambe e che infatti, subito dopo la caduta, l’esponente rinveniva tra le gambe medesime, all’altezza dei propri polpacci.

Roma Capitale si costituiva ritualmente con comparsa di risposta, nella quale si contestava nel merito la pretesa risarcitoria avversa per carenza di prova ed infondatezza tanto in fatto quanto in diritto, anche in relazione al quantum del risarcimento richiesto; inoltre, instava per la chiamata in causa di XXX spa, quale ditta appaltatrice per la manutenzione, per essere manlevata nell’eventualità di accoglimento della domanda.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva XXX spa, opponendosi all’accoglimento della domanda risarcitoria.

Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussione testi ed interrogatorio formale di parte attrice, è stata trattenuta in decisione all’udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.

*****

1. Secondo l’assunto attoreo, la caduta de qua sarebbe avvenuta a causa di fili di materiale metallico, sottili ma assai robusti e ripiegati in forma circolare a mo’ di anelli (ciascuno del diametro di circa trenta centimetri, mentre lo spessore dei fili era di circa tre millimetri), che avrebbe provocato la caduta del P. impedendogli, in sostanza, il movimento delle gambe.

Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di relazione di sinistro degli operatori della Polizia Locale, nel corso dell’istruttoria si è proceduto all’interrogatorio formale dell’attore e all’escussione di un teste.

L’attore ha dichiarato quanto segue: (Cap. 1) <<è vero quanto mi si legge>>; (Cap. 2) <<Percorrevo quel tratto di strada non quotidianamente, ma all’occorrenza; sarà capitato in precedenza qualche altra volta. All’epoca lavoravo in smart working>>; (Cap. 3) <<non è vero che conoscevo lo stato di manutenzione di quel tratto di strada>>; (Cap. 4) <<al momento di attraversare c’erano altre persone, non credo davanti a me>>; (Cap. 5) <<Non pioveva, c’era una normale visibilità>>; (Cap. 6) <<nel momento di attraversare io non ho visto fili metallici, né detriti o brecciolino>>; (A.D.R.) <<Io non mi stavo recando a lavoro, non è stata aperta presso l’INAIL alcuna pratica>>.

IL teste ha dichiarato quanto segue: (Capp. 1-7) <<nelle circostanze di tempo e di luogo che mi si leggono, io uscii con il P. da casa sua per recarci alla stazione di Baldo degli Ubaldi della Metropolitana. Ad un certo punto abbiamo iniziato ad attraversare via Baldo degli Ubaldi, dal lato opposto all’ingresso della Metropolitana. Io ero appena dietro il P. In tale frangente, ho visto che lui, appena sceso dal marciapiede utilizzando un apposito scivolo, è caduto a terra. Quindi, avvicinandomi, ho visto che tra i polpacci gli si erano ingarbugliati dei fili metallici, del tipo di quelli che mi si mostrano nella foto di cui al doc. 1 del fascicolo attoreo. In particolare questi fili si erano ingarbugliati in una gamba, non so dire con sicurezza dell’altra. Erano dei sottili fili di ferro, non so dire se proprio del fil di ferro arrotolato o un’altra struttura, avevano comunque un minimo di consistenza. Avevano il tipico colore grigio metallico>>; (Cap. 8) <<il P. è caduto sul fianco destro>>; (Capp. 9-10) <<Il filo metallico l’ho visto solo dopo la caduta. Per terra era sporco, c’era lo sporco da strada, cartacce e mozziconi di sigarette>>; (Cap. 11) <<Mi sono reso conto dei fili metallici solo dopo la caduta>>; (A.D.R.) <<Non c’erano persone davanti a noi e c’era una normale visibilità diurna. Attraversando la strada guardavamo il sopraggiungere delle auto. Era la prima volta che con il P. attraversavo quel tratto di strada>>.

È stata prodotta documentazione fotografica dell’oggetto metallico.

2. Le richiamate risultane istruttorie devono essere esaminate alla luce dei principi che governano la responsabilità da cose in custodia.

Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11152/2023), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.

Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l’onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell’esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall’altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.

Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest’ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell’evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell’infortunio (cfr., da ultima, Cass. n. 12895/2016).

Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere schematizzato nei punti che seguono:

1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il quale prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;

2) l’onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l’evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante;

3) l’onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell’esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l’inevitabilità dell’evento.

Tuttavia, a completezza del quadro delineato, va richiamato l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 11526/2017 e n. 21675/2023) che pone a carico del danneggiato l’onere di provare anche di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

3. Applicando gli enunciati principi di diritto alle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue. Sulla base delle circostanze emergenti dall’interrogatorio formale (Cap. 6) <<nel momento di attraversare io non ho visto fili metallici, né detriti o brecciolino>>), si deve ritenere che parte attrice non abbia osservato la necessaria attenzione.

Ed invero, essendoci una normale visibilità (sempre secondo quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale), l’attore non ha notato non solo il filo metallico ma neppure la presenza di detriti e cartacce che, secondo la prospettazione della stessa parte, copriva il filo metallico.

D’altra parte, dalla documentazione fotografica prodotta, quest’ultimi, in base alle dimensioni e alle caratteristiche intrinseche, non sembrano tali da essere occultabili dalla sporcizia. Si deve, pertanto, ritenere che l’attore avesse adeguata possibilità di rendersi conto della presenza di un’anomalia sul tragitto.

Pertanto, pur essendo in condizione di percepire e prevedere la presenza di un pericolo, l’attore non ha tenuto una condotta adeguata alle condizioni del manto stradale, in modo da evitarlo ovvero di affrontarlo con andatura adeguata.

Conclusivamente, la caduta è riconducibile in via esclusiva alla condotta del danneggiato, il quale ha omesso di attivare i poteri di controllo che poteva e doveva attivare per scongiurare l’evento lesivo: tale inosservanza dello standard di diligenza richiesta nella situazione concreta è qualificabile come evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo a recidere ogni nesso causale tra evento lesivo e cosa in custodia.

4. La conclusione appena raggiunta impone di respingere la domanda attorea.

Dal rigetto della domanda attorea discende l’assorbimento di quella di manleva.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, attesa la natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, e la complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all’esito delle emergenze processuali, e in diritto, in quanto involgenti la valutazione dei profili di colpa e del nesso causale, oggetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Roma addì, 25/11/2023.

Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta

 

 

Bro138 | Bos88