Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Mancata informativa all’acquirente su possibili interventi di altri creditori nella procedura espropriativa sull’immobile oggetto della compravendita

 

Omissis”… L’attore invoca una responsabilità professionale del notaio perchè, a suo avviso, xxx non l’avrebbe informato dell’esistenza di altri creditori che erano intervenuti nella procedura esecutiva iniziata con il richiamato pignoramento immobiliare. La convenuta avrebbe provveduto solo a ritirare la somma di € 59.392,54 consegnatale dallo xxx per estinguere il mutuo precedentemente acceso dai venditori con la Cassa di xxx e per procedere alla cancellazione dell’ipoteca, previa rinuncia agli atti del procedimento esecutivo. Come ammesso dal medesimo attore, il notaio a provveduto a inviare la somma al creditore e lo ha invitato a cancellare l’iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 5 prodotto dalla convenuta).

Al fine di configurare una responsabilità del professionista è necessario accertare quali sono i compiti del notaio. E’ pacifico, come da giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 13015/2006) che l’opera professionale di cui ha richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive tra le quali le visure catastali, cioè la consultazione dei pubblici registri alla ricerca di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli – affinché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Detto obbligo trova la sua fonte anche nell’art 4 (in base al quale alle domande di voltura debbono essere acquisiti i certificati catastali) e 14 ( che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura) d.P.R n. 640/1972, si sostanzia nell’attività di verifica catastale e ipotecaria volta ad accertare la situazione giuridica e il valore dell’immobile e richiede che il notaio acceda ai registri pubblici per esaminarne i dati relativi.

Come si vede il notaio non è tenuto ad accertare se nella procedura immobiliare iniziata con il pignoramento trascritto, siano intervenuto altri creditori. Del resto, il signor xxx era stato edotto di tale eventualità poiché all’art. 6 espressamente dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art 2913 c.c., che, come noto, dispone che gli atti di alienazione dei beni, sottoposti a pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione. La consultazione del fascicolo della procedura esecutiva giacente presso il Tribunale di Pistoia sarebbe stato inibito al notaio xxx, a meno che la stessa non fosse stata specificatamente incaricata di ciò. Ma di detta delega non vi è traccia negli atti del fascicolo e le dichiarazione dei testimoni di parte attrice, tutte provenienti da parenti del Sig. xxx, non appaiono decisive.

Il Signor. xxx, padre dell’attore, ha riferito che il notaio si è impegnato, alla cancellazione del pignoramento (come in effetti avvenuto), ma nulla dice sull’incarico ad indagare sulla situazione del processo esecutivo, con particolare riferimento alle posizioni degli intervenuti, il cui atto non è trascritto in atti pubblici. Anzi, la presenza del geometra xxx, quale tecnico di fiducia dell’acquirente (cfr. la testimonianza di xxx) esonerava il notaio dal fornire ulteriori informazioni poiché, dopo aver dato atto dell’esistenza di un pignoramento immobiliare sul bene oggetto della compravendita incombeva sulla parte contrattuale, munita di valida assistenza tecnica, l’onere di accertarsi dello stato del relativo processo esecutivo…”omissis.

Tribunale di Pistoia. Sentenza n. 81 del 16/06/2008. Giudice Dr. Luciano Costantini, inedita

(Inserita il 26/11/2008)