Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Responsabilità professionale del notaio. Decorrenza del termine prescrizionale ex artt. 2946 c.c. e 2935 c.c.

 

Omissis….”gli attori, nel presente giudizio, hanno, quindi, chiesto dichiararsi la responsabilità professionale del notaio per mancata tempestiva annotazione del fondo patrimoniale innanzi a lui costituito.

Tanto premesso rileva il Giudicante che l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata.
Infatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis disp. att. c.c. il notaio avrebbe dovuto provvedere all’annotazione del fondo patrimoniale innanzi a lui costituito  entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla stessa costituzione del fondo (20 gennaio 1993).
E’ da tale momento che incomincia a decorrere il termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c.

Ed invero, nelle ipotesi, come quella in esame, di responsabilità contrattuale, il fatto causale non è la lesione ma l’inadempimento.
Infatti, occorre considerare che la norma di cui all’art. 2935 c.c. secondo cui ”la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” comporta la necessità di distinguere il dies a quo a seconda che trattasi di obbligazione da responsabilità contrattuale od extracontrattuale, trovando la propria fonte la prima, nel verificarsi dell’inadempimento di una preesistente obbligazione, e, la seconda, nel verificarsi di un fatto ingiusto (Tribunale di Biella 20 luglio 1998).

Sempre in tema di responsabilità del notaio, la Suprema Corte:”…nel caso in cui il notaio che ha rogato l’atto pubblico di trasferimento di un immobile, ometta di verificare la libertà del bene, il termine di prescrizione del diritto dell’acquirente al risarcimento del danno subito a causa di una ipoteca gravante, a sua insaputa, sull’immobile stesso, decorre dalla data della stipulazione dell’atto pubblico perché è in questo momento che la posizione dell’acquirente è pregiudizievolmente incisa dall’ipoteca esistente sul bene esposto all’esecuzione forzata per il soddisfacimento del credito garantito ed è da questo momento che l’acquirente può, conseguentemente, far valere la pretesa risarcitoria, costituendo i successivi esborsi seguiti alla sospensione dei pagamenti da parte del terzo debitore, originario datore di ipoteca, e dalla minaccia, da parte del creditore garantito, di esecuzione di bene ipotecato, solo ulteriori aggravamenti incidenti sul quantum da risarcire ma del tutto ininfluenti sul già iniziato decorso della prescrizione, al pari della circostanza dell’ignoranza dell’acquirente, dato che il principio che esclude la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali l’ignoranza (colpevole o meno) del titolare, in ordine alla sussistenza del diritto….” (Cass. Civ. Sez. III 10 ottobre 1992 n. 11094).

Ed ancora così si è espressa la Suprema Corte sempre in ipotesi di responsabilità professionale: “…..una corretta applicazione del combinato disposto degli articoli 2935 e 2946 c.c. non consente, per contro, nel diverso caso del danno da responsabilità contrattuale, quale quello che ne occupa, di procastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell’ipotesi di impedimento legale al detto esercizio, e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e della interruzione, nell’ipotesi di impedimento di fatto al quale genere va ricondotta l’ignoranza del titolare colpevole o meno ch’essa sia” (Cass. Civ. Sez. II 28 gennaio 2004 n. 1547).

Alla luce delle suesposte considerazioni deve osservarsi che il termine prescrizionale incomincia a decorrere, nel caso in esame, nel momento in cui si è concretizzato l’inadempimento, e cioè dal 31° giorno dalla stesura dell’atto pubblico e, pertanto, rivestendo l’azione di responsabilità promossa dagli attori natura contrattuale, la domanda deve essere rigettata per estinzione per prescrizione del relativo diritto…..”omissis.

Tribunale di Napoli, Sezione X, sentenza n. 4904 del 10/5/2007, Giudice Dr.ssa F. Como, inedita.

La statuizione della Cassazione 28.1.2004 n.1547 richiamata nella suestesa  sentenza del Tribunale di Napoli è pubblicata su “Danno e Responsabilità” n. 4/2004 pag. 389 e segg. con commento di Pier Giuseppe Monateri.

Sull’argomento dies a quo della prescrizione vedasi, nello stesso senso, tra le altre, anche Cass. 7.11.2005 n. 21495; Cass. 13.1.2003 n. 311; Trib. Roma 30.6.2004 in Giur. Romana n. 10/2004 pag. 367 e segg.

(Inserita il 7/12/2009)7