Omissis…”La azione proposta dall’attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infortunio avvenuto mentre stava transitando lungo via XXXX ponendo a base della sua azione la mancata custodia dell’ambiente ex art. 2051 c.c. e l’insidia ex art. 2043 c.c.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell’attrice.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all’art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall’intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell’uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l’idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell’uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato al momento dell’incidente.
La norma di cui all’art. 2051 c.c, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone, comunque all’attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Nel caso di specie l’attore, quindi, deve provare sia la circostanza della presenza del tubo, sia la circostanza che la caduta sia avvenuta per causa del tubo, sia il nesso di causalità , vale a dire che i danni si sono verificati per effetto di tale caduta…”omissis.
Omissis…”Sulla base di quanto acquisito in atti se non vi è dubbio che l’attore sia caduto, non appare essere stata fornita la prova che lo stesso sia caduto effettivamente per effetto del raccordo o rubinetto; e non per il tubo in quanto il solo teste xxx lo aveva visto cadere ma non ha visto su cosa fosse caduto, avendo avuto l’informazione da parte dell’attore. Secondo detto teste, inoltre, quello che gli sarebbe stato mostrato era solo il tubo di plastica dell’acqua mentre la presenza del rubinetto gli constava in quanto lo aveva visto già da tempo prima del fatto in quanto si trattava di un raccordo utilizzato anche dagli operai.
Sul punto occorre evidenziare che la identificazione precisa dell’oggetto che avrebbe determinato la caduta assume rilievo nel presente giudizio dal momento che lo stesso attore ha chiarito, in sede di interrogatorio formale, non solo di aver visto il tubo ma di averlo anche sorpassato con un piede urtando, poi, con l’altro il rubinetto.
Nessuno conferma vi è stata del fatto che la caduta si sia verificata per effetto dell’urto contro il rubinetto in questione e non contro il tubo, che, come si è detto, lo stesso attore ha riconosciuto di aver visto.
E’ risultato, inoltre, provato che il tubo che serviva per la fornitura dell’acqua all’edificio nel quale l’attore abitava dal momento che l’allaccio idrico da parte del condominio risulta essere stato sottoscritto solo nel febbraio 2005 (cfr. documento nel fascicolo del condominio) e quindi dopo la verificazione della caduta.
E’ parimenti risultato confermato che l’attore, evidentemente socio della cooperativa, aveva fatto richiesta al Presidente della cooperativa di ottenere l’utenza elettrica nel proprio appartamento essendo fissato per il 10 ottobre 2003 l’esecuzione dello sfratto dall’appartamento in cui abitava, richiesta accolta il 6 settembre 2003 dal Presidente delle due cooperative interessate con ordine ai responsabili per l’allaccio ai servizi provvisori di elettricità.
Tali documenti appaiono confermare che si trattava di impianti destinati a fornire in via provvisoria i servizi essenziali anche all’attore, il quale, ben conosceva la destinazione del tubo in questione.
In questo contesto non risulta provata l’esistenza del nesso di causalità tra il rubinetto e la caduta. Inoltre occorre considerare che le condizioni dell”impianto idrico” erano del tutto visibili come confermato dallo stesso attore.
La caduta quindi appare essere conseguenza della azione con la quale l’attore stava camminando senza prestare adeguata attenzione alla conformazione dell’ostacolo che stava superando, pur avendo le mani occupate e parte della visuale impedita dalla presenza delle buste. Appare, pertanto, sussistere il fatto umano idoneo a sostanziare l’eccezione di fortuito dedotta dalla difesa del comune di xxx nei riguardi della domanda ex art. 2051 c.c.
Per quanto detto in precedenza la visibilità dell’impianto idrico presente sul marciapiede conferma che non appaiono sussistere i requisiti richiesti per la configurabilità dell’insidia ex 2043 c.c. senza dimenticare che la insussistenza del nesso di causalità – come in precedenza evidenziato – costituisce l’inadempimento dell’onere probatorio posto in capo all’attore…”omissis.
Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza n. 19457 del 25/09/2009, Giudice Dr. Roberto Parziale, inedita.
(Inserita il 19/2/2010)