REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7904/2015 r.g.a.c., trattenuta in decisione all’udienza del 25.11.2021, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica, vertente
tra
CONDOMINIO VIA GREGORIANA N. 6-14 IN FRASCATI (C.F. 92017730588), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Gabriele Fattorossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, come da procura alle liti in atti;
parte opponente
e
W. A. , rappresentato e difeso dall’avv.to Antonello Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 121, come da procura alle liti in atti;
parte opposta
nonché
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F., P.IVA 00818570012), in persona del procuratore speciale, Daniele Guglielmetti, giusta procura per atto autenticato dal notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze ai nn. 10833/3719 di rep./fasc., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto M. Bagnardi e Paolo Bagnardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Regina Margherita n. 270, come da procura alle liti in atti;
terza chiamata in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di corrispettivi per prestazioni d’opera professionale; risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2015, il Condominio Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (di seguito per brevità anche solo il “Condominio”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1645/2015 emesso da questo Tribunale in data 24.07.2015, avente ad oggetto il pagamento in favore dell’arch. A. W. della somma di € 19.334,99, a titolo di saldo dei corrispettivi da quest’ultimo pretesi per le prestazioni professionali eseguite, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 come richiesti, nonché spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto, l’opponente deduceva, in estrema sintesi:
– di avere effettivamente conferito all’arch. A. l’incarico di direttore dei lavori per le opere di ristrutturazione del tetto e delle facciate dello stabile, ma di avere con lo stesso concordato che il corrispettivo sarebbe stato pari a complessivi € 11.500,00 oltre oneri di legge, da intendersi come comprensivi di tutta una serie di attività ed in particolare, di: “1. Progetto di massima, elaborati grafici e relazione tecnica; 2. Computo metrico particolareggiato; 3. Richiesta titolo abilitativo alla realizzazione delle opere; 4. Richiesta N.O. vincolo Parco Regionale dei Castelli Romani; 5. Richiesta N.O. vincolo paesaggistico in sub-delega al Comune di Frascati; 6. Redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione; 7. Capitolato e contratti; 8. Direzione dei Lavori e Contabilità Finale. 9. Coordinamento in fase di esecuzione”, il tutto come da offerta dell’opposto versata in atti in allegato all’atto di opposizione, sicché era infondata la pretesa del medesimo di ottenere il pagamento di compensi aggiuntivi, richiesti per asserite attività “ulteriori” rispetto a quella di direttore lavori;
– di avere provveduto a corrispondere già, in favore dell’A., il complessivo importo di €8.221,20 (considerata anche la ritenuta d’acconto effettuata in qualità di sostituto d’imposta), non comprensivo, per mero errore, della sola somma di € 142,00 (dovuta per reversale e marche da bollo), mentre il residuo compenso preteso dall’opposto (sempre e solo in relazione all’importo concordato di € 11.500,00 oltre accessori) non poteva considerarsi dovuto, non avendo il medesimo completato la sua prestazione in conseguenza del recesso esercitato da esso opponente per il suo inadempimento;
– che era infondata, parimenti, anche la pretesa dell’opposto di pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2022, non vertendosi in presenza di una “transazione commerciale”;
– che, piuttosto, era diritto di esso opponente conseguire la condanna dell’A. al risarcimento dei danni e ciò in quanto lo stesso aveva: i) fatto eseguire all’appaltatrice un “taglio del tetto” senza previa autorizzazione del Condominio; ii) consentito l’esecuzione di lavori che avrebbero richiesto il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, peraltro senza avere informato il Condominio della rinuncia a quest’ultima, decisa dal solo A.; iii) omesso la redazione di gran parte della documentazione di contabilità e di cantiere; in conseguenza di tali inadempimenti, esso opponente aveva, dunque, diritto al ristoro dei danni per tutti i costi necessari, da un lato, alla nomina di un nuovo tecnico incaricato di verificare e valutare quanto posto in essere da appaltatrice e direttore lavori e di provvedere, in qualità di nuovo direttore lavori, nonché di coordinatore per la sicurezza, al completamento delle opere e alla redazione della contabilità finale dell’appalto, sia pure limitatamente alla sola differenza tra quanto già concordato con l’A. per la sua prestazione e quanto invece dovuto al nuovo tecnico, e dall’altro lato, alle spese correlate all’esigenza di far accertare la compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite e al pagamento delle relative sanzioni e del ripristino del tetto “tagliato”, il tutto per un importo stimato in € 25.000,00.
Queste le conclusioni del Condominio opponente, così come modificate e precisate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (richiamate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni): “
1) nel merito, accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo n. 1645/2015, del 24 luglio 2015, R.G. n. 4447/2015, emesso dall’intestato Tribunale, è errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti nel presente atto, e, per l’effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Atteso, altresì, che la presente opposizione è fondata su prova scritta, consistente nella documentazione depositata in atti del presente giudizio, Voglia il
G.I. rigettare l’eventuale istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) nel merito, accertare e dichiarare che il Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati ha corrisposto all’Arch. W. A. l’importo complessivo, comprensivo della ritenuta d’acconto versata, pari ad €8.221,20 (ottomiladuecentoventuno/20) per la prestazione professionale svolta e che allo stesso, per i motivi esposti nel presente atto, non è dovuto ulteriore compenso;
3) in via riconvenzionale: – accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l’inadempimento dell’Arch. W. A. alle obbligazioni assunte con il Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati e di cui al “Preventivo prestazione professionale”, datato 20 gennaio 2012, del medesimo Architetto, accettato
in data 2 febbraio 2012, dal Condominio, e, per l’effetto, condannare il medesimo Arch. W. A. al risarcimento, in favore del Condominio di Via Gregoriana n. 6-14, di tutti i danni subiti e subendi dallo stesso, quantificati in € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre interessi legali, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà provata nel corso del presente giudizio e ritenuta di giustizia, ovvero liquidati con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.; – in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto non venga dichiarato nullo e/o revocato, accertare e dichiarare l’importo eventualmente dovuto all’Arch. W. A. dal Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati – accertata e dichiarata, altresì, la somma complessiva, comprensiva della ritenuta d’acconto versata, pari ad € 8.221,20 (ottomiladuecentoventuno/20), corrisposta dal medesimo Condominio all’Arch. A. -, pronunciare la compensazione tra tale importo e l’importo dovuto da quest’ultimo al Condominio a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi causati dal proprio inadempimento;
4) sempre nel merito, per i motivi esposti, accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte dall’Arch. W. A. nei confronti del Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati, nonché l’improponibilità della domanda dallo stesso proposta “In via meramente subordinata e residuale, nonché in via riconvenzionale” e, per l’effetto, rigettare tali domande;
5) ancora nel merito, per i motivi esposti, accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto delle domande di cui ai punti sub a) e c) delle conclusioni proposte dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 e, per l’effetto, rigettare tali domande”, in ogni caso con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l’opposto, instando per il rigetto dell’opposizione e delle avverse domande riconvenzionali e richiedendo, in ogni caso, di poter chiamare in causa la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale assicuratrice della sua responsabilità professionale.
Queste, in particolare, le sue conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, quanto al merito: “in via principale: accertata e dichiarata la validità, legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.1645/2015 proc. 4447/2015 R.G., reso dal Tribunale Civile di Roma il 24/07/2015 per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, rigettare in toto l’opposizione ex adverso spiegata e, quindi, tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, dal Condominio opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché – allo stato – del tutto sfornite di prova e, per l’effetto, confermare integralmente il suddetto decreto ingiuntivo n.1645/2015 proc. 4447/2015 R.G., reso dal Tribunale Civile di Roma il 24/07/2015 e dichiararne la definitiva esecuzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (compenso) di lite del presente procedimento di opposizione, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste e, quindi, di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, il debito del Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (RM), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’arch. W. A. di € 19.334,99 già comprensiva di IVA e CNPAIA, e per l’effetto condannare l’opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito ovvero dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, in favore dell’Arch. W. A., ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari (compenso) di lite sia del presente procedimento di opposizione che della fase monitoria, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (RM), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto e, per l’effetto, condannare l’opponente Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (RM), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 19.334,99 già comprensiva di IVA e CNPAIA, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito ovvero dalla domanda sino all’effettivo soddisfo in favore dell’Arch. W. A. ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari (compenso) di lite sia del presente procedimento di opposizione che della fase monitoria, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
oltre accessori di legge.
In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare rigorosamente e puntualmente provata la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo all’Arch. W. A. in ordine ai fatti di cui in premessa del presente atto, relativamente all’espletamento dell’attività professionale prestata nell’interesse del condominio di Via Gregoriana in Frascati, nonché rigorosamente e puntualmente provato il danno ex adverso lamentato ed il nesso causale tra questo e la condotta dell’opposto, graduare la responsabilità e procedere alla liquidazione del danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c. e, per l’effetto, condannare la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna in Via Stalingrado n. 45 a manlevare e/o rivalere integralmente tutto quanto l’Arch. W. A. fosse eventualmente chiamato a corrispondere a titolo di risarcimento di tutti i danni che dovessero risultare, all’esito di rigorosa istruttoria, procurati al Condominio opponente per le causali di cui sopra, disponendo a carico della predetta società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna in Via Stalingrado n. 45 il pagamento integrale e diretto ex art. 1917 co. 2 c.c. in favore dell’opponente.
In via meramente subordinata e residuale, nonché in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’ingiustificato arricchimento del Condominio opponente da quantificarsi in € 19.334,99 determinato dalla corrispondente
diminuzione patrimoniale dell’Arch. W. A. di pari importo, e, per l’effetto, dichiarare tenuto e, quindi, condannare il Condominio opponente, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare l’Arch. W. A. della somma pari ad € 19.334,99, oltre interessi e
svalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo ovvero, in via subordinata, dalla domanda, fino alla data dell’effettivo soddisfo ovvero in quella somma maggiore o minore, ritenuta più giusta ed equa anche ex art. 1226 c.c.. In ogni caso, con il maggior danno ex art. 1224 secondo comma da liquidarsi ex art. 1226 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari (compenso) di lite sia del presente procedimento di opposizione che della fase monitoria, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori di legge”.
Deduceva, in estrema sintesi, l’opposto:
– che, così come già allegato in sede monitoria, aveva regolarmente eseguito l’incarico di direttore dei lavori conferitogli dal Condominio, oltre ad avere assunto, in favore di quest’ultimo, anche l’ulteriore incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione e ad avere svolto, parallelamente, attività ulteriori ed in particolare:
- a) esame dei preventivi presentati dalle ditte ed assistenza al Condominio per una valutazione comparativa delle offerte;
- b) presentazione della SCIA per le opere di manutenzione ordinaria;
- c) redazione di un rilievo di massima, del computo metrico e del capitolato delle opere, stesura grafica, piante e prospetti e redazione del “fascicolo del fabbricato”;
- d) richiesta nulla osta all’Ente Parco;
- e) redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- f) presentazione richiesta di autorizzazione paesaggistica con relativa relazione;
- g) richieste di proroga per l’occupazione di suolo pubblico;
- i) analisi e contatti con la ditta per sopralluoghi e verifica della linea fogna, redazione relazione e capitolato a seguito di ispezione fogna, valutazione POS e integrazione PSC; l) misurazione copertura cortile interno per “eventuale rimborso da parte di SIRI”; m) relazione stratigrafica DL; n) relazione stato luoghi appartamenti di singoli condomini, chiarimenti all’amministratore in ordine al capitolato e al progetto per deumidificazione “locale Micara”;
aveva quindi maturato, per l’attività di D.L., il diritto al compenso concordato di € 11.500,00 oltre accessori, mentre “per le attività ulteriori ed accessorie … maturava un compenso pari ad € 8.835,12, oltre spese e tasse anticipate per conto del cliente per € 358,60”, avendo ancora diritto a un saldo di € 19.334,99 comprensivo di iva e cassa previdenziale, al netto del pagamento parziale già ricevuto dal Condominio di soli € 6.921,20 e considerata la mancata dimostrazione da parte di quest’ultimo del versamento dell’importo di € 1.300,00 quale ritenuta d’acconto operata sulle fatture già saldate;
– che il documento prodotto dall’opponente, contenente un asserito preventivo presentato da esso opposto in data 20.01.2012, non era stato, in realtà, da lui mai redatto né sottoscritto, dovendo dunque essere integralmente disconosciuto nel contenuto e nella sottoscrizione; contrariamente a quanto risultante da tale documento, l’offerta da lui avanzata ed accettata dall’assemblea dei condomini per un corrispettivo di € 11.500,00 oltre accessori aveva riguardato, infatti, unicamente all’attività di direttore dei lavori, come da lettera d’incarico già versata in atti in fase monitoria, mentre le ulteriori attività erano state tutte approvate ed autorizzate come prestazioni ulteriori da parte dell’assemblea condominiale “successivamente all’iniziale conferimento dell’incarico di Direttore Lavori”;
– che, peraltro, tali ulteriori attività avevano determinato in favore del Condominio un arricchimento per l’utilizzazione degli elaborati, dei progetti, dei rilievi, dei pareri e di tutto l’ulteriore lavoro svolto da parte di esso opposto, avendo egli diritto, pertanto, anche in ipotesi di contestazione di tali ulteriori incarichi, al riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. corrispondente all’utilità ritratta dall’opponente, pari al corrispettivo già richiesto in sede monitoria;
– che, inoltre, tutte le attività erano state espletate in modo esatto e diligente, senza che mai il Condominio avesse sollevato alcuna contestazione, mentre era stato esso opposto a subire l’inadempimento dell’opponente, risultato “moroso” nel pagamento dei compensi, venendo quindi costretto a rassegnare le proprie “dimissioni” dall’incarico di coordinatore in fase di progetto e di esecuzione e a sospendere le proprie visite nel cantiere quale direttore lavori sin dal dicembre 2014; i lavori erano stati, inoltre, illegittimamente interrotti non già per fatto imputabile ad esso opposto, bensì per il contegno inadempiente della ditta appaltatrice (la SOCIP Costruzioni S.r.l.) sin dall’agosto 2014, sicché non vi era stato alcun inadempimento da parte sua, così come infondatamente addotto dall’opponente in sede di revoca dell’incarico anche dall’attività di D.L.;
– che, comunque, alla data della revoca dell’incarico, i lavori erano stati tutti sostanzialmente eseguiti, in misura “non inferiore al 95%” e “nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia paesaggistiche che urbanistiche”;
– che, altresì, erano infondate le contestazioni dell’opponente quanto
- i) al “taglio del tetto”, giacché esso opposto era stato delegato dall’assemblea condominiale a trovare la soluzione migliore proprio per risolvere “la problematica inerente lo spigolo del tetto dell’edificio condominiale” posto in adiacenza alla proprietà C.B. Frascati S.r.l.;
- ii) all’esecuzione di lavori in assenza delle autorizzazioni di legge, poiché l’unica attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica era l’apertura di nuovi velux sul tetto, attività rinunciata in corso d’opera;
- iii) alla mancata redazione della documentazione contabile e di cantiere, dal momento che esso opposto aveva redatto tale documentazione, prodotta anche in questa sede (SAL, libretti misure, ordini di servizio e verbali di cantiere, giornale lavori, foto, relazioni esplicative), mentre alcuni documenti (anch’essi predisposti e custoditi presso l’ufficio dell’appaltatrice) erano andati smarriti, così come già denunciato in data 16.02.2015;
- iv) alla mancata ottemperanza ai propri doveri di direttore lavori con riferimento all’avanzamento lavori, giacché era stato semmai l’allora amministratore condominiale a versare all’impresa il corrispettivo per il IV SAL, disattendendo le raccomandazioni di esso opposto, mentre per il V SAL la DL era rimasta in attesa di risposte a proprie puntuali richieste;
– che, in ogni caso, era onere del Codominio dimostrare la sussistenza dei presupposti della sua responsabilità professionale, così come era suo onere provare i danni asseritamente patiti, in realtà riferibili ad esborsi indicati del tutto genericamente e futuri e meramente ipotetici quando alla loro
verificazione;
– che legittimamente era stati, infine, richiesti in sede monitoria gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sui compensi ancora dovuti, avuto riguardo al tenore dell’art. 1284 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa della UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (di seguito anche solo “UnipolSai”), anche quest’ultima si costituiva in giudizio, formulando le seguenti conclusioni (richiamate anche all’udienza di precisazione conclusioni del 25.11.2021): “
- a) in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’estensione della originaria domanda oggetto di giudizio da parte del Condominio di Via Gregoriana 6-14 in Frascati, con conseguente inammissibilità della chiamata in causa dell’UnipolSai Assicurazioni S.p.A. da parte dell’Arch. W. A.;
- b) in via principale, respingere la domanda di garanzia e manleva avanzata ad istanza dell’Arch. W. A. nei riguardi di UnipolSai Assicurazioni con l’atto di chiamata in causa notificato, per essere inoperante, la garanzia prestata con il contratto assicurativo n. 107336102, per i motivi di esclusione e le
causali tutte, dedotte nella superiore narrativa; - c) in via subordinata nel merito, respingere ogni domanda proposta nei confronti dell’Arch. A. perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata nei riguardi della UnipolSai Assicurazioni S.p.a., di cui alla chiamata in causa;
- d) in via ulteriormente gradata, nella denegata concorrente ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di ritenuta operatività della garanzia ssicurativa di cui alla polizza Unipolsai n. 107336102 dichiarare che la comparente compagnia sarà tenuta a garantire e manlevare l’Arch. W. A. nei soli limiti dei danni risarcibili a termini di polizza, relativamente alla sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione di qualunque vincolo solidale, e fermo restando l’importo minimo della franchigia, di € 2.000,00, da porre a carico esclusivo, in caso di soccombenza nel presente giudizio, del medesimo Arch. A.”, in ogni caso con il favore delle spese processuali.
Deduceva in sintesi la terza chiamata:
– l’inammissibilità della domanda proposta in via riconvenzionale da parte del Condominio nei confronti dell’opposto perché fondata su una causa petendi “che non ha nulla a che vedere con l’oggetto iniziale della domanda, trattandosi di istanze risarcitorie (incarico al nuovo direttore dei lavori e completamento della ristrutturazione condominiale) che non sono ricollegabili alla fattura rimasta impagata in quanto successive alla revoca dell’incarico all’Arch. A., effettuata in piena autonomia e discrezionalità dal Condominio opponente”, non essendovi quindi un “collegamento obiettivo” tra le rispettive pretese delle parti opposta e opponente idoneo a giustificare la proposizione della domanda svolta in riconvenzione da quest’ultimo, da cui era derivata anche la sua chiamata in garanzia;
– l’inoperatività della polizza assicurativa, essendo essa relativa alla sola responsabilità civile extracontrattuale per danni “corporali” o “materiali” cagionati a terzi in conseguenza di un fatto di natura colposa imputabile all’assicurato, ed inoltre potendo i danni rilevare, alla stregua del contratto d’assicurazione, solo se conseguenti a “rovina o gradi difetti” delle opere;
– la rilevanza, alla stregua della polizza, al più dei soli pregiudizi lamentati dal Condominio per l’eventuale sanzione amministrativa di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004;
– l’assenza, comunque, di una responsabilità dell’assicurato, ed in subordine la limitazione dell’indennizzo alla sola quota di responsabilità imputabile all’A., con esclusione di qualunque solidarietà per responsabilità ascrivibili ad altri soggetti, quale in particolare l’appaltatore;
– la genericità ed infondatezza delle pretese risarcitorie del Condominio;
– la limitazione dell’indennizzo alla parte eccedente la franchigia contrattuale di € 2.000,00 e comunque nell’ambito del massimale concordato per ciascun anno, pari al 10% dell’importo previsto in polizza.
Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, così come disposta dal precedente G.U., venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel termine ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. anche l’A. modificava le proprie conclusioni, quanto al merito (conclusioni richiamate dal medesimo all’udienza del 25.11.2021 e da intendersi riferite, pur sempre, al decreto ingiuntivo di cui in premessa, emesso da questo Tribunale e qui opposto, pur a dispetto dell’errore materiale commesso dall’A. nell’indicazione di altro ufficio giudiziario): “…2. nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la validità, legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.1645/2015 proc. 4447/2015 R.G., reso dal Tribunale Civile di Roma il 24/07/2015 per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, rigettare in toto l’opposizione ex adverso spiegata e, quindi, tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, dal Condominio opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornite di prova e, per l’effetto, confermare integralmente il suddetto decreto ingiuntivo n.1645/2015 proc. 4447/2015 R.G., reso dal Tribunale Civile di Roma il 24/07/2015 e dichiararne la definitiva esecuzione; 3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste e, quindi, di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, il debito del Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (RM), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’arch. W. A. di € 19.334,99 già comprensiva di IVA e CNPAIA, e per l’effetto condannare l’opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito ovvero dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, in favore dell’Arch. W. A., ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia; 4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, nonché accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (RM), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto e, per l’effetto, condannare l’opponente Condominio di Via Gregoriana n. 6-14 in Frascati (RM), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ed al pagamento della somma di € 19.334,99 già comprensiva di IVA e CNPAIA, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito ovvero dalla domanda sino all’effettivo soddisfo in favore dell’Arch. W. A. ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia; 5. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare rigorosamente e puntualmente provata la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo all’Arch. W. A. in ordine ai fatti di cui in premessa del presente atto, relativamente all’espletamento dell’attività professionale prestata nell’interesse del condominio di Via Gregoriana in Frascati, nonché rigorosamente e puntualmente provato il danno ex adverso lamentato ed il nesso causale tra questo e la condotta dell’opposto, graduare la responsabilità e procedere alla liquidazione del danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c. e, per l’effetto, condannare la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna in Via Stalingrado n. 45 a manlevare e/o rivalere integralmente tutto quanto l’Arch. W. A. fosse eventualmente chiamato a corrispondere a titolo di risarcimento di tutti i danni che dovessero risultare, all’esito di rigorosa istruttoria, procurati al Condominio opponente per le causali di cui sopra, disponendo a carico della predetta società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. il pagamento integrale e diretto ex art. 1917 co. 2 c.c. in favore dell’opponente;6. in via meramente subordinata e residuale, nonché in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’ingiustificato arricchimento del Condominio opponente da quantificarsi in € 19.334,99 determinato dalla corrispondente diminuzione patrimoniale dell’Arch. W. A. di pari importo, e, per l’effetto, dichiarare tenuta e, quindi, condannare il Condominio opponente, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare l’Arch. W. A. della somma pari ad € 19.334,99, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo ovvero, in via subordinata, dalla domanda, fino alla data dell’effettivo soddisfo ovvero in quella somma maggiore o minore, ritenuta più giusta ed equa anche ex art. 1226 c.c.. In ogni caso, con il maggior danno ex art. 1224 secondo comma da liquidarsi ex art. 1226 c.c.; 7. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa sia del presente procedimento di opposizione nei confronti di entrambe le parti avverse, che della fase monitoria, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori di legge”.
Il Condominio opponente, per parte sua, eccepiva, invece, l’inammissibilità della modifica in parola, nella parte relativa alla richiesta dell’opposto “in via ulteriormente subordinata” di “risarcimento dei danni” da parte dello stesso opponente, trattandosi di domanda nuova, diversa per petitum da quelle già proposte in sede monitoria e con la comparsa di risposta (cfr. memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.); deduceva, inoltre, già nell’ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l’inammissibilità della domanda proposta dall’A. sulla scorta dell’art. 2041 c.c. per carenza del presupposto della residualità. Quanto al disconoscimento del documento prodotto da esso opponente con l’atto di citazione, contenente il preventivo del 20.01.2012, formulava, inoltre, istanza per la verificazione della relativa sottoscrizione, chiedendo un congruo termine per provvedere alla produzione dell’originale, richieste formulate dallo stesso alla prima udienza e successivamente reiterate nei termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita, quindi, mediante l’assunzione dell’interrogatorio formale richiesto dall’opponente nei confronti dell’A., nonché con l’espletamento di C.T.U. in ordine all’attività svolta da quest’ultimo, mentre veniva revocata con ordinanza del 27.06.2017 la C.T.U. grafologica già ammessa, stante il mancato successivo deposito da parte del Condominio dell’originale del documento oggetto di disconoscimento.
Esaurite le operazioni peritali con il deposito della relazione C.T.U. del 29.04.2018, il fascicolo veniva dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni ed a seguito di distinti successivi rinvii, all’udienza del 6.11.2020, il G.O.T. in supplenza sul ruolo del precedente G.U. togato lo tratteneva in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 31.01.2021, la causa veniva peraltro rimessa sul ruolo istruttorio da parte del predetto decidente, pervenendo dunque innanzi allo scrivente Giudice, medio tempore divenuto assegnatario del ruolo del precedente G.U. (con effetti dal 24.11.2020), ed all’udienza del 20.04.2021 veniva disposta la riconvocazione del C.T.U. per un supplemento di perizia.
Quindi, esaurita l’istruttoria tecnica, anche a mezzo di ulteriore riconvocazione del C.T.U. e successiva relazione peritale integrativa, e ritenuta la causa matura per la decisione, all’udienza del 25.11.2021, il fascicolo veniva infine trattenuto in decisione da questo G.U., con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. come richiesti, di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
Tanto premesso, sia pure sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio ed il relativo thema decidendum, devono anzitutto esaminarsi, per ragioni di priorità logico giuridica, le questioni di carattere preliminare sollevate dalle parti in punto di inammissibilità delle rispettive domande, nonché le istanze e le contestazioni dalle medesime reiterate in via istruttoria con il deposito degli scritti conclusionali, onde individuare, così, quali siano i profili e gli elementi suscettibili di valutazione ai fini della presente decisione.
Orbene, va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte del Condominio rispetto alle domande così come modificate da parte dell’A. con il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ed in particolare con riferimento alla richiesta dal medesimo avanzata “in via ulteriormente subordinata” per il “risarcimento dei danni” da parte dello stesso opponente.
Come recentemente evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l’ingiungente non può far valere in sede di opposizione domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente, determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. (per tutte: Cass. 25 ottobre 2018, n. 27124; Cass. 9 aprile 2013, n. 8582). Nel giudizio ordinario di cognizione sono tuttavia da considerare domande «nuove» quelle «ulteriori» o «aggiuntive»: diverso è il caso in cui le domande iniziali vengono modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, senza aggiungersi alle domande iniziali, ma sostituendosi ad esse e ponendosi, rispetto alle medesime in un rapporto di alternatività (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, in motivazione; cfr. pure Cass. 26 giugno 2018, n. 16807). La regola deve valere anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, come è noto, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla (ex plurimis: Cass. 28 maggio 2019, n. 14486; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613). Ne consegue che anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio (per cui cfr.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 cit.; in senso conforme, di recente: Cass. 30 settembre 2020, n. 20898; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078), secondo cui la modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali” (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 9668/2021).
Nel caso di specie, la domanda suindicata, di cui il Condominio ha lamentato l’inammissibilità in quanto “nuova”, risulta essere stata proposta (pacificamente) da parte dell’A. non già in via cumulativa, bensì in subordine e dunque in via alternativa rispetto alla domanda di pagamento della medesima somma di € 19.334,99, pretesa a titolo di adempimento dei corrispettivi a lui asseritamente dovuti per le prestazioni eseguite in favore dell’opponente; con detta domanda, inoltre, l’opposto ha pur sempre esercitato una pretesa riconducibile alla medesima vicenda sostanziale, e ciò sull’assunto che nel corso del rapporto già dedotto in causa sarebbe stato, in realtà, il Condominio a rimanere inadempiente (così come del resto già dedotto dall’A. in sede monitoria e nella comparsa di risposta), con la conseguente sua pretesa al riconoscimento del medesimo importo di €19.334,99, se non in corrispettivo delle attività svolte, quantomeno a titolo di “risarcimento danni” per l’inadempimento a suo dire ascrivibile all’opponente. A prescindere dalla fondatezza nel merito di una simile prospettazione, non appare dubitabile, quindi, che la domanda in parola non si sia aggiunta, come “domanda nuova”, a quella già proposta in sede d’ingiunzione, ma si sia invece atteggiata rispetto ad essa come pretesa alternativa e pur sempre ricollegabile alla medesima complessiva vicenda già oggetto del contendere.
L’eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dal Condominio va quindi respinta.
Parimenti da respingere è, inoltre, l’eccezione di inammissibilità formulata dalla terza chiamata in causa rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio opponente nei confronti dell’A. e posta da quest’ultimo a fondamento della sua chiamata nei riguardi della UnipolSai. Anche in tal caso giova, invero, richiamare quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, anche di recente, come “secondo l’orientamento del tutto consolidato… «Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, essa può essere proposta anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall’art. 36 cod. proc. civ., purché sussista un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus» (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 15271 del 2006; Sez. III, n. 18775 del 2005; Sez. 1, Sent. n. 9656 del 1999)”, rammentando altresì che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare, “l’opponente, sostanzialmente convenuto, … può allargare il thema decidendum sia mediante l’eccezione in compensazione sia facendo valere altre domande” (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020).
Ebbene, nel presente caso, non è revocabile in dubbio che sussista un vincolo di collegamento tra la pretesa vantata dall’A. per il pagamento del residuo saldo dei corrispettivi a lui asseritamente spettanti per l’attività svolta in favore del Condominio, se del caso se non a titolo di adempimento contrattuale (così come già allegato in sede monitoria), quantomeno a titolo di “risarcimento del danno” ovvero, in via di ulteriore subordine, quale “ingiustificato arricchimento” ex art. 2041 c.c., e la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, rivolta invece a far accertare l’inadempimento addebitato da quest’ultimo a carico dell’opposto per l’errata ed incompleta attività svolta in relazione alle medesime opere di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato condominiale, con la conseguente pretesa del Condominio ad ottenere, in virtù di ciò, il ristoro di tutti i danni che a suo dire ne sarebbero derivati.
Stante la pacifica riconducibilità delle domande rispettivamente proposte da opposto e opponente alla medesima vicenda sostanziale, anche tale eccezione d’inammissibilità va, pertanto, disattesa. Ancora in via preliminare e per quanto concerne, in particolare, le contestazioni sollevate dalle parti ai fini istruttori e riproposte dalle stesse in sede di scritti conclusionali, ritiene, altresì, il decidente che vadano senz’altro respinte le contestazioni genericamente sollevate dall’A. e dalla UnipolSai relative all’inammissibilità dei documenti prodotti dal Condominio successivamente alla scadenza dei termini delle c.d. preclusioni istruttorie (cfr. documenti depositati dall’opponente in data 26.06.2017, 27.06.2017, 23.01.2018, 22.02.2018, 7.05.2018).
Tali documenti, infatti, sono risultati tutti di formazione successiva rispetto alla scadenza dei predetti termini e come tali, pertanto, sono stati ammissibilmente depositati dalla parte interessata a seguito della loro insorgenza (cfr. in specie, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 da parte della Regione Lazio, inviata al Condominio in data 12.06.2017, nonché la lettera contenente il parere della Soprintendenza del 18.12.2017 e la comunicazione di sanzione pecuniaria irrogata della Regione Lazio con atto del 19.01.2018), venendo altrettanto legittimamente esaminati anche nel corso delle operazioni peritali, con ampia facoltà delle parti convenute di esercitare sugli stessi le proprie prerogative difensive (prerogative di cui, del resto, le medesime neppure hanno lamentato specificamente un pregiudizio).
Di contro, non merita invece accoglimento la richiesta reiterata dal Condominio opponente anche nell’ambito degli scritti conclusionali, rivolta ad ottenere l’esibizione da parte dell’A. della “offerta presentata dal professionista pari ad € 11.500, oltre IVA ed oneri di legge” all’assemblea condominiale, e ciò in quanto non è dato ravvisare, nel caso di specie, la sussistenza dei necessari presupposti al quale è subordinata, come noto, l’ammissibilità di una tale istanza ex art. 210 c.p.c. Invero, come è stato più volte evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di esibizione documentale, è necessario che l’interessato non abbia potuto fornire aliunde la dimostrazione di quanto intenda provare mediante l’esibizione richiesta, non potendo il mezzo ex art. 210 c.p.c. consentire alla parte istante di supplire con l’esibizione dei documenti al mancato assolvimento dell’onere della prova su essa incombente (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 10043/2004, Cass. civ. n. 6511/2016).
Sotto ulteriore profilo, è inoltre necessario che il medesimo offra sufficienti elementi idonei a dimostrare, quantomeno in via indiziaria, che il destinatario dell’esibizione sia effettivamente nella disponibilità del documento richiesto, in particolare ove tale disponibilità sia stata specificamente contestata da parte della controparte (cfr. già Cass. civ. n. 12507/1999, secondo cui “…l’istanza di esibizione dev’essere accompagnata, quando è necessario, dall’offerta della prova che la parte od il terzo, nei cui confronti si richiede l’ordine di esibizione, possiedano il documento”).
Nella presente fattispecie, per converso, il Condominio non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la detenzione da parte dell’A. di un documento contenente l’offerta presentata dal professionista alla collettività dei condomini alla quale ha fatto seguito il conferimento dell’incarico di D.L. in data 26.03.2012, essendosi limitato ad allegare (e a richiedere di dimostrare) come fosse stato portato all’approvazione assembleare e fosse stato, quindi, allegato al verbale dell’assemblea del 2.02.2012 il preventivo firmato, a suo dire, dall’opposto e già depositato in atti in allegato all’atto di opposizione (cfr. doc. 2, 3, fasc. opponente), preventivo tuttavia prontamente disconosciuto, si è detto, nel contenuto e nella sottoscrizione da parte dell’A. La prova orale in tal senso richiesta dall’opponente è risultata, quindi, inidonea, a ben vedere, a dimostrare alcunché in ordine al possesso da parte dell’opposto di un qualche documento al riguardo, documento oltretutto diverso ed ulteriore rispetto a quello già prodotto dall’A. in sede monitoria ed indicato da quest’ultimo quale unica documentazione nella sua disponibilità, con affermazione che, invero, non appare, a parere del decidente, affatto inverosimile, trattandosi della scrittura con la quale (pacificamente) è stato conferito al professionista da parte del Condominio l’incarico di direttore lavori, la sola dunque che era interesse dell’opposto conservare onde comprovare, per l’ipotesi di contestazioni postume, l’avvenuta instaurazione del rapporto ed il compenso pattuito di € 11.500,00 oltre accessori (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
La dimostrazione della disponibilità in capo all’A. di un altro documento, contenente in particolare l’“offerta” discussa in sede assembleare (ed in tesi corrispondente al preventivo già prodotto dall’opponente e disconosciuto dall’opposto, sub doc. 3 fasc. opponente), non può inoltre ricavarsi, come invece pretenderebbe il Condominio, dalla deduzione operata dall’opposto nella comparsa di risposta in ordine all’avvenuta accettazione da parte dell’assemblea condominiale della sua offerta di svolgimento dell’attività di direttore lavori (cfr. p. 17 comparsa di risposta), e ciò tenuto conto che neppure da tale affermazione (sostanzialmente analoga a quella ripetuta dal difensore dell’A. anche all’udienza del 25.11.2021, a dispetto delle prospettazioni operate dal Condominio negli scritti conclusivi) è dato inferire alcunché in ordine al possesso da parte del professionista di un (ulteriore) documento contenente detta offerta, la quale, d’altra parte, sarebbe stata allegata, per stessa prospettazione dell’opponente, non già ad altre scritture nella materiale disponibilità dell’architetto, bensì proprio al verbale della stessa assemblea dei condomini.
Come puntualmente lamentato dall’A. e dalla UnipolSai, una tale istanza di esibizione si è rivelata, inoltre, inammissibile anche perché rivolta ad eludere l’onere probatorio gravante sull’opponente a fronte del disconoscimento effettuato dall’opposto della sottoscrizione posta in calce al preventivo versato in atti unitamente all’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ed infatti, come si è anticipato, l’A. ha tempestivamente disconosciuto, sin dalla propria comparsa di risposta, la sottoscrizione riportata sul predetto preventivo, deducendo come l’offerta avanzata al Condominio e riversata nella lettera di incarico del 26.03.2012, avesse avuto ad oggetto unicamente l’attività di direzione lavori, senza alcuna specificazione in ordine a successive attività, distinte ed aggiuntive a tale incarico.
A fronte di tale disconoscimento, l’opponente ha quindi avanzato, si è detto, l’istanza di verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c., richiedendo un congruo termine per la produzione dell’originale del documento, originale che tuttavia non è stato poi depositato nel corso del giudizio, e ciò, si osservi, non solo entro l’udienza del 27.06.2017, originariamente fissata dal precedente G.U. per l’incombente (si v. ordinanza istruttoria dell’11.04.2017), ma neppure successivamente ad essa, pur a dispetto del lunghissimo arco temporale trascorso dalla formulazione della predetta istanza da parte del Condominio.
Né la circostanza che il Condominio abbia documentato di avere richiesto al precedente amministratore condominiale (sig. Giuseppe Lolli) di trasmettergli tutta la documentazione in suo possesso, ivi inclusa l’“offerta” in originale dell’A. già allegata, asseritamente, al verbale dell’assemblea del 2.02.2012 e che, a tale fine, abbia richiesto ed ottenuto anche un provvedimento d’urgenza nell’ambito di un altro procedimento, proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per la consegna di tutti i documenti da parte del Lolli, può valere di per sé stessa a far pervenire a conclusioni diverse da quelle che precedono, facendo ritenere, in particolare, come non imputabile all’opponente la mancata produzione dell’originale del preventivo. Non può, infatti, non evidenziarsi come dall’ottenimento del suddetto provvedimento ex art. 700 c.p.c. (risalente al 18.07.2016) sia trascorso un intervallo temporale assai considerevole, senza che il Condominio abbia allegato e documentato di avere posto in essere alcuna successiva iniziativa, in particolare al fine di conseguire l’esecuzione di tale provvedimento da parte dell’ex amministratore.
Tenuto conto di quanto precede, quindi, deve escludersi di potersi ritenere accoglibile una istanza quale quella meramente reiterata, tal quale, da parte del Condominio nel corso dello svolgimento del presente procedimento, sino all’udienza del 25.11.2021 ed ancora in sede di scritti conclusionali, rivolta ad ottenere l’esibizione di una “offerta” redatta dall’A., di cui non solo non è stato provato il possesso in capo a quest’ultimo (essendone stata, anzi, dedotta la sola esistenza in allegato al verbale di una riunione assembleare alla quale il professionista pacificamente non ha preso parte), ma che il Condominio istante non ha, in ogni caso, dimostrato di non avere potuto acquisire aliunde, deducendo di avere intrapreso proprie diligenti iniziative per reperire tale asserito documento a seguito del provvedimento d’urgenza già conseguito in data 18.07.2016.
In difetto di produzione dell’originale del suddetto preventivo, è stata inoltre revocata, come già rammentato, da parte del precedente G.U., l’ammissione di C.T.U. grafologica, e ciò tenuto conto che, così come affermato condivisibilmente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.” (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 33769/2019, nonché già Cass. civ. n. 11739/1999, ove è stato puntualmente evidenziato come “solamente nel documento originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l’ammissibilità della verifica”, soggiungendo, inoltre, che ciò “…risponde anche alla ragione pratica dell’inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell’inchiostro) che solo l’originale del documento, al contrario, può rivelare”).
Avuto riguardo, quindi, al disconoscimento del menzionato preventivo ed essendo risultata inammissibile l’istanza di verificazione della sottoscrizione apposta in calce allo stesso formulata dal Condominio, in virtù della mancata produzione dell’originale del documento (istanza di verificazione, peraltro, neppure reiterata dall’opponente all’udienza di precisazione delle conclusioni, al pari delle altre istanze istruttorie pure già rigettate dal precedente G.U., con la sola eccezione dell’istanza già indicata sopra ex art. 210 c.p.c.; si v. in giurisprudenza, Cass. civ. n. 26523/2020, nonché Cass. civ. n. 10797/2018, in ordine all’onere della parte di riproporre espressamente le proprie istanze istruttorie ove le stesse siano state esplicitamente rigettate dal decidente), deve escludersi di potersi utilizzare, ai presenti fini decisori, il documento suindicato, prodotto dal Condominio in allegato all’atto di citazione, documento di cui, pertanto, dovrà escludersi ogni disamina nella presente sede.
Orbene, tanto chiarito in via preliminare e venendo, ora, all’esame nel merito delle domande rispettivamente proposte dall’A. e dal Condominio opponente, osserva il decidente come sia risultato, anzitutto, accertato quanto segue in ordine alla vicenda oggetto del contendere. In data 2.02.2012, l’assemblea condominiale deliberava di conferire all’A. l’incarico di svolgere l’attività di direttore dei lavori per lo svolgimento di talune opere che avrebbero interessato il completo rifacimento del tetto e la ristrutturazione della facciata dell’edificio condominiale (cfr. doc. 2 fasc. opponente).
Nella comunicazione di conferimento dell’incarico, inviata all’opposto dall’allora amministratore condominiale, sig. Lolli, veniva previsto, in particolare, che per detto incarico, significativamente riferito, peraltro, a “lavori di ristrutturazione tetto e facciata, il cui capitolato è stato da lei presentato”, sarebbe stato corrisposto un compenso di € 11.500,00 oltre iva e oneri (cfr. doc. 1, 2, fasc. monitorio, recanti lettera d’incarico del 26.03.2012 e capitolato e computo metrico lavori).
Le prestazioni commissionate in tal modo al professionista, evidentemente già comprensive non solo di un’attività di direzione lavori, ma anche della progettazione delle opere da realizzare (avuto riguardo al capitolato che l’A. aveva, appunto, già predisposto), non costituiscono, peraltro, le sole attività svolte dall’opposto in favore del Condominio, emergendo parimenti dagli atti come quest’ultimo abbia senz’altro incaricato il professionista anche dello svolgimento di prestazioni ulteriori.
In particolare, appare persino incontroverso (pur a dispetto della generica contestazione dell’opponente in ordine all’assenza di alcuna dimostrazione di eventuali ulteriori incarichi da esso conferiti all’architetto) che l’opposto abbia svolto, in relazione alle opere di cui si tratta, anche un’attività di coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione (cfr. doc. 14 fasc. monitorio), e così, parimenti, che il medesimo abbia curato gli adempimenti in sede amministrativa per l’ottenimento dei titoli necessari ai lavori richiesti dalla collettività condominiale. Per stessa allegazione del Condominio, invero, dette attività avrebbero dovuto essere considerate, a suo dire, come ricomprese nel compenso già concordato di € 11.500,00 oltre oneri, sicché non è a dubitarsi (pena l’assoluta contraddittorietà delle deduzioni dell’opponente) che l’A. non solo abbia concretamente posto in essere (sia pure nella misura che si dirà) le attività suindicate, ma che le medesime siano state anch’esse eseguite in ottemperanza a un incarico conferitogli dalla collettività dei condomini, seppure in parte senza una specifica formalizzazione per iscritto.
D’altra parte, sempre dalle stesse allegazioni del Condominio è dato evincere come il medesimo abbia pure provveduto al pagamento di compensi richiesti dall’A. per le predette attività di coordinatore per la sicurezza sul cantiere, avuto riguardo, in proposito, alla chiara indicazione delle causali riportate non soltanto nelle fatture predisposte dal professionista, ma anche nelle contabili dei corrispondenti pagamenti effettuati a mezzo bonifico da parte dell’opponente (cfr. doc. 27 fasc. opponente).
Tenuto conto di quanto precede, quindi, deve ritenersi senz’altro accertato, in primo luogo, che l’A. abbia effettivamente ricevuto da parte dell’opponente l’incarico di porre in essere plurime attività in relazione ai lavori di cui si discute, ferma restando la diversa questione, al cui esame si procederà nel prosieguo, afferente all’individuazione di quali siano, in effetti, le attività svolte in tutto o in parte dal medesimo e quali le prestazioni insuscettibili di venire ricomprese, in particolare, nel compenso già concordato inter partes di cui alla lettera d’incarico del 26.03.2012.
Orbene, ciò detto e procedendo quindi ad esaminare la pretesa esercitata dall’A. per il pagamento dei residui corrispettivi dovutigli per l’attività espletata, rileva il decidente come la stessa vada vagliata unitamente alla disamina delle eccezioni e della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, il quale ha sostenuto, in particolare, come detto, che i residui compensi oggetto del decreto ingiuntivo opposto non competerebbero, in realtà, al professionista per non avere egli completamente esaurito la propria prestazione, avendo invece l’opponente receduto dal rapporto a fronte degli inadempimenti ad esso imputabili.
A dire dell’A., per contro, i compensi di cui al ricorso monitorio dovrebbero essergli integralmente corrisposti, e ciò in quanto sarebbe stato il Condominio a rendersi inadempiente rispetto al pagamento della fattura n. 17 del 28.07.2014, mentre la sospensione dei lavori avviati nel fabbricato condominiale sarebbe dipesa, secondo l’opposto, non già da problematiche insorte a cagione di sue negligenze, bensì per un inadempimento dall’appaltatrice SOCIP, che già anteriormente alla sospensione delle attività da parte del professionista, avrebbe inopinatamente abbandonato il cantiere, sin dall’agosto 2014.
Ora, osserva il decidente come tali ultime deduzioni non meritino, in verità, alcun seguito, risultando del tutto inidonee a giustificare la pretesa dell’opposto al pagamento integrale dei propri compensi da parte del Condominio.
Ed infatti, posta l’avvenuta (pacifica) sospensione di ogni prestazione da parte del professionista a far data dal dicembre 2014, sia quale direttore lavori, sia quale coordinatore per la sicurezza (cfr. doc. 25 fasc. monitorio), non può non rilevarsi come alcuna pretesa di integrale pagamento dei corrispettivi possa essere dal medesimo fondatamente azionata nei confronti dell’opponente sul presupposto dell’imputabilità alla SOCIP della sospensione nell’esecuzione delle opere ad essa
commissionate. Anche ove avesse trovato effettivo riscontro una tale ingiustificata sospensione dei lavori da parte dell’appaltatrice (sospensione, invero, apparentemente smentita dalla stessa documentazione versata in atti dall’opposto, cfr. doc. 7 fasc. monitorio – comunicazioni alla SOCIP di settembre, ottobre, novembre 2014 – e sulla quale, comunque, alcuna istanza istruttoria risulta essere stata formulata da parte dell’A., al di fuori del richiamo a missive da lui stesso predisposte, peraltro in larga parte successive all’insorgenza delle contestazioni sollevate nei suoi confronti dal Condominio), comunque ciò non sarebbe valso, a ben vedere, a giustificare il diritto vantato dal professionista a ricevere dal committente anche compensi per attività comunque non espletate, valendo, semmai, tutt’al più, a giustificare una qualche rimostranza da parte dell’architetto nei confronti della ditta appaltatrice per eventuali danni illecitamente procuratigli. Anche l’assunto dell’A. secondo cui la sospensione delle proprie prestazioni sarebbe stata determinata, nel dicembre 2014, da una “morosità” del Condominio, è rimasto, inoltre, a parere del decidente, del tutto generico, in difetto di alcuna chiara deduzione da parte dell’opposto (attore in senso sostanziale) in ordine a quali fossero le modalità di pagamento concordate inter partes per il riconoscimento delle sue spettanze e alla fondatezza, dunque, della sua pretesa a conseguire da parte del committente ulteriori somme, oltre agli acconti già ricevuti sia per l’attività di progettazione, sia per quella di coordinatore sicurezza e per quella di D.L. (cfr. doc. 27 fasc. opponente, recante i pagamenti effettuati dal Condominio degli acconti richiesti dall’opposto, da cui risulta omesso soltanto un rimborso per spese vive di € 142,00), pur a fronte del mancato esaurimento di ogni attività da lui dovuta in favore della collettività condominiale.
Invero, tenuto conto del generale principio di c.d. postnumerazione sancito anche in tema di prestazione d’opera dagli artt. 2225, 2233, 2234 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. n. 23855/2019) ed essendo, evidentemente, onere dell’A. (quantomeno) dedurre in merito all’esistenza di diversi accordi od usi invalsi inter partes idonei a legittimare la sua pretesa al pagamento di ulteriori acconti (oltre a quanto già percepito) per le proprie prestazioni (cfr. del resto, tra le produzioni dello stesso opposto, verbale assembleare sub doc. 13B fasc. monitorio), deve senza dubbio escludersi di potersi dare seguito alla generica prospettazione dell’opposto di avere egli “legittimamente” sospeso ogni sua prestazione a fronte dell’inadempimento imputabile all’opponente per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata hanno, poi, trovato riscontro, per converso, le contestazioni sollevate da parte del Condominio in ordine alle problematiche insorte nel corso dei rapporti intrattenuti con l’A., per gli inadempimenti dal medesimo posti in essere nell’espletamento della propria attività, ed in particolare per avere quest’ultimo ordinato all’appaltatrice SOCIP il compimento di una lavorazione non previamente autorizzata dalla collettività condominiale, relativa al “taglio” di uno spigolo del tetto del fabbricato, nonché per avere omesso di coltivare la propria richiesta per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sull’errato presupposto che la stessa dovesse considerarsi non più necessaria una volta esclusa l’esecuzione dell’apertura di nuovi velux nel tetto dello stabile.
Ed invero, emerge, anzitutto, documentalmente come già in data 1.10.2014, l’allora amministratore condominiale, sig. Lolli, avesse contestato all’A., a seguito di apposito sopralluogo effettuato sul cantiere, di avere fatto eseguire, di sua iniziativa, una riduzione del tetto in prossimità del confine con la proprietà della CB Frascati S.r.l., indicandola come “arbitrariamente smussata (ridotta) all’insaputa dell’Amministratore e dei Condomini” e richiedendone, pertanto, l’immediato ripristino (cfr. doc. 28, fasc. opponente – comunicazione Lolli del 01.10.2014; si v. del resto anche pregressa comunicazione dell’11.08.2014 in cui si lamentava la necessità della previa autorizzazione condominiale di opere diverse da quelle già previste, sempre sub doc. 28 cit.). La contestazione in parola veniva persino riscontrata dall’opposto ed alla stessa faceva seguito un’ulteriore comunicazione sempre da parte del Condominio il successivo 9.10.2014, comunicazione nella quale l’allora amministratore ribadiva e confermava (a dispetto di quanto sostenuto in questa sede dall’A.) la propria richiesta di ripristinare immediatamente lo stato del tetto (cfr. ancora doc. 28 cit.).
Parimenti, è stata riscontrata in atti da parte dell’opponente anche la richiesta avanzata dal Condominio, per il tramite del proprio amministratore, di ricevere copia dal professionista di tutta la documentazione progettuale relativa ai lavori e di come, in esito ad accesso effettuato presso gli uffici tecnici del Comune di Frascati per il rifiuto oppostogli dall’architetto di trasmissione di tale documentazione, l’amministratore si fosse avveduto del mancato ottenimento da parte del professionista del nulla osta paesaggistico, da ritenersi tuttavia necessario non già soltanto per l’apertura di nuovi velux, bensì anche per le ulteriori opere modificative dell’aspetto esteriore del fabbricato, quali, oltre al taglio del tetto, anche l’incapsulamento delle canne fumarie, la rimozione di un comignolo e l’installazione di discendenti all’esterno delle facciate dello stabile (cfr. ancora doc. 28 cit. – comunicazione del 16.12.2014, nonché già comunicazione del 14.07.2014).
L’assunto, dunque, che non vi fossero state contestazioni di sorta nel corso dei lavori rispetto all’operato dell’opposto, così come reiteratamente sostenuto da quest’ultimo e dalla UnipolSai in questa sede, appare documentalmente smentito dalle risultanze suindicate, risultanze dalle quali emerge, del resto, non solo come fossero, invece, insorte plurime divergenze tra le parti già anteriormente alla sospensione di ogni attività da parte del professionista nel dicembre 2014, ma
anche come il Condominio avesse lamentato la necessità di disporre del “libretto misure” e dei verbali di sospensione lavori predisposti dal D.L., necessari per la verifica dello stato dei lavori, e ciò ben prima della denuncia di smarrimento documenti presentata dall’opposto in data 16.02.2015 (cfr. ancora doc. 28 cit. – comunicazione del 13.11.2014, e doc. 29 fasc. opposto) .
Oltre che suffragate dalla documentazione in atti, le contestazioni suddette sono state, inoltre, anche confermate nella loro fondatezza dall’istruttoria espletata e ciò tenuto conto dell’ulteriore documentazione versata in atti dall’opponente e degli esiti della C.T.U. assunta in corso di causa. Ed infatti, emerge dai documenti prodotti dal Condominio come in data 19.01.2018 la Direzione Regionale ‘Territorio, Urbanistica e Mobilità, Vigilanza Urbanistico-Edilizia e Contrasto all’abusivismo’ abbia irrogato all’opponente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 co. 5 d.lgs. n. 42/2004 per l’esecuzione di lavori effettuati in difetto della prescritta autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 d.lgs. citato, determinandone in particolare l’entità in misura pari a € 3.187,60 (importo così quantificato dalla Regione recependo pienamente la perizia di stima già predisposta dal tecnico incaricato dal Condominio, in allegato alla sua domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, per tutti i lavori di “rimozione di un comignolo, rivestimento in muratura di n. 2 canne fumarie sia sulla facciata che nella parte terminale di copertura, posa in opera di pluviali sul prospetto principale, taglio di uno spigolo del nuovo tetto dell’immobile”). Sebbene le autorità preposte abbiano ritenuto detti lavori ammissibili, esprimendo parere favorevole sulla loro compatibilità paesaggistica ed escludendo l’irrogazione della sanzione demolitoria (quale contemplata dall’art. 167 cit. per il caso di parere negativo in ordine a tale compatibilità), non si vede, dunque, come possa revocarsi in dubbio l’inadempimento lamentato dal Condominio a carico dell’A., avendo egli negligentemente omesso di richiedere ed attendere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anteriormente all’esecuzione delle predette opere, così esponendo l’opponente al rischio dell’assoggettamento di sanzioni, sanzioni poi finanche concretamente irrogate in forma pecuniaria allo stesso (cfr. doc. 2, depositato in data 21.02.2018, nonché doc. 8 ss., memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Né potrebbe ritenersi, contrariamente a quanto pretenderebbe l’opposto, che alcuna negligenza sia a lui imputabile in proposito per essere stato lo spostamento dei discendenti all’esterno della facciata dello stabile approvato dall’assemblea condominiale, così come deve escludersi di potersi ritenere dimostrata l’estraneità all’operato dell’A. di lavori come quello di incapsulamento delle canne fumarie o di rimozione del comignolo, ovvero, ancora, che l’assemblea dei condomini avesse autorizzato il professionista, come pure da lui sostenuto, ad ordinare all’appaltatrice la suddetta riduzione dell’angolo del tetto.
Invero, per quanto concerne il primo di tali assunti, giova richiamare, a parere del decidente, quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato come competa pur sempre al professionista incaricato di progettare e dirigere una determinata opera anche l’individuazione di quali siano i titoli autorizzativi necessari alla sua esecuzione, scelta che in quanto qualificata da una specifica competenza tecnica grava, evidentemente, sul medesimo, a prescindere dall’assenso prestato dal committente alla realizzazione dell’opera (cfr. Cass. civ. n. 8014/2012).
La circostanza, quindi, che lo spostamento dei discendenti all’esterno della facciata fosse stato approvato dall’assemblea condominiale non implica affatto, di per sé stesso, un esonero in favore dell’A. per non essersi egli avveduto della necessità di richiedere la previa compatibilità paesaggistica, informando a tal riguardo la collettività dei condomini.
Né può darsi rilevanza, d’altra parte, a quanto sostenuto dall’opposto soltanto nel corso delle operazioni peritali, a mezzo del proprio consulente tecnico (cfr. all. F rel. C.T.U. del 29.04.2018), il quale ha sostenuto, in particolare, come una tale modifica dovesse considerarsi, comunque, opportuna a livello progettuale e ciò, pur a fronte della mancata richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, tenuto conto della sua “marginalità ai fini paesaggistici” ed altresì della “convenienza economica” per il Condominio in considerazione dei maggiori costi altrimenti collegati alla prolungata occupazione del suolo pubblico per il mantenimento dei ponteggi per i lavori sulle facciate. Un tale assunto, invero, oltre che tardivo, prospetta addirittura una deliberata omissione commessa al riguardo dal professionista in ordine alla previa richiesta della compatibilità paesaggistica dell’opera, e ciò, oltretutto, pur essendo pacifico che fosse stato proprio l’A. a curare la predisposizione dei progetti per i lavori di rifacimento del tetto e delle facciate (nei quali dunque una tale “modifica” ben avrebbe potuto essere contemplata sin da subito, con la doverosa preventiva richiesta di autorizzazione alle amministrazioni competenti). Difetta, inoltre, in ogni caso, una qualsiasi dimostrazione in ordine all’asserita “convenienza economica” procurata all’opponente, esposto, piuttosto, al rischio di sanzioni demolitorie (per l’ipotesi di diniego della compatibilità da parte dell’autorità preposta) e comunque costretto al versamento postumo di sanzioni pecuniari, quali quelle in concreto irrogategli.
Generiche e comunque indimostrate sono risultate, poi, le deduzioni dell’opposto di non avere “mai autorizzato” il rivestimento delle canne fumarie, e ciò tenuto conto che, pur essendo indubitabile che tali lavorazioni siano state effettuate sotto la vigilanza del medesimo ed anteriormente alle sue dimissioni (cfr. anche la “relazione” predisposta dall’A. in sede di comunicazione al Comune delle sue dimissioni, sub doc. 24 fasc. opponente: “… non è stata consegnata al sottoscritto, come da richieste inviate alla Ditta tramite Pec, la certificazione di smaltimento amianto e di regolarità dell’incapsulamento”), non risulta riscontrato l’assunto di avere il professionista impartito specifici ordini di servizio al riguardo, contestando prontamente eventuali inadempienze o difformità dal progetto o dalla normativa applicabile alla SOCIP.
È rimasta, inoltre, indimostrata anche l’asserita riconducibilità della rimozione del comignolo già esistente sulla copertura del fabbricato all’iniziativa adottata autonomamente da uno dei condomini, allegazione oltretutto inverosimile avuto riguardo all’estensione all’integrale rifacimento del tetto delle opere oggetto della direzione lavori commissionata all’A..
Infondata è, infine, come anticipato, la prospettazione dell’opposto di essere stato autorizzato dall’assemblea condominiale ad effettuare il “taglio del tetto”, con la conseguenza, dunque, che anche a tal riguardo non vi sarebbe stato, a suo dire, alcun inadempimento a lui imputabile.
Una tale autorizzazione non è, infatti, in alcun modo ricavabile (contrariamente a quanto sostenuto dall’A.) dal verbale assembleare del 2.02.2012, da cui emerge soltanto come fosse stata presentata alla collettività dei condomini una “richiesta” (non meglio precisata) da parte della C.B. Frascati S.r.l. per la “sistemazione angolo tetto”, richiesta sulla quale l’assemblea “rinvia[va] qualsiasi decisione all’esame del direttore dei lavori”. Detto documento, di per sé solo, non prova dunque che il professionista fosse stato delegato ad adottare, in piena autonomia, una qualunque decisione in ordine alla “sistemazione angolo tetto”, venendo piuttosto la decisione “riservata” dall’assemblea all’esito dell’esame della situazione da parte dell’opposto, a quella data ancora neppure incaricato della direzione dei lavori (cfr. doc. 2 fasc. opponente, nonché ancora doc. 1 fasc. monitorio). Pure in tal caso, inoltre, alcuna “delega” conferita dal Condominio all’A. potrebbe valere ad esonerarlo dalla responsabilità per avere realizzato una variante in corso d’opera, rispetto al progetto già predisposto, al di fuori del preventivo ottenimento dei necessari titoli autorizzativi.
Tenuto conto degli elementi suindicati, ritiene il decidente che risultino, dunque, condivisibili i rilievi operati dal C.T.U. officiato in corso di causa, il quale pure ha ritenuto che l’attività posta in essere dall’opposto sia risultata, in effetti, carente, evidenziando in particolare che, “considerando i documenti prodotti per il rilascio delle autorizzazioni dei lavori eseguiti, analizzando la realizzazione del tetto, nello specifico sull’esecuzione della parte di tetto eseguita all’interno del cortile del condominio, risulta una difformità di realizzazione, rispetto agli elaborati grafici oggetto di rilascio autorizzazione, i quali non compromettono la buona e funzionale esecuzione dell’opera, ma danno origine ad una variante in corso d’opera non autorizzata ne dalla proprietà ne dagli enti preposti …”, “… variante … per la quale va richiesta alla Soprintendenza un accertamento di compatibilità paesaggistica”, poi effettivamente conseguito dal Condominio, come detto, in corso di causa, ma con il pagamento della sanzione pecuniaria irrogatagli dall’amministrazione regionale (cfr. relazione C.T.U. 29.04.2018; si v. inoltre relazione peritale integrativa 1.09.2021).
Considerata l’effettiva entità dell’attività espletata da parte dell’A. e le carenze nella stessa riscontrate, il C.T.U. ha inoltre provveduto, con considerazioni che non appaiono inficiate da vizi o contraddizioni di sorta, ad individuare quale sia la misura dei compensi ad essa corrispondenti, specificando che, se l’attività di progettazione è risultata completamente svolta da parte dell’opposto, di contro l’incarico di direzione dei lavori può ritenersi soltanto parzialmente espletato, in misura pari al 70%, e ciò avuto riguardo, per un verso, a quanto rilevato in ordine alle difformità realizzate rispetto ai lavori di cui al progetto originario e alla carenza della previa richiesta della conformità paesaggistica, e per altro verso, al grado di completamento delle attività dallo stesso espletate, tenuto conto della sospensione delle prestazioni da parte del professionista nel dicembre 2014 (cfr. relazione integrativa del 01.09.2021), come detto non giustificata (in esito all’istruttoria svolta) da una asserita “morosità” del Condominio.
Neppure le conclusioni elaborate dal C.T.U. in punto di determinazione di congruità dell’entità dei corrispettivi dovuti all’A. per la D.L., d’altra parte, risultano superate dalle contestazioni sollevate avverso di esse dall’opposto e dalla terza chiamata in causa.
Ed infatti, a dispetto di quanto lamentato da parte dell’A., il consulente ha in realtà sufficientemente motivato la stima effettuata in ordine all’entità della prestazione svolta dal predetto nella sua qualità di direttore lavori, tenendo conto, in particolare, dello stato delle opere accertato all’esito delle indagini condotte, nel contraddittorio, sui luoghi di causa e ben riprodotto anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale (cfr. in particolare all. C, relazione peritale del 29.04.2018), nonché dell’assenza di una definizione in contraddittorio con l’impresa della situazione dei lavori di cui al V SAL, redatto soltanto in “bozza” dal professionista anteriormente alla sospensione dei suoi incarichi.
Va del resto tenuto conto, a parere del decidente, come sia mancata, nella fattispecie, da parte dell’opposto, l’esecuzione di tutta l’attività relativa alla fase dell’ultimazione dei lavori, avuto riguardo all’interruzione di ogni prestazione, appunto, anche quale D.L. sin dal dicembre 2014, non avendo, dunque, l’A. (pacificamente) provveduto né ad attendere a tutti i controlli e le verifiche sui lavori ancora in corso di completamento da parte della SOCIP, né a predisporre la
contabilità finale e la documentazione funzionale a certificare l’avvenuta definitiva regolare esecuzione delle opere (cfr. al riguardo, anche doc. 24 cit., fasc. opponente, recante, come detto, la comunicazione effettuata dal professionista della revoca del proprio incarico al Comune di Frascati: “il sottoscritto… dal giorno 8 Dicembre 2014 ha smesso di fare visite in cantiere … i lavori non sono conclusi … le opere di asportazione Amianto non sono concluse … l’impresa ha dichiarato (tramite PEC) che ha verificato con misurazione elettronica la complanarità del tetto … il sottoscritto non ha potuto verificare tale operazione all’atto delle misurazioni, perché non presente, non essendo stato previamente avvertito … il tetto è stato collaudato per la parte strutturale dal Collaudatore … non sono state completate le opere di Deumidificazione e riparazione fogna … la linea vita non è completa e quindi inutilizzabile”).
Sotto tale profilo, pertanto, deve escludersi di potersi avvalorare l’assunto sostenuto dall’opposto secondo cui le sue prestazioni dovessero considerarsi, in realtà, come sostanzialmente completate al dicembre 2014, così come non può ritenersi che le stesse siano state corrispondenti, tout court, all’entità dell’attività già eseguite dall’appaltatrice, pari a dire dell’A. al 91% o almeno all’86%, avuto riguardo al SAL in atti (cfr. anche osservazioni c.t. parte opposta alla relazione peritale). Risulta, infatti, evidente come l’entità dell’attività effettivamente posta in essere dal D.L. non possa identificarsi, semplicisticamente, con il grado di completamento dei lavori oggetto d’appalto da parte dell’impresa (come peraltro evidenziato dallo stesso opposto nei suoi scritti difensivi), e ciò tenuto conto della natura delle prestazioni da rendere da parte del direttore lavori, comprendenti non soltanto l’attività di direzione e controllo delle opere via via realizzate dall’appaltatore, ma anche e soprattutto la redazione della contabilità finale dell’appalto, con la verifica nel contraddittorio di tutta l’attività espletata ed il relativo collaudo, attività che, nella specie, non è stata come detto espletata da parte del professionista (come anche evidenziato dal C.T.U. già nella relazione del 29.04.2018).
Sono stati motivatamente confutati, altresì, da parte del C.T.U., anche i rilievi critici sollevati nel corso delle oo.pp. da parte del Condominio, in particolare per la presenza di un ulteriore professionista, incaricato unitamente all’A., di curare la progettazione ed il controllo in fase di esecuzione delle lavorazioni relative al tetto dello stabile, incarico che, a dire dell’opponente, dovrebbe giustificare una riduzione ancora maggiore della misura dell’attività effettivamente espletata dall’opposto. Invero, risulta pacifico che tale ulteriore professionista (ing. Martinelli) sia stato incaricato di espletare l’attività di progettazione sotto il profilo strutturale, con il correlativo successivo controllo in fase d’esecuzione per le opere di rifacimento del tetto (cfr. doc. 4 fasc. opponente); correttamente, quindi, il consulente officiato ha evidenziato come l’attività dal medesimo espletata, ancorché complementare, sia stata diversa da quella svolta dall’A. (cfr. già relazione C.T.U. del 29.04.2018). Tenuto conto di tali rilievi, neppure specificamente contestati dal Condominio nei successivi scritti difensivi, va escluso, pertanto, di potersi riconoscere un’ulteriore decurtazione dei compensi dovuti all’opposto per l’attività da lui espletata in qualità di D.L.
Parimenti condivisibili risultano, poi, a parere del decidente, anche le considerazioni operate dal C.T.U. relativamente all’entità dell’ulteriori attività espletata da parte dell’A. quale coordinatore per la sicurezza. Per le prestazioni rese dal medesimo a tale titolo, il consulente ha evidenziato, in particolare, come debba considerarsi completamente espletata l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mentre può ritenersi soltanto parzialmente eseguita quella di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un’entità determinata dal C.T.U. nell’80%, alla luce del recesso esercitato dall’opposto da detto incarico in data 9.12.2014 per l’asserita “morosità” del Condominio opponente. Anche tale ultima stima appare, del resto, immune da illogicità, essendo stata elaborata dal C.T.U. in sostanziale coerenza con il grado di esecuzione dell’appalto, quale accertato anche nel corso dei sopralluoghi espletati e risultante dalla stessa comunicazione resa all’ufficio tecnico comunale da parte del professionista (cfr. ancora doc. 24 cit. fasc. opponente).
Tenuto conto, quindi, delle conclusioni suindicate e considerata l’entità delle prestazioni effettivamente espletate dall’opposto, interrottesi non già in conseguenza di una “morosità” del Condominio opponente, bensì per l’insorgere di contestazioni dovute alle carenze ascrivibili all’operato del professionista, deve ora procedersi alla determinazione dei residui compensi spettanti a quest’ultimo in relazione all’attività concretamente svolta, nonché all’individuazione di quali siano i danni riconoscibili in capo all’opponente in conseguenza dei predetti inadempimenti. Ebbene, per quanto concerne il primo profilo, osserva il decidente come non possa considerarsi accertato l’assunto sostenuto dal Condominio in ordine al carattere onnicomprensivo del compenso di cui alla lettera d’incarico del 26.03.2012, la quale, in particolare, non può ritenersi idonea a ricomprendere anche i compensi relativi all’incarico affidato all’A. per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Nella scrittura in parola, come anticipato, risulta essere stata, infatti, individuata una “spesa” di €11.500,00 oltre accessori, accettata dalla collettività dei condomini in relazione a un’attività del professionista quale “direttore dei lavori per i lavori di ristrutturazione … il cui capitolato è stato da lei presentato”, sicché, in difetto di elementi idonei a far ricomprendere nella stessa anche l’ulteriore incarico di coordinatore per la sicurezza, e non potendosi considerare utilizzabile, come detto, il “preventivo” asseritamente predisposto dall’A. ma da quest’ultimo disconosciuto, va senz’altro escluso di potersi ritenere dimostrato che il predetto ammontare fosse da intendersi come inclusivo anche del compenso per la suindicata distinta attività.
Per contro, deve invece ritenersi, a parere del decidente, che la “spesa” di € 11.500,00 sia stata concordata dai contraenti sia per l’incarico di direzione lavori, sia per l’attività di progettazione dei lavori posta in essere dall’A., e ciò tenuto conto del riferimento significativamente operato in tale scrittura non già soltanto alla nomina del professionista quale D.L., ma anche alla predisposizione da parte del medesimo del relativo capitolato dei lavori, prestazione del resto già posta in essere a quella data da parte dell’opposto (cfr. ancora doc. 1 fasc. monitorio, nonché già ricorso per ingiunzione, p. 1). Avuto riguardo al complessivo tenore della scrittura in esame, quindi, e del contegno tenuto dalle parti, deve escludersi che il compenso concordato non fosse stato inteso dalle stesse come relativo anche alla suddetta attività di progettazione, la quale, diversamente, sarebbe stata, a ben vedere, oggetto di un’apposita e distinta voce di “spesa”, in quanto, oltretutto, già sostanzialmente espletata a quella data da parte dell’architetto.
Merita, poi, parziale accoglimento pure la prospettazione dell’opponente in ordine alla riconducibilità delle ulteriori prestazioni “accessorie” richieste in pagamento in questa sede dall’A. alle attività già sopra indicate di progettazione, direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza, e ciò tenuto conto dell’evidente attinenza di prestazioni quali quelle di rilievo e stesura di piante e prospetti alla suindicata attività di progettazione, così come della manifesta inerenza all’incarico di direzione lavori di prestazioni relative a contatti con l’appaltatrice ed altre imprese incaricate di singoli compiti o lavorazioni, all’espletamento di sopralluoghi tecnici e al compimento di rilievi e relazioni per l’esecuzione di singole opere, eventualmente anche a modifica o a completamento di quelle già previste nel contratto d’appalto, o ancora alla riconducibilità all’incarico di coordinatore per la sicurezza non solo della redazione del PSC e di un fascicolo dell’opera, ma anche delle loro integrazioni e delle verifiche dei POS delle imprese. Dette attività, in quanto già rientranti negli incarichi suindicati, non giustificano affatto, pertanto, una pretesa al pagamento di ulteriori corrispettivi, come invece infondatamente sostenuto da parte dell’A.. Analogamente è a dirsi, inoltre, per la “valutazione e comparazione delle offerte” delle diverse imprese, pure allegata e richiesta in pagamento da parte dell’opposto, dal momento che neppure quest’ultima prestazione appare, nella fattispecie, sostanzialmente distinguibile dalle attività di progettazione e direzione lavori svolte dal professionista, di cui alla lettera d’incarico del 26.03.2012, circostanza oltretutto confermata dallo stesso tenore della relazione depositata dall’A. afferente all’attività di che trattasi (cfr. doc. 10 fasc. monitorio: “… A seguito dell’incarico ricevuto dal Condominio come Direttore dei Lavori il sottoscritto ha convocato in Via Gregoriana in data 2 Aprile 2012 le quattro ditte che hanno presentato le offerte, per poter fare una valutazione delle stesse …”).
Esulano, per contro, dai suddetti incarichi, trattandosi in effetti di prestazioni che, ancorché complementari, tuttavia si distinguono, per loro natura, da quelle riconducibili, in particolare, all’incarico di D.L., le attività di redazione e presentazione presso gli uffici tecnici competenti delle pratiche funzionali all’ottenimento dei titoli necessari alla regolare esecuzione delle opere.
Meritano, dunque, effettivamente, una distinta considerazione (in quanto non già remunerate neppure dalle fatture già saldate dal Condominio, cfr. ancora doc. 27 fasc. opponente) sia l’attività che l’A. ha documentato di avere espletato per il rilascio del nulla osta dell’Ente Parco, sia quella posta in essere per la richiesta e le successive proroghe dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Così come correttamente evidenziato dal C.T.U., d’altra parte, alcuna censura può fondatamente essere opposta dal Condominio (né, invero, è stata sollevata specificamente dallo stesso nel rispetto delle preclusioni assertive) rispetto a tali ulteriori prestazioni, e ciò tenuto conto che, al di là delle generiche contestazioni sulla “bontà” degli elaborati grafici predisposti ai fini dell’ottenimento delle proroghe dell’occupazione di suolo pubblico, sollevate dall’opponente soltanto nel corso delle oo.pp., non è in dubbio che detta attività sia stata utilmente espletata da parte del professionista. Parimenti, deve riconoscersi a quest’ultimo anche il compenso per la pratica dell’Ente Parco, non essendo dubitabile, come già anticipato, che la stessa sia stata svolta dall’opposto pur sempre in virtù di un incarico conferitogli da parte del Condominio, interessato originariamente all’apertura di nuovi velux sul tetto del fabbricato. A dispetto di quanto sostenuto, inoltre, da quest’ultimo soltanto in sede di oo.pp. (ovverosia dell’inutilità di una siffatta pratica, per l’irrealizzabilità, comunque, di nuove finestre sulla copertura dello stabile in considerazione del divieto previsto dalle “Norme di attuazione del Piano di Recupero di Via Gregoriana approvato con D.C.C. n 39 del 31 Luglio 2001 del Comune di Frascati”), risulta documentato che tale nulla osta non solo sia stato richiesto dall’opposto, ma sia stato anche ottenuto dal medesimo (cfr. doc. 13, 13A, 13B fasc. monitorio).
Va escluso, invece, da ultimo, il diritto dell’A. al pagamento di ulteriori compensi in relazione alla richiesta di autorizzazione per il compimento di opere di manutenzione ordinaria, così come in relazione all’attività espletata per la pratica relativa all’autorizzazione paesaggistica. Invero, quanto alla prima, non risulta allegata alcuna attività sostanzialmente aggiuntiva rispetto a quella già posta in essere dal professionista per l’originaria pratica presentata per i più ampi lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (lavori tra i quali erano già contemplate, pacificamente, anche le opere più circoscritte avviate, medio tempore, in attesa del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica). Per quanto riguarda, inoltre, la pratica per l’ottenimento del nulla osta paesaggistico, non può non rilevarsi come detta pratica non solo non sia stata utilmente portata a compimento (avendo l’opposto avanzato richiesta all’amministrazione di revocare la diffida a non avviare i lavori, rinunciando all’espletamento dei lavori soggetti a tale verifica di conformità, cfr. doc. 16, 18, fasc. monitorio), ma sia stata anche negligentemente condotta da parte del professionista, avendo egli erroneamente ritenuto di poter dar corso a tutte le opere con la sola esclusione dell’apertura di nuovi velux sul
tetto del fabbricato, con la conseguente omessa verifica della compatibilità paesaggistica anteriormente all’esecuzione delle stesse e l’esposizione del Condominio all’irrogazione delle sanzioni suindicate.
Tenuto conto quindi delle considerazioni che precedono, i compensi spettanti al professionista, per la sola attività concretamente posta in essere sino all’interruzione di ogni prestazione nel dicembre 2014, devono essere determinati, a parere del decidente, in € 9.775,00 oltre iva e cassa previdenziale, quanto all’attività di progettazione e direzione lavori, tenuto conto di un’incidenza attribuibile a ciascuna di esse in misura pari al 50% del corrispettivo di € 11.500,00 di cui all’incarico del 26.03.2012 (arg. rel. C.T.U. 1.09.2021, p. 11, dovendosi escludere invece la riconducibilità ad essa anche dell’attività di coordinamento per la sicurezza, come detto), ed avendo riguardo all’entità dell’attività di D.L. concretamente svolta, al netto delle carenze e delle omissioni da parte dell’opposto, convincentemente individuata dal consulente tecnico nella misura del 70% (e dunque con una decurtazione del 30% per la parte ad essa relativa), importo cui devono aggiungersi, altresì, € 800,00 per la pratica relativa alla richiesta per l’ottenimento e le relative proroghe per l’occupazione di suolo pubblico, nonché € 1.000,00 per la pratica dell’Ente Parco, importi questi ultimi giudicati congrui dal consulente officiato, in difetto di alcuna puntuale e motivata censura in ordine al loro quantum sollevata dalle parti, e come tali dunque integralmente condivisi da parte del decidente. Per l’attività svolta in qualità di coordinatore sicurezza, il compenso dovuto all’opposto, non risultante, si è detto, da una determinazione convenzionale tra le parti, deve essere, invece, determinato, a parere del decidente, avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012, il quale, come noto, ha disciplinato i criteri da applicare ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi per le professioni regolamentate, ex art. 2233 c.c., ove questi ultimi non siano stati oggetto di un accordo inter partes.
Come è stato chiarito, del resto, anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare, Cass. civ. n. 30529/2017, pronunciatasi con riferimento alla liquidazione dei compensi di avvocati, ma con statuizioni pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame), ai sensi dell’art. 41 D.M. n. 140/2012, i nuovi parametri introdotti dal citato decreto devono essere impiegati ogniqualvolta la liquidazione giudiziale del corrispettivo venga operata in un momento successivo all’entrata in vigore del predetto decreto e la prestazione del professionista, ancorché iniziata anteriormente a tale momento, tuttavia sia proseguita e si sia arrestata sotto la vigenza del decreto in parola. Avuto riguardo al momento dell’interruzione delle prestazioni dell’A. (arrestatesi, si è detto, nel dicembre 2014), non vi è dunque a dubitare dell’applicabilità dei predetti parametri.
Non risulta, inoltre, condivisibile la diversa determinazione dei compensi pure operata dal C.T.U. in corso di causa facendo applicazione del D.M. 17.06.2016, recando esso le tabelle dei corrispettivi previsti per attività di architettura e ingegneria nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e dunque non avendo attinenza alla fattispecie di che trattasi, così come correttamente osservato anche dall’opposto nel corso del supplemento di perizia.
Considerati, quindi, i parametri suddetti, i compensi dovuti all’A. per la predetta ulteriore attività, al netto della decurtazione per quanto non effettivamente espletato (pari al 20%, si è detto, per l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), devono quindi essere determinati in misura pari a € 4.829,15, di cui € 1.609,72 a titolo di integrale compenso per il PSC (quale attività completamente espletata) ed € 3.219,43 quale misura corrispondente all’80% del corrispettivo liquidabile per l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. La liquidazione di tali importi viene operata, in particolare, tenendo conto di quanto determinato da ultimo dal C.T.U. con la relazione suppletiva del 6.10.2021 e ciò tenuto che la stessa risulta essere stata correttamente effettuata dal consulente considerando il valore dell’opera (di € 186.392,00) e la natura e le caratteristiche dell’attività in disamina, convincentemente apprezzata dal C.T.U. come un’attività di complessità modesta, inferiore pertanto alla media dei valori previsti dal D.M. n. 140/2012 (ed in particolare con applicazione di un coefficiente “G”, ex art. 36 del decreto, pari allo 0,80, tenuto conto del range normativamente previsto tra 0,70 e 1,30). Risultano, per contro, non accoglibili le
contestazioni sollevate al riguardo da parte dell’opposto all’udienza del 25.11.2021, ove il medesimo ha invece sostenuto una maggiore complessità dell’opera in quanto situata in area soggetta a vincolo paesaggistico, oltre che in zona a rischio sismico, dovendosi tenere conto, al riguardo, delle carenze emerse nell’operato del professionista proprio sotto il profilo della corretta osservanza della normativa paesaggistica e non emergendo, inoltre, in difetto di più specifiche deduzioni
dell’onerato, che i predetti profili relativi alla sismicità dell’area abbiano concretamente inciso sull’entità e difficoltà di prestazioni quale quelle suindicate, poste in essere da parte dell’A. Del pari va escluso, inoltre, il riconoscimento della maggiorazione del 25% per spese forfettarie, quale richiesta dall’opposto all’udienza del 25.11.2021, non essendo dette spese contemplate, in realtà, nella disciplina di cui al D.M. n. 140/2012.
Dai predetti importi vanno, infine, decurtati quelli già versati dall’opponente, in particolare dovendosi detrarre dall’ammontare di € 11.575,00 oltre iva e cassa previdenziale (importo indicato al netto di tali accessori e comprensivo di progettazione, direzione lavori e compensi per le pratiche COSAP e nulla osta Ente Parco: € 9.775,00 + € 800,00 + € 1.000,00) la somma di € 5.000,00 oltre iva e cassa, quest’ultima già corrisposta (integralmente, compreso l’importo trattenuto per ritenute d’acconto versate dall’opponente, così come da questo documentate e quantificate del resto già nelle fatture dell’opposto) in pagamento delle fatture n. 16 del 5.06.2012 per “acconto parcella professionale per stesura capitolato, computo metrico presentazione pratica per autorizzazioni presso il Comune vostro
stabile Via Gregoriana 6-14 Frascati” e n. 1 del 21.01.2014 per “acconto parcella professionale per Direzione Lavori”, mentre dal corrispettivo di € 4.829,15 oltre iva e cassa previdenziale, come sopra liquidato per l’attività di coordinamento sicurezza, va decurtato l’importo di € 1.500,00 oltre iva e cassa, versato dal Condominio a saldo della fattura n. 7 del 2.05.2013 per “acconto parcella professionale per stesura Piano di Sicurezza in esecuzione” (cfr. doc. 27, fasc. opponente).
Ai residui importi, rispettivamente pari a € 6.575,00 e € 3.329,15, entrambi da incrementare di iva e cassa previdenziale, vanno infine aggiunti i rimborsi per le sole spese pacificamente anticipate dal professionista per complessivi € 142,00 (€ 88,60 + € 5,40 + € 48,00), nonché gli interessi, da riconoscersi al tasso di cui all’art. 1284 penult. co. c.c., come fondatamente richiesto dall’A., ma dalla sola data di presentazione della domanda giudiziale, dovendosi escludere l’operatività della mora automatica, ex art. 1219 co. 2 c.c., in difetto di liquidità del credito vantato dal professionista per i residui corrispettivi ancora dovutigli. Non compete, inoltre, all’opposto neppure la rivalutazione monetaria come richiesta, tenuto conto che il compenso al medesimo spettante deve qualificarsi, comunque, come credito di valuta e non risultando dimostrata la ricorrenza dei presupposti per un maggior danno.
Alle considerazioni che precedono consegue, inevitabilmente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo risultata parzialmente fondata, nei limiti suindicati, l’opposizione proposta da parte del Condominio avverso la pretesa di pagamento del residuo compenso richiesto in sede monitoria da parte dell’A., compenso da riconoscere nei soli importi sopra specificati, con conseguente condanna dell’opponente al solo pagamento di questi ultimi.
Per quanto concerne, invece, il ristoro dei danni preteso dal Condominio opponente per gli inadempimenti ascrivibili all’A., deve osservarsi quanto segue.
Invero, si è detto come siano risultate confermate, all’esito dell’istruttoria espletata, le contestazioni sollevate dall’opponente in ordine all’arbitraria scelta operata dal D.L. in relazione al “taglio del tetto” e al mancato preventivo ottenimento del parere di conformità paesaggistica, necessario sia in relazione alla modifica dello spigolo della copertura posta nel cortile, sia per le ulteriori attività poste in essere, di spostamento dei discendenti all’esterno della facciata del fabbricato e di incapsulamento di canne fumarie e rimozione del comignolo già esistente.
Avuto riguardo a tali rilievi, dunque, compete senz’altro al Condominio anche il ristoro dei danni derivati da tali negligenze, pur dovendosi tale ristoro circoscrivere ai soli pregiudizi puntualmente lamentati dall’onerato in sede introduttiva, con esclusione, dunque, di ogni ulteriore risarcimento preteso dallo stesso per danni non allegati nel rispetto delle preclusioni assertive, quali sono in particolare quelli correlati al “costo/danno relativo alla sospensione dei lavori” pretesi dall’opponente soltanto nel corso delle oo.pp. e riferito a penali previste nel contratto sottoscritto con la SOCIP (che, tuttavia, non risulta, a tacer d’altro, neppure averne preteso il pagamento da parte della collettività condominiale) ovvero a una “temporanea impossibilità di godere del bene”, lamentata, si è detto, soltanto in sede di operazioni peritali e peraltro rimasta, anche qui, quale deduzione del tutto generica ed inidonea ad individuare un qualche pregiudizio ulteriore effettivamente patito dall’opponente. Ciò posto, deve quindi riconoscersi al Condominio il solo ristoro per l’esborso correlato alla verifica e valutazione delle lavorazioni eseguite sino all’interruzione delle prestazioni da parte dell’opposto e all’accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere eseguite, nonché per le sanzioni dovute per il mancato preventivo ottenimento di tale conformità e per la variante al progetto assentito, trattandosi di spese correlate agli inadempimenti fondatamente contestati a carico dell’architetto.
Tali danni devono essere quantificati, in particolare, a parere del decidente, nella sola misura di €2.200,00, oltre iva e cassa previdenziale (per un totale, dunque, di € 2.791,36), quanto alle spese per il tecnico incaricato di curare lo svolgimento delle suddette attività, importo ritenuto congruo dal consulente officiato e da considerare comprensivo, a ben vedere, anche della verifica ed accertamento del lavoro già svolto dall’A., come implicitamente ritenuto anche dal C.T.U.
(cfr. relazione peritale 29.04.2018), in coerenza anche con quanto risultante dal verbale di assemblea condominiale già nella riunione del 5.04.2016 (cfr. doc. 7, memoria istruttoria opponente).
A detto ammontare si aggiungono, inoltre, la somma di € 3.187,60, quale sanzione già irrogata al Condominio dalla Regione e a quest’ultima versata per il mancato preventivo ottenimento del titolo paesaggistico (cfr. ancora comunicazione irrogazione sanzione del 19.01.2018, nonché contabile bonifico 5.04.2018, fasc. opponente), nonché l’importo di € 516,00 pari al minimo della sanzione irrogabile all’opponente da parte del Comune di Frascati quale indicata dal C.T.U. nella sua relazione ai sensi dell’art. 37 co. 5 d.P.R. n. 380/2001 per i lavori eseguiti in difformità dalla SCIA (cfr. rel. C.T.U. 29.04.2018). La circostanza che quest’ultimo importo non sia stato ancora richiesto in pagamento da parte dell’ente locale non implica, del resto, che detto danno vada considerato insussistente, in quanto futuro e meramente ipotetico, così come sostenuto dall’opposto e dalla terza chiamata, dal momento che, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno futuro (anche come danno emergente, ovverosia come spese non ancora affrontate) ben può avvenire ogni volta che l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici della probabilità
del suo verificarsi, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (cfr. per tutte, Cass. civ. n. 10072/2010).
Per quanto concerne, invece, il risarcimento preteso dal Condominio per i costi ancora da sostenere per gli incarichi da conferire ai tecnici per l’ultimazione dei lavori, ritiene il decidente che detti esborsi non possano trovare riconoscimento alcuno nella presente fattispecie. Ed infatti, come pare aver dedotto originariamente lo stesso opponente, un tale danno potrebbe riconoscersi, a ben guardare, soltanto in presenza di un’eventuale differenza tra quanto sarebbe stato ancora dovuto all’opposto sino al completamento dei lavori e quanto dovrà, invece, essere corrisposto dal Condominio per la nomina di nuovi tecnici, tenuto conto del “vantaggio” già derivante a quest’ultimo dalle decurtazioni dei compensi richiesti dall’A. per il mancato completamento delle prestazioni a lui affidate, pena una ingiustificata locupletazione in favore del primo.
Una tale differenza, tuttavia, non è emersa in esito all’istruttoria espletata, e ciò tenuto conto della stessa documentazione versata in atti dall’opponente, da cui risulta essere stata richiesta, invece, alla collettività dei condomini soltanto la minor somma di € 1.800,00 per l’espletamento delle residue attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza (cfr. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente, da cui risulta un’offerta ottenuta dal Condominio recante un importo di € 800,00 per lo svolgimento dell’incarico direzione dei lavori per le opere ancora da completare alla stregua dell’appalto già conferito alla SOCIP, per la stesura della contabilità finale dell’appalto e per l’emissione del certificato finale di pagamento, nonché un importo di € 300,00 per
la revisione del piano di sicurezza e coordinamento ed € 700,00 per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione).
Né un’apprezzabile differenza risulta ricavabile, inoltre, da un confronto con gli importi determinabili in favore di un nuovo tecnico con l’applicazione dei citati parametri di cui al D.M. n. 140/2012, considerando la residua attività di D.L. e coordinamento sicurezza da espletare (e ciò anche tenuto conto di una stima autonomamente operata, sulla scorta di tale decreto, per attività di direzione lavori e di coordinamento sicurezza, avendo riguardo all’ammontare ancora da
completare delle lavorazioni, indicato dal c.t. di parte opponente, cfr. osservazioni critiche c.t. parte opponente alla prima relazione C.T.U., all. E rel. 29.04.2018), quale decreto come detto applicabile alla fattispecie, estranea invece all’ambito di operatività del D.M. 17.06.2016, sulla cui scorta il c.t. di parte opponente risulta invece avere elaborato la somma pretesa in sede di oo.pp. di € 6.400,00, recepita dal C.T.U.
Conclusivamente, compete pertanto all’opponente in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, il risarcimento della complessiva somma di € 6.494,96 (€ 2.791,36 + € 3.187,60 + € 516,00), oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del Condominio, resta infine da esaminare la domanda di manleva proposta dall’A. nei confronti della terza chiamata in causa.
Invero, risulta al riguardo pacifico, in primo luogo, oltre che documentato in atti, che l’opposto avesse stipulato con la UnipolSai una polizza (la n. 107336102) a copertura dei rischi per la propria responsabilità professionale, quale “Architetto Progettista e Dir. Lavori”, vigente all’epoca dei fatti per cui è controversia (cfr. doc. 37 fasc. opposto; doc. 1 fasc. UnipolSai).
In tale polizza, in particolare, l’A. risulta avere concordato la copertura da parte dell’impresa assicurativa per tutto quanto fosse stato tenuto a corrispondere “quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento … in conseguenza di danni corporali e materiali cagionati a terzi con colpa … per un fatto verificatosi in relazione all’attività professionale di ARCHITETTO, LIBERO PROFESSIONISTA, PROGETTISTA e/o DIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE” di opere, inter alia, relative a costruzioni civili. È stata inoltre specificamente inclusa in contratto la voce n. 714, intitolata “Garanzia perdite patrimoniali”, comprensiva di tutto quanto dovuto dall’assicurato “quale civilmente responsabile …per perdite patrimoniali cagionate a terzi con colpa, sia lieve che grave, in relazione all’esercizio delle attività sotto indicate” ed in specie, in dipendenza di “… consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi … “, di “… misura e contabilità dei lavori svolta nell’ambito dell’incarico di “Direttore dei lavori”, di “… multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’assicurato stesso … perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti … ”, così come pure è stata inclusa la voce n. 715, relativa alla “Errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli importi dalle pubbliche autorità” (cfr. ancora doc. 1 fasc. UnipolSai).
Il tenore delle predette clausole vale a far ritenere, a ben vedere, del tutto infondata l’iniziale contestazione sollevata dalla terza chiamata in ordine all’inoperatività di detta polizza nella presente fattispecie, giacché la stessa non risulta affatto circoscritta a una responsabilità soltanto extracontrattuale, così come non può intendersi limitata ai soli pregiudizi derivanti da “rovina o gravi difetti”, essendo tale riferimento operato nel contratto soltanto in relazione all’indennizzo richiesto per danni strettamente cagionati alle opere alla cui costruzione il professionista abbia preso parte. Piuttosto, dalla lettura della polizza emerge come la responsabilità oggetto della copertura assicurativa sia stata estesa anche alle perdite economiche cagionate a terzi, pure a titolo contrattuale, per negligenze ascrivibili al professionista in conseguenza della violazione delle normative in relazione ai titoli da ottenere e ai vincoli da osservare nell’attività di edificazione, perdite economiche che, del resto, ben rientrano nella nozione di “danni materiali” (significativamente impiegata nel contratto in contrapposizione a quella di “danni corporali”, cioè inferti alla persona del committente o di terzi), e che comunque risultano specificamente contemplate anche nelle voci suindicate, nn. 714 e 715, oggetto delle condizioni particolari pattuite dall’opposto con la UnipolSai.
Sulla scorta di quanto precede, quindi, deve ritenersi che i danni complessivamente dovuti dall’A. al Condominio, in relazione sia ai costi correlati all’incarico affidato al nuovo tecnico per la verifica dell’attività svolta e la presentazione delle pratiche negligentemente omesse dal professionista, sia alle sanzioni correlate a dette omissioni, siano senz’altro riconducibili al novero dei danni indennizzabili, come peraltro sostanzialmente ammesso, da ultimo, da parte della stessa UnipolSai nell’ambito della comparsa conclusionale depositata (cfr. p. 11 – 12, comparsa del 9.12.2021).
È invece fondata la richiesta della UnipolSai dell’indennizzabilità dei danni dovuti dall’opposto nei soli limiti della franchigia contrattuale, franchigia effettivamente prevista sia per la voce n. 714, sia per la voce n. 715, e pari in entrambi i casi all’importo di € 2.000,00 per sinistro (cfr. ancora doc. 1, p.
35, voci 714 e 715, nonché art. 7.9, p. 33, ove in relazione alla “garanzia base” è fatto salvo il maggior ammontare delle franchigie previste nelle ulteriori condizioni di polizza in relazione a ciascun rischio assicurato).
In virtù di quanto precede, la terza chiamata va dunque condannata a rifondere all’A. l’importo da questo dovuto al Condominio a titolo risarcitorio per la sola parte eccedente la franchigia di € 2.000,00, importo che, in accoglimento della richiesta avanzata dall’opposto ex art. 1917 co. 2 c.c., dovrà essere versato dalla UnipolSai direttamente in favore del Condominio opponente, in luogo dell’assicurato.
Avuto riguardo all’esito del giudizio, che ha condotto all’accoglimento parziale dell’opposizione proposta dal Condominio, nonché della sua domanda di risarcimento del danno da parte dell’A., le spese di lite (comprensive anche di quelle della procedura monitoria) vanno integralmente compensate nei rapporti tra le parti opponente e opposta, in applicazione dell’art. 92 c.p.c.
Nei rapporti tra l’opposto e l’assicurazione terza chiamata in causa deve, invece, disporsi la condanna della seconda al rimborso delle spese processuali in favore del primo, spese relative, peraltro, ai soli compensi per l’attività difensiva resasi necessaria da parte dell’A. per la domanda di manleva proposta verso la UnipolSai, non essendo stato espressamente richiesto in sede introduttiva anche il rimborso delle spese relative all’attività di difesa svolta dal predetto rispetto
all’opposizione e alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio (cfr. per la differenza tra le predette spese processuali e il relativo rimborso da parte dell’assicurazione, tra le altre, Cass. civ. n. 18076/2020).
Dette spese si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto del valore della controversia, determinato sulla scorta del criterio del decisum (compreso nello scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00), pervenendosi così a un importo dovuto a tale titolo all’A. dalla UnipolSai di € 2.430,00 per compensi, oltre a € 237,00 per esborsi, nonché rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Tenuto conto dell’esito della lite e dell’accoglimento soltanto parziale delle rispettive domande e contestazioni proposte dalle parti in relazione alla completezza ed esattezza dell’attività professionale espletata dall’A. e per la quale si è resa necessaria la C.T.U. espletata in corso di causa, devono invece porsi a carico di tutte le parti, in misura pari a un terzo per ciascuna, nell’ambito dei loro rapporti interni, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, così come già separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 7904/2015 r.g.a.c. e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– Accoglie parzialmente l’opposizione proposta dal Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2015 emesso da questo Tribunale in data 24.07.2015 e per l’effetto revoca tale decreto;
– Accerta e dichiara il diritto di A. W. al pagamento dei residui corrispettivi dovuti per le prestazioni espletate in favore del Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati, determinati nel minor importo di € 6.575,00 ed € 3.329,15, così come meglio determinati in parte motiva, entrambi da incrementare di iva e cassa previdenziale, oltre a € 142,00 a titolo di rimborso spese, e per l’effetto condanna il Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati al pagamento delle predette somme in favore di A. W., unitamente agli interessi al tasso ex art. 1284 penult. co. c.c. dalla data della domanda giudiziale;
– Accerta e dichiara il diritto del Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati al risarcimento dei danni cagionatigli da A. W., liquidati in € 6.494,96, e per l’effetto condanna A. W. al pagamento in favore del Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati della predetta somma, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
– Accerta e dichiara il diritto di A. W. ad essere manlevato e tenuto indenne dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per gli importi dovuti a titolo risarcitorio al Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati, così come indicati al punto che precede, per la parte eccedente l’ammontare della franchigia contrattuale di € 2.000,00 e, per l’effetto, condanna la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al versamento di dette somme in favore di A. W., con pagamento diretto, in luogo di quest’ultimo, direttamente al Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata
dall’assicurato ai sensi dell’art. 1917 co. 2 c.c.;
– Compensa integralmente tra A.W. e il Condominio Via Gregoriana n. 6 – 14 in Frascati le spese processuali nei loro rispettivi rapporti;
– Condanna la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al rimborso in favore di A. W. delle spese processuali relativamente alla domanda di garanzia, spese che liquida in € 2.430,00 per compensi, oltre a € 237,00 per esborsi, nonché rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
– Pone definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna per la misura di un terzo, nei loro rapporti interni, le spese complessivamente dovute per la C.T.U. assunta in corso di causa, così come separatamente già liquidate.
Così deciso in Velletri in data 07.06.2022.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Nardi