Avvocato Roma – Studio Legale Bagnardi

Improcedibilità della chiamata in causa per mancata costituzione del convenuto nel termine di 20gg. antecedenti l’udienza di prima comparizione. Artt. 166, 167 e 269 c.p.c.

 

Omissis”…La domanda di garanzia formulata dal convenuto è inammissibile per intervenuta decadenza.

Il convenuto, infatti, si è costituito il 5.11.2004, e quindi senza rispettare il termine di 20gg. prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione, ex. art. 166 c.p.c.

Nulla rileva che l’udienza fissata nell’atto di citazione sia stata differita ex. art. 82 disp. att. c.p.c. al 25.11.2004 (prima utile).

E’ noto infatti come, secondo l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di merito, il termine per la proposizione della domanda riconvenzionale decorre dalla data effettiva della prima udienza, e non dalla diversa data indicata dall’attore nell’atto di citazione, soltanto quando la prima udienza di comparizione sia differita dal giudice ai sensi dell’articolo 168 bis, comma quinto, c.p.c.

Pertanto, ove il differimento della prima udienza di comparizione avvenga per cause diverse (ad es. perché l’udienza fissata nella citazione cada in giorno festivo, ovvero in giorno in cui il giudice adito non tiene udienza), il dies a quo del termine per proporre domanda riconvenzionale decorre dalla data della udienza di prima comparizione come indicata nell’atto di citazione (trib. Roma 24.12.2002, Saber c. Antonelli, inedita; Trib. Velletri (ord.) 9.3.2002, in Giurispr. romana, 2002, 289; Trib. Milano, 02.07.1996, in Giur. it., 1997, I, 2 ,305; Pret. Chieti 31.01.1996, in P.Q.M., 1996, fasc. 1,75).

Questo tribunale ben sa che, in senso contrario all’opinione appena formulata, si espresse in passato la S.C., affermando che “il termine per la costituzione del convenuto (…) segue le vicende dell’udienza indicata per la comparizione (nell’atto di citazione, art. 163 n. 7) sicchè ove nella data indicata nell’atto, non si tenga udienza e la comparizione è rinviata d’ufficio all’udienza successiva, il termine per la costituzione del convenuto è determinato con riferimento a quest’ultima (Cass., 02.07.1991, n. 7268, in Foro it. Rep., 1991, Procedimento civile, n. 136).

Quest’ultima decisione, tuttavia venne resa nella vigenza dell’art. 166 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dapprima dall’art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e quindi dall’art. 1, d.l. 7 ottobre 1994, n.571 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673).

Nel testo vigente ratione temporis allorché la S.C. fu chiamata a pronunciarsi sulla questione, l’art 166 c.p.c imponeva la convenuto di costituirsi “almeno 5 giorni prima dell’udienza di comparizione”.

Oggi, invece, l’art 166 c.p.c., nel testo novellato, fissa al convenuto termine per costituirsi di “almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione”. Il riferimento espresso all’udienza “di comparizione fissata nell’atto di citazione”, assente nel testo originario della norma, induce quindi a ritenere che il legislatore abbia voluto individuare in tale data il dies a quo di computo del termine per la costituzione del convenuto, anche nel caso di differimento d’ufficio ex. art. 82 disp. att. c.p.c..

Della questione si è occupata anche la Corte Costituzionale, la quale ha indirettamente confermato l’interpretazione “restrittiva” dalla quale muovevano i giudici a quibus (e cioè che il termine di costituzione del convenuto si computa dalla data indicata in citazione anche nel caso di differimento d’ufficio ex. art. 82 disp. att. c.p.c.), ed ha nel contempo negato che tale disciplina violasse il principio di uguaglianza od il diritto di difesa: non il primo, perché le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell’art. 168 bis c.p.c. “non sono riconducibili ad una ratio comune, e non può dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto”; non viola altresì il diritto di difesa, perché “la garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all’esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia” (così Corte Costit. [ord.], 30.12.1997, n.461, in Giur. costit., 1997, 4045; nello stesso senso, Corte Costit. [ord.], 8.5.1998, n. 164, in Arch. Civ., 1998, 653)…”omissis.

Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza n. 6014 del 14/3/05, Giudice Dr. M. Rossetti, inedita.