REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, d.ssa Nadia Scugugia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3423/2018 R.G.
PROMOSSA DA
XXX, elettivamente domiciliato in Anzio, via degli Elci n° 12, presso lo studio dell’avv. Alessia D’Amico, che lo rappresenta e difende per procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore;
– ATTORE –
NEI CONFRONTI DI
YYY, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Anzio, p.zza l° Maggio n° 4, presso lo studio dell’avv. Grazia Amato (PEC: grazia.amato@legalmail.it) che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– CONVENUTO –
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: 00818570012) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v.le Regina Margherita n° 270 presso lo studio degli avv.ti Roberto Maria Bagnardi (PEC: robertomariabagnardi@ordineavvocatiroma.org) e Paolo Bagnardi (PEC: paolobagnardi@ordineavvocatiroma.org), che la rappresentano e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– TERZO CHIAMATO IN CAUSA –
Conclusioni per le parti: come in atti.
OGGETTO: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell’art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell’espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell’art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l’unica concreta applicazione legislativa dell’affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, chiarendo quindi che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all’atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio YYY, (da ora solo YYY) al fine di sentire accertare che l’intervento effettuato nell’agosto del 2017 dalla YYY s.n.c. YYY sul motociclo MV Agusta Brutale 800 Dragster targato XXX di proprietà di XXX è stato eseguito con imperizia, imprudenza e negligenza, provocando allo stesso danni per un ammontare di € 2.023,82 e per l’effetto condannare YYY s.n.c. di YYY a risarcire al XXX la somma di € 2.023,82, oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l’attore deduceva che portava il proprio motociclo presso la YYY per poter sostituire gli pneumatici, che gli veniva riferito che il lavoro non era poteva essere eseguito in quanto non era stato possibile smontare la ruota posteriore e che, proprio a causa dei tentativi effettuati dalla convenuta – la quale, forzando il dado, aveva reso impossibile la sua rimozione – si era necessario intervento di altra società che provvedeva alla sostituzione del perno e del cerchio dello pneumatico posteriore con danno pari ad € 2.023,82, somma richiesta per dette lavorazioni.
Si costituiva in giudizio la YYY, contestando l’avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto; chiedeva, comunque, disporsi la chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione in manleva. Si costituiva in giudizio UnipolSai Assicurazioni s.p.a. contestando l’avversa domanda nonché l’operatività della polizza.
La causa, istruita con prove documentali, testimoniali ed interrogatorio formale, veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata. Parte attrice non ha dimostrato il proprio diritto al risarcimento del danno contra il disposto di cui all’art. 2697 c.c. il quale dispone: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
Dall’esame dell’istruttoria emerge che lo stesso attore in data 13/05/2022 confermava l’assunto della convenuta YYY, ossia che il YYY, unitamente ad un proprio collaboratore, si avvedeva che il bullone era bloccato e che gli veniva consigliato di recarsi presso un’altra autofficina; non confermava che i tentativi erano stati effettuati diverse volte mentre confermava che il montaggio era stato eseguito da altra officine, precisamente “XXX Gomme”, sita in Nettuno, confermava che il YYY invitava esso attore a recarsi presso la stessa officina che gli aveva montato gli pneumatici e che lasciava l’officina a bordo della propria moto.
Nulla di più ha confermato il teste XXX, il quale giungeva presso la YYY in un secondo momento; questi affermava unicamente che il XXX veniva chiamato all’interno della YYY in quanto era stato riscontrato il problema, ma di essere rimasto fuori e di essere andato via prima che il XXX lasciasse l’officina.
Il teste XXX, dipendente della YYY, sconfessava l’assunto di parte attrice ed anzi precisava che il XXX, al momento di andare via dall’officina, dichiarava: “torno da XXX Gomme e mi faccio risolvere il problema”. Confermava che lo smontaggio dello pneumatico posteriore non si rendeva possibile a causa del bullone che non si riusciva a svitare. Confermava che per quel modello di moto il bullone doveva essere svitato in senso antiorario, ma che comunque, davanti al XXX, veniva eseguita l’operazione nei due sensi.
Il titolare della YYY, a sua volta, sconfessava quanto affermato da parte attrice riferendo di aver provveduto ad attivare la propria polizza di assicurazione unicamente in quanto gli era stato richiesto il risarcimento dei danni, da lui comunque contestati. L’unica dimostrazione di parte attrice è relativa al tentativo effettuato dalla YYY di smontaggio dello pneumatico, mentre alcuna prova è stata fornita circa la responsabilità della convenuta nell’effettuare detto tentativo.
Contrariamente a quanto affermato, è emerso che gli pneumatici erano stati montati da XXX Gomme, con sede a Nettuno. Poiché non si riusciva a smontarli, XXX, su consiglio del titolare della YYY, avrebbe dovuto recarsi presso la stessa società per risolvere la problematica. XXX stesso ha confermato che YYY rifiutava di eseguire il lavoro, rendendo impossibile il verificarsi di danni proprio a causa della mancata esecuzione dell’opera. Inoltre, è emerso che la YYY, all’epoca dei fatti, non possedeva l’attrezzatura per il montaggio di pneumatici per autocarri, e che XXX riferiva che gli pneumatici erano stati avvitati con una pistola da autocarro (cfr. teste XXX e YYY).
L’importo originariamente richiesto, pari a €1.247,27, risulta successivamente aumentato con una richiesta, non giustificata, di €2.023,82.
Deve, infine, essere respinta l’eccezione di inoperatività della polizza di assicurazione sollevata dalla Unipol, poiché le condizioni di polizza prevedono espressamente la copertura per danni a cose in consegna e danni a veicoli in lavorazione, con deroga parziale delle esclusioni previste dalla polizza (art. 3.3), riferendosi in particolare all’attività di autoriparatore come quella esercitata dalla YYY. Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di lite tra l’Assicurazione e la YYY in ragione del rigetto dell’eccezione formulata dalla prima.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Rigetta la domanda in quanto non provata (art. 2697 c.c.);
– Rigetta l’eccezione di inoperatività della polizza di assicurazione formulata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
– Condanna XXX alla rifusione delle spese di lite in favore di YYY s.n.c. YYY, che liquida in complessivi €800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfetarie;
– Compensa per il resto le spese di lite tra le altre parti, come da parte motiva.
Così deciso in Albano Laziale il 24/09/24.